Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 5
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTEN nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3211 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
OL CE E RI EN, elettivamente domiciliati in Frosinone, via
Marittima n. 180, presso lo studio dell'avv. Gianluca Masi, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'abogado Dalila Morena Romano, che agisce d'intesa con il primo, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponenti
e
TTI ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, tramite la procuratrice speciale CREDIT
NETWORK & FINANCE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Tiburtina n. 203, presso lo studio dell'avv. Giulia Giacinti, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino del Foro di Benevento per procura generale alle liti conferita in data 29.9.2015 autenticata dal notaio RA Amabile, rep. n. 1616 racc. n. 1161 intervenuta
e
ITALO SPV S.R.L. UNIPERSONALE opposta contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
Motivi della decisione
1. I sig.ri RA RA ed ZA PP hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 954/2021 del 3.9.2021 con cui il Tribunale di Frosinone ha ingiunto loro di pagare a Italo SPV s.r.l. unipersonale la somma di € 26.063,82 oltre interessi
1
convenzionali e spese di lite, esposizione debitoria maturata in virtù del contratto di finanziamento n. 15232160, sottoscritto dai sig.ri RA e PP in data 26.11.2008.
Gli opponenti hanno eccepito:
• Che il taeg indicato nel contratto (9,8%) non risponde a quello effettivo (11,766%), e, in particolare, non comprende il costo della polizza assicurativa e delle spese di incasso rata;
• che il regime finanziario dell'interesse composto, applicato nel caso di specie, avrebbe un effetto anatocistico illegittimo nonché l'effetto di determinare a carico dei mutuatari un monte interessi maggiore, e, quindi, la violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 co. 4 e 6
T.U.B., e dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
Pertanto, gli opponenti hanno domandato al tribunale di accertare quanto sopra, disporre la rideterminazione del piano di ammortamento applicando gli interessi sostituitivi di cui all'art. 117 co. 7 T.U.B. o quelli legali con capitalizzazione semplice o senza capitalizzazione, e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si è costituita, tramite la procuratrice Credit Network & Finance s.p.a., TTI Italia s.r.l., cui in data 3.3.2022 è stato ceduto il credito per cui è causa da Italo SPV s.r.l., e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata, e la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese.
L'originaria opposta, Italo PSV s.r.l. unipersonale, non si è costituita, e va dichiarata contumace.
Il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la richiesta di c.t.u. contabile della parte opponente è stata respinta.
Infine, in vista dell'udienza del 23.4.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionale e del termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. Premesso che la parte opposta, a dimostrazione del credito vantato, ha prodotto il contratto di finanziamento, e che la parte opponente non ha contestato l'avvenuta erogazione dell'importo mutuato, devono essere esaminati i motivi di opposizione.
Quanto alla mancata rispondenza del taeg indicato in contratto con quello effettivo, la censura è infondata.
In particolare, non può trovare