Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2024, n. 2498

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2024, n. 2498
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2498
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

R.G. 1532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
Dott.ssa Valentina Frongia Giudice rel. est.
Dott.ssa Luisa Rosetti Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1532/2024 promosso da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Parte_1
Tristani n. 4/G, presso lo studio dell'avv. Stefania Carta, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore – QUESTURA Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;
CP_2
resistente ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto che il Tribunale di Cagliari Parte_1
voglia:
- accertare e dichiarare che nel caso di specie sussiste un divieto di espulsione conformemente al disposto dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di all'ottenimento di un permesso per protezione Parte_1
speciale ex art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/1998;

- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
1
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto:
- di essere residente in Italia da circa 20 anni;

- di essere giunto per la prima volta nel territorio italiano nell'anno 2005, e di aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nell'anno 2012;

- di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel 2015 e di non averlo ottenuto a causa delle difficoltà avute nel raggiungimento del reddito minimo richiesto,
- di vivere attualmente a Olbia, dove svolge regolare attività lavorativa presso la ditta
Senegal Yacht di Dieme Amara”;

- di parlare la lingua italiana e di essere perfettamente integrato nel suo contesto sociale di riferimento.
Il ricorrente ha soggiunto che:
- in data 19.10.2023 presentava a mezzo PEC alla Questura di un'istanza volta CP_2 all'accertamento nei suoi confronti di un divieto di espulsione ex art. 19, comma 1.1, d.lgs.
n. 286/1998 e al contestuale rilascio di un permesso di soggiorno;

- in data 10.11.2023, la Questura di rispondeva all'istanza sostenendo che a seguito CP_2 delle modifiche introdotte con il c.d. Decreto Cutro “non è più possibile presentare istanza di protezione speciale direttamente al Questore”;
senza emanare formalmente un decreto di rigetto dell'istanza.
***
Con comparsa in data 24.06.2024 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, che ha contestato la proponibilità e il fondamento delle avverse domande.
In particolare, l'amministrazione ha dedotto che:
- in data 23.11.2018, veniva decretato dal Questore di Sassari il rigetto dell'istanza presentata
dal ricorrente volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo al quale è seguito il decreto di allontanamento che, notificato tramite affissione all'albo comunale del comune di Olbia, non veniva impugnato al competente TAR;

- in data 14.01.2020, veniva notificata al ricorrente l'espulsione dal territorio nazionale predetta emessa dal Prefetto di Sassari, con relativo ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni dalla notifica. Di tali provvedimenti è stata confermata l'efficacia dal Giudice di Pace di CP_2
- in data 18.10.2023, perveniva presso gli uffici della Questura a mezzo PEC, da parte dell'Avv. Pier Michele Marchetti, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in assenza dello straniero interessato, con la quale si chiedeva di valutare delle cause di
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