Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 3156
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 20/11/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9633 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
IZ NN MA, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Leone
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione T.F.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2022, LI NN RI – premesso di aver prestato, dal 1977 sino al 31.8.2019, attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della
Pubblica Istruzione e dell'Università, in qualità di Insegnante di Religione presso la Scuola
Secondaria, con contratti di lavoro a tempo determinato in virtù dei quali maturava ogni anno
356 giorni di servizio pre-ruolo, ad eccezione degli anni scolastici 1977/1978 (85 giorni) e
1978/1979 (77 giorni) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: di non essere mai stata immessa in ruolo fino al suo collocamento in quiescenza, avvenuto in data 31.8.2019;
di aver presentato domanda di cessazione dal servizio in data 8.12.2018, con effetti a far data dall'1.9.2019;
che, in sede di calcolo e liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, l'Inps non aveva considerato l'intero periodo contributivo, bensì solo 34 anni, 10 mesi e 20 giorni, liquidando a tale titolo la somma di euro 75.465,99;
che, in realtà, essa istante aveva maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, come asseverato sia dall'estratto contributivo, che dal
certificato di servizio elaborato dall'Istituto Comprensivo Statale Garibaldi–Leone di
Trinitapoli;
che, tuttavia, l'Istituto previdenziale aveva immotivatamente ignorato cinque anni di contribuzione nella liquidazione del T.F.S.;
che, a riprova del suo diritto al computo di una maggior contribuzione, vi erano i decreti n. 8289 del 7.4.2016 e n. 8386 del 14.12.2018, con i quali il Dirigente del predetto Istituto Scolastico aveva disposto il passaggio, a far data dall'1.1.2016, alla successiva posizione stipendiale per compiuta anzianità di 35 anni di servizio, con i conseguenti aumenti stipendiali di anno in anno fino alla data di cessazione dal servizio;
che la pensione era stata calcolata con il sistema misto, sulla base dei contributi versati dal 1° novembre 1977 al 31 agosto 2019, corrispondenti a 39 anni e 88 mesi di contribuzione come dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione e 26 settimane come dipendente privato.
Tanto esposto in punto di fatto, e censurata la liquidazione operata dall'Inps, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “(i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in considerazione degli anni di servizio, alla corresponsione da parte dell'INPS del TFS dovuto per effetto della cessazione dal servizio nella misura complessiva di €
86.047,61, interessi legali e rivalutazione monetaria;
(ii) per l'effetto, di condannare l'Istituto resistente al pagamento della residua somma di € 10.581,62, oltre interessi e rivalutazione;
(iii) con vittoria di spese (oltre spese generali al 15%), competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Istituto convenuto, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Eccepiva, altresì, l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., nonché la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto fatto valere.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata una C.T.U. contabile, all'esito dell'udienza del 20.11.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dall'Inps ed attinente al preteso difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario.
Soccorre, in senso difforme rispetto a quanto eccepito dall'Istituto, il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass., sez. un., 30.5.2005, 11329, secondo cui:
“In tema di riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario ed amministrativo ed in ipotesi di