Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], TE C.F._1 elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via G. Falcone e P. Borsellino n. 6 presso lo studio dell'avv. Patrizia Longo, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 18.03.2024;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 CP domiciliato in Scalea (Cs) alla via Ademaro Romano n. 11 presso lo studio dell'avv. Reginaldo
Voto, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 29.10.2020;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 20.09.2018, ha proposto domanda di separazione TE personale da , stante il matrimonio con lui contratto in OL (Cuba) il Controparte_1
4.02.2013 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Tortora al n. 12, parte II, serie C, anno 2013), in costanza del quale è nato, in data 16.04.2016, un figlio di nome A R_
1
fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha dedotto che, nel dicembre 2017, dopo un breve periodo trascorso
a in occasione delle festività natalizie presso la famiglia d'origine del marito, CP quest'ultimo le ha comunicato di non voler far più ritorno a Tortora, luogo di ubicazione della casa familiare e dell'attività commerciale dello stesso;
tale improvvisa decisione è dipesa dalla volontà dei familiari del marito di liberare l'immobile di famiglia dal nucleo dello stesso
[...]
, composto da quest'ultimo, il minore la medesima attrice e sua madre CP R_
, venuta da Cuba per prendersi cura del nipotino;
dopo essere stata Parte_2 minacciata di “andare a dormire insieme al bambino sotto i ponti”, è stata costretta a sporgere denuncia – querela presso la Stazione dei Carabinieri di Praia a Mare, essendo stata, altresì, privata delle chiavi di ingresso dell'abitazione familiare sita in Tortora;
sempre dal dicembre
2017, ha iniziato a tenere atteggiamenti persecutori ed illeciti, arrivando Controparte_1 persino a fare mancare qualsiasi forma di mantenimento sia a lei, che al bambino, seppur consapevole delle difficoltà sue e della madre con la lingua italiana, che impedivano loro di integrarsi nel territorio di Tortora, ove abitavano;
inoltre, il coniuge le ha sottratto l'autovettura di sua proprietà, in quanto, in occasione di un viaggio, avendo tale auto subito un guasto, la ha ricoverata presso un'autofficina in provincia di Salerno senza corrispondere il prezzo di riparazione, quindi, avendo il meccanico comunicato di voler esercitare il diritto di ritenzione dell'autoveicolo e non avendo lei la possibilità economica di provvedere al pagamento richiesto, si è vista costretta a vendere l'auto in questione al meccanico senza però ricevere il corrispettivo concordato, tanto che ha sporto regolare denuncia;
a causa di tale situazione, è stata anche limitata nella libertà di movimento poiché priva di qualunque mezzo di trasporto, così da essere impossibilitata a sopperire anche alle più elementari necessità del figlio minore;
poi, sempre durante i mesi di separazione di fatto dei coniugi, ha appreso dai social l'iscrizione del marito ad un profilo Facebook in cui lo stesso affermava di aver maturato già negli anni precedenti al matrimonio preferenze omosessuali;
in realtà, durante la relazione matrimoniale, i rapporti intimi tra i coniugi erano sporadici sino ad arrivare, dopo la nascita del figlio minore, ad una ripugnanza di ad essere affettuoso con lei e finanche con il piccolo;
peraltro, Controparte_1 tali forme di riluttanza del marito verso di lei ed il bambino hanno portato ad un disinteresse dello stesso per la crescita ed il benessere del figlio, oltre che per le sue condizioni di vita e di salute, al punto da farlo divenire indifferente persino nei momenti di emergenza;
invero, come da denuncia prodotta in atti, durante l'estate, in sua assenza (poiché impegnata a svolgere un'attività lavorativa stagionale), il padre ha omesso di prestare soccorso al piccolo R_ essendosi persino rifiutato di accompagnarlo in ospedale, così che le ha fatto percorrere a piedi un lungo tragitto con in braccio il figlio minore;
nonché il coniuge ha presentato denunce nei
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suoi confronti per essersi recata nell'attività commerciale dello stesso e aver preso, in mancanza di mezzi di sostentamento, pannolini e prodotti per l'infanzia necessari per il piccolo R_ lei ha svolto un lavoro stagionale presso un'attività balneare sita in Praia a Mare e, pur in cerca di una stabile occupazione, contribuisce al sostentamento del nucleo familiare svolgendo attività domiciliari di pulizie domestiche, invece il marito, che dalla separazione di fatto si è limitato a corrisponderle la somma mensile di euro 50,00, è titolare di diverse attività commerciali, alcune delle quali esercitare a Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., CP [...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “

