Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 11
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
AZ OR, rappr. e dif. dall'avv. Michele Brunetti
- Ricorrente - contro
«MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA - UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO», in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Convenuto, contumace
OGGETTO: “CARTA DOCENTE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 20 ottobre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del MINISTERO convenuto come docente in base a vari contratti a tempo determinato (in particolare nei seguenti periodi: -a.s. 2022/23, dal
02/09/2022 al 30/06/2023, -a.s. 2023/24, dal 01/09/2023 al 31/08/2024), ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione, per i suddetti periodi, del beneficio “CARTA
ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, di importo pari ad €.500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13 luglio
2015, art. 1, co. 121
-123 – DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine.
Nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio il MINISTERO.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte,
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ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Giova riportare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di…”).
L'esclusione dei docenti a tempo determinato da detto beneficio è stata valutata come in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, SEZIONE VI, ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
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