Trib. Massa, sentenza 05/12/2024, n. 289
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Testo completo
Successivamente all'udienza del 5.12.2024, alle ore 12:00 compare l'Avv. Marica ANGELONE, in sostituzione dell'Avv. LALLI Claudio, procuratore di parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. PICCINI Benedetta anche in sostituzione degli Avv.ti CEI Luca, AUCI Alessandra e TAMAGNINI Dorino.
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discute oralmente la causa. L'Avv.to PICCINI rileva la tardività della domanda avente ad oggetto l'accertamento del riposo compensativo quando il riposo comporta la registrazione delle c.d. meno sei ore nel cedolino presenze: questione posta solo nelle note conclusiva. L'Avv.to ANGELONE contesta l'eccezione di tardività formulata dalla difesa avversaria precisando che le note del 22.11.2024 spiegano analiticamente come le pretese di parte ricorrente siano semplicemente quelle già indicate nel ricorso introduttivo e quindi non vi è alcuna domanda nuova. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 233/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv.to Claudio LALLI Parte_1
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C o n t r o
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca CEI, Controparte_1
Alessandra AUCI, Dorino TAMAGNINI e PICCINI Benedetta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 29.4.2022 rappresentava di Parte_1 essere stata dipendente della Asl n° 1 di Massa Carrara, oggi Controparte_1
dal 1.2.2001 al 31.12.2012 con ruolo sanitario, livello/categoria D fascia 6, profilo
[...]
Per coll. prof. . – infermiere con orario pari a 36 ore settimanali distribuite su sei giorni: che, al pari di molti altri dipendenti, ogni mese veniva chiamata a prestare il cosiddetto
“servizio di pronta disponibilità” nella settima giornata destinata al riposo settimanale.
Ritenendo che l'attività lavorativa prestata nell'ambito del servizio (c.d. disponibilità attiva) compromettesse il diritto al riposo essendo chiamato a prestare attività lavorativa nella settima giornata dedicata al riposo, chiedeva fosse risarcito al lavoratore del danno
(da usura) derivante dall'essere chiamato a continuare a svolgere attività lavorativa dopo il mancato riposo: e ciò a partire dalla settima giornata secondo un valore in crescendo per ogni giornata lavorata ulteriore.
A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia anche dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva, nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, (con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, per l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa;
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla Controparte_1 precedente ASL 1 Massa Carrara in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa
Via Cocchi 7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 3.485,49 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate;
D. Voglia, infine, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del
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presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato.
Dal punto di vista istruttorio produceva documentazione e chiedeva ammettersi prova per testi sui capitoli formulati.
Si costituiva in data 16.8.2022 a mezzo del proprio Controparte_1 difensore rilevando che il ricorso doveva essere respinto: in via preliminare perché il relativo diritto si sarebbe prescritto e comunque sarebbe stato sguarnito della necessaria prova: nel merito in quanto totalmente infondato.
Così concludeva: in tesi, respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto o prescritto ed, in particolare, per la mancata allegazione del danno-conseguenza, vinte le spese ed i compensi;
in ipotesi, voglia accoglierlo parzialmente, respingendo la richiesta di pagamento del riposo compensativo aggiuntivo oppure anche del riposo mancato perché erroneamente rivendicato a titolo di risarcimento del danno oppure perché rivendicato a tale titolo, ma in assenza di allegazioni;
accogliendo in ogni caso l'eccezione di prescrizione per quanto ritenuto;
riducendo gli importi dovuti, mai riconoscendo il danno da usura a partire dal 7° giorno, assumendo a riferimento di eventuali somme risarcitorie i soli, relativi importi netti;
riducendo equitativamente le percentuali di calcolo del danno richieste ex adverso anche per il concorso del lavoratore nella eventuale violazione;
riducendo le giornate di riconoscimento in base alle difese aziendali;
in nessun caso cumulando su alcuna voce interessi e rivalutazione;
compensando infine le spese ed i compensi vista la reciproca soccombenza. Dal punto di vista istruttorio produceva documentazione.
Fissata con decreto l'udienza del 8.9.2022, veniva disposto rinvio di ufficio al 24.01.2023, udienza nella quale la causa veniva rinviata dando termine alla resistente ASL per il deposito delle buste paga. Alla successiva udienza del 25.5.2023 veniva fissata la discussione di fronte al giudice subentrante da ultimo al 5.12.2024, con termine per eventuali note difensive.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Preliminarmente occorre precisare che