Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3122

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3122
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3122
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 11168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11168/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONZONI LEILA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL COLLE 2 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MONZONI LEILA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCI ALESSANDRA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MANZONI SILVIA ( ) VIA CLAVATURE 18 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliata in VIA CLAVATURE 18 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCI ALESSANDRA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.10.2022 coniugato con con matrimonio Parte_1 CP_1 civile celebrato il 10.10.2021 in Marzabotto (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n.274, Parte 2, Serie C, Vol. 05, Anno 2021, chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla moglie.
Già prima del loro matrimonio, hanno avuto un figlio (in data 28.12.2005). Per_1
Il ricorrente doma, in via principale, oltre alla domanda sul vincolo: l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con il padre presso la casa familiare da assegnargli, un regime di visite madre/figlio, un assegno per il figlio (a carico della madre) di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie. Col ricorso 4.10.2022
pagina 1 di 8
l'istante evidenzia che il matrimonio era stato un tentativo (con esito negativo) di riparare una situazione di coppia già in crisi, considerando che la relazione affettiva della coppia risaliva al 2005. Precisa di essere proprietario esclusivo della casa familiare e di essersi sempre occupato lui delle maggiori incombenze del ménage familiare, anche come genitore, mentre la moglie si era dimostrata, col trascorrere del tempo, aggressiva e ostile.
Nei primi mesi dell'anno 2022, poi, i rapporti sono decisamente peggiorati e dal mese di giugno i coniugi sono “separati di fatto”. Come si vedrà, il 17.6.2022 avviene un episodio particolare di cui entrambi parlano, attribuendogli particolare valenza circa la fine della relazione matrimoniale.
La moglie costituendosi – si associa unicamente alla sentenza sul vincolo;
per il resto contesta le domande avversarie e chiede la pronuncia di addebito della separazione al marito per infedeltà, l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, un calendario di visite padre/figlio, un assegno per il figlio di €.500 oltre al 50% delle straordinarie.
Ella attribuisce al marito la colpa della fine della relazione coniugale, avendo l'uomo instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna dall'inizio del 2022.
Afferma che la domenica pomeriggio del 10 aprile 2022, a distanza esatta di 6 mesi dal giorno del matrimonio, il signor le aveva comunicato l'intenzione di separarsi, essendosi – a suo dire - Pt_1
“spezzato” qualcosa;
quindi, il 20.04.2022, il marito l'aveva “invitata” ad andarsene da casa. Anche la narra l'episodio del 17.6.2022 nei termini seguenti: CP_1
Non corrisponde al vero l'affermazione avversaria (cfr. pag. 2 del ricorso) secondo la quale i coniugi sarebbero separati di fatto in conseguenza “di uno spiacevole episodio di cui è stato vittima il signor ad opera della moglie”. Pt_1 L'episodio cui si riferisce la difesa avversaria è stato, in verità, in danno della signora ed al CP_1 culmine di due mesi di aggressioni verbali e atteggiamenti equivoci del signor nei confronti della Pt_1 moglie.
Si produce, a riprova, la denuncia-querela presentata dalla signora il 17/06/2022 (doc. 8): CP_1 nella denuncia, la convenuta non solo ripercorre linearmente la ricostruzione dei fatti che in questa sede si rappresentano al Tribunale intestato, ma chiarisce come non vi fossero stati segni premonitori della crisi coniugale prima dell'aprile 2022;
successivamente, il comportamento del coniuge è, invece, mutato radicalmente.

Il 17/06/2022, mentre la signora si trovava a parlare con un venditore all'interno del CP_1 [...]
veniva bruscamente interrotta dal signor che le tolse la parola e intervenne nella Pt_2 Pt_1 conversazione per gestirla, escludendola. Allontanatosi il venditore, la signora fece notare al CP_1 marito l'inopportunità del suo comportamento e, nel frangente, si accorse che il signor stava Pt_1 registrando la conversazione con il cellulare. Il ricorrente non negò e rispose che non si trattava di questioni che riguardassero la moglie. Tanto condusse la signora a prendere il telefono del marito, che lo aveva lasciato in carica, ed CP_1
a fuggire nel cortile del bar. Il signor dopo aver chiuso le porte del Bar, la raggiunse e – Pt_1 urlando – pretese la restituzione del cellulare. Al rifiuto della moglie, il ricorrente afferrò la signora per le gambe, facendole battere la testa, e la trascinò per alcuni metri sull'asfalto, lasciando la CP_1 presa solo dinanzi alle grida di aiuto. La signora contattò immediatamente il 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia e, a CP_1 domanda dell'operatore del 112, anche di un'ambulanza. Part Mentre la convenuta attendeva l'arrivo dei Carabinieri, il signor riaprì le porte del chiuse a Pt_1 chiave prima dell'aggressione per non far entrare nessuno. La signora rientrata nel locale CP_1 dalla porta del retro della cucina, recuperò la sua borsa, dalla quale mancava il portafoglio e, compresa la sottrazione ad opera del marito, ne richiese la restituzione.
pagina 2 di 8 A quel punto, il ricorrente aggredì per la seconda volta la signora dietro al bancone, ma entrò CP_1 nel bar un cliente abituale, il quale – alla vista del ricorrente, che, gettato addosso alla convenuta, Le stava strappando il grembiule per recuperare il cellulare – gli gridò di fermarsi. La convenuta era accasciata a terra e gridava aiuto, nella speranza che qualcuno la soccorresse. Nonostante ciò, il signor si interruppe solo una volta recuperato il cellulare. Pt_1 A quel punto, giunse l'ambulanza del 118 ed i sanitari prestarono le prime cure alla signora I CP_1 Carabinieri arrivarono sul posto 10/15 minuti dopo l'arrivo del 118. Deve chiarirsi che, dopo l'arrivo dell'ambulanza chiamata dal 112 per la signora il signor CP_1 uscì dal bar gridando che la moglie lo aveva ferito con un coltello, mostrando ai presenti Pt_1 entrambi gli avambracci feriti.
In sede di denuncia-querela, la signora ha dichiarato che il marito si era auto-inferto le ferite, CP_1 mentre lei si trovava già all'esterno del bar con i sanitari del 118.”
Ribadisce che la fine del matrimonio è da attribuire unicamente alla relazione extra-coniugale del marito con altra donna.
All'udienza presidenziale 6.12.2022 le parti, sentite in contraddittorio, hanno ribadito le rispettive tesi.
Viene sentito il ricorrente:
“Non ci sono fatti nuovi particolari. Un susseguirsi di fatti ha portato al nostro progressivo allontanamento. Probabilmente eravamo in crisi entrambi. Ci siamo sposati recentemente, dopo una lunga convivenza.
Noi eravamo fortemente in crisi, forse abbiamo pensato che il matrimonio ci avrebbe potuto aiutare.
Lavorando insieme sei giorni su sette, nei fine-settimana ognuno curava i propri interessi. Non è assolutamente vero che io ho avuto una relazione extra coniugale.
Attualmente viviamo ancora sotto lo stesso tetto, sebbene spesso cerchi di dormire fuori casa, ospitato da alcuni parenti o anche nel mio bar, pur di non dormire sul divano.
Viviamo con nostro figlio, compirà a breve 17 anni.
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