Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1762
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Testo completo
N. R.G. 6577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
nel procedimento R.G. 6577 / 2023
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del
matrimonio
promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMI Parte_1 C.F._1
LARA
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
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riunito nella camera di consiglio del 20/11/2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 16/11/2023 ha dato atto di aver avuto Parte_1
una relazione, ora interrotta, con dalla quale è nato il figlio Controparte_1
in data 13/12/2013, minorenne, riconosciuto da entrambi, e ha chiesto Persona_1
l'affidamento esclusivo del figlio e la previsione di un contributo al mantenimento del
minore a carico del padre pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha esposto che sin dal mese di aprile del
2014 la relazione si era interrotta in quanto il resistente si era trasferito in un altro
domicilio;
che il resistente ha provveduto a versare somme a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, ma in maniera del tutto irregolare, oltre a non avere mai
contribuito alle spese straordinarie relative al mantenimento del minore;
che il resistente
non vede il figlio dal maggio del 2023.
In data 12/02/2024 si è costituito in giudizio il quale ha esposto come la Controparte_1
ricorrente da alcuni mesi gli stesse, in maniera illegittima e immotivata, negando il diritto
di vedere il minore e di tenerlo con sé, avanzando per questa ragione, in via cautelare e
urgente, la richiesta “di emissione di un provvedimento che stabilisca il diritto di visita del
padre, consentendogli di ripristinare quella relazione con il figlio che la madre, nel corso
di quest'ultimo anno, ha rovinosamente affossato”.
Il resistente ha altresì esposto di essere sempre stato presente “in ogni aspetto” nella vita
del figlio, durante tutta la durata della vita di quest'ultimo, e che il suo allontanamento
della casa familiare era avvenuto su espressa richiesta della madre.
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Il resistente, pertanto, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio
minoree che fosse previsto, a suo carico, l'obbligo di versare mensilmente la somma di
€150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese
straordinarie.
In data 12/02/2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di provvedimenti in via
d'urgenza avanzata dal resistente, stante, da un lato, l'insussistenza di ragioni specifiche di
urgenza che consigliassero di provvedere inaudita altera parte e, dall'altra, l'imminenza
della data di udienza, già in precedenza fissata per il 13/03/2024.
Con memoria depositata in data 01/03/2024, il resistente ha rappresentato la ripresa degli
incontri con il figlio, tenutisi secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione.
Con atto depositato in data 09/03/2024, anche la ricorrente ha dato atto di come ella e il
resistente stessero sperimentando, in via provvisoria, modalità di collocazione del figlio tali
da consentire al medesimo la possibilità di frequentare il padre.
La ricorrente, pertanto, ha avanzato istanza di differimento dell'udienza, onde consentire
alle parti, previo il successo della “sperimentazione” dell'assetto temporaneo di
collocazione del minore, di addivenire a un complessivo accordo e alla rassegnazione di
conclusioni congiunte.
In data 11/03/2024, il giudice ha accolto tale istanza, differendo
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