1. Dichiarare la separazione personale TE dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.

Disporre l'affido esclusivo del minore in favore della madre, con Persona_2 collocamento prevalente presso la medesima, prevedendo ampio diritto di visita del padre, da esercitare anche tutti i giorni, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore, in ogni caso con congruo preavviso di almeno due ore da comunicare alla madre, oltre ai fine settimana alterni e festività natalizie, pasquali e feriali da trascorrere alternativamente per la metà del tempo presso ciascun genitore 3. Disporre accertamento fiscale con riguardo all'effettiva capacità economica e contributiva del SI.

4. Controparte_1

Porre a carico del SI. un assegno mensile complessivo di euro 800,00, Controparte_1 determinato quanto ad euro 300,00 in favore dell'ex coniuge e quanto ad euro 500,00 in favore del minore, oltre l'integrale rimborso degli assegni familiari a titolo di concorso al mantenimento del nucleo. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT 5.
Porre a carico del convenuto il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore purché debitamente documentate dalla madre, per le quali la stessa rilascerà rispettiva ricevuta. 6 Autorizzare l'iscrizione del minore su entrambi i passaporti dei Persona_2 genitori”.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 30.11.2018. Lo stesso, Controparte_1 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato che la moglie, dopo l'arrivo in
Italia (precisamente a Tortora) in seguito al matrimonio celebrato il 4.02.2013 a Cuba, si è mostrata completamente disinteressata nei confronti suoi e della vita familiare, così violando i doveri di assistenza e contribuzione;
più volte, al fine di stimolare e far integrare la moglie nel mondo lavorativo e sociale (non avendo alcuna attitudine per la vita domestica), le ha proposto di seguire corsi formazione e lavorare presso la sua attività commerciale sita in Praia a Mare, ove, tuttavia, dopo un brevissimo periodo ha deciso di non lavorare più;
con il trascorrere degli anni, il rapporto si è sempre più logorato e le liti sono divenute sempre più frequenti e violente, anche con aggressioni fisiche compiute dalla moglie nei suoi confronti, tanto che è stato, tra
l'altro, costretto a sporgere in data 9.08.2014 una querela presso la Stazione dei Carabinieri di
Praia a Mare, poi rimessa il 2.10.2014, nella speranza di recuperare il rapporto coniugale;
anche dopo la nascita del figlio la moglie non ha mai mostrato alcuna capacità genitoriale, R_
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sicché, non riuscendo a gestire la propria attività, la casa e a far fronte alle necessità del piccolo, ha convinto a far venire la madre in Italia (a sue spese);
tuttavia, la TE
presenza della suocera non ha contribuito in alcun modo a distendere i rapporti tra i coniugi, anzi lui si è trovato ad essere, di fatto, un estraneo nella propria casa;
a rendere ancor più complicata la situazione familiare, si è aggiunta la crisi economica, sicché, per far fronte alle necessità del nucleo familiare, nel novembre 2017, ha deciso, d'accordo con la moglie, di tornare a (sua città natale) per intraprendere una nuova attività commerciale di CP parrucchiere con il fratello (tuttavia rivelatasi non redditizia come sperato);
a fronte di ciò, la moglie (a dispetto di quanto da lei dedotto) dopo un breve periodo ha deciso di ritornare a
Tortora e lui, da subito, ha iniziato a corrisponderle la somma mensile di euro 200,00, oltre a farsi carico dei beni di prima necessità occorrenti per il figlio minore e del pagamento di tutte le utenze della casa familiare;
inoltre, per rendere la situazione ancora più difficile, TE
ha chiesto l'immediata restituzione dell'auto di famiglia (una Alfa Romeo di oltre sei
[...] anni), acquistata da lui e intestata alla coniuge;
tuttavia, per pura casualità, durante il viaggio per raggiungere Tortora e consegnare l'auto in questione alla moglie, la stessa ha riportato un guasto meccanico e, immediatamente, ha provveduto a venderla;
altresì, TE nel mese di giugno, la moglie ha reso nota la
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