Trib. Bari, sentenza 08/02/2024, n. 612

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 08/02/2024, n. 612
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 612
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale

tra
LL MILELLA, con l'assistenza e difesa dall'avv. Mario Francesco Vernole;

e

I.N.P.S., con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;

e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Adriana Canzio;

a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle poste di cui agli avvisi di addebito nn. 31420120003244252000, 31420130000074854000, 31420130005819325000, 31420130005871784000 e 31420130005878761000, in quanto l'I.N.P.S., all'interno della sua memoria, ha dedotto che le stesse sono state annullate ex lege perché rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 1, commi 222-230, della l. n. 197/2022 (secondo cui: “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi