Trib. Messina, sentenza 08/03/2024, n. 554
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. C B Presidente
2) dott. C M Giudice,
3) dott. V C Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4874/2023 R.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive dell'udienza del 4.3.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CICCIARELLI CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. BOMBARA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 14/11/2002, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2002 al n° 844 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati, a Messina, due figli: , il 14/04/2003 e , il Per_1 Per_2
03/09/2012;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, ponendo la residenza ove riterranno opportuno, con il dovere di comunicare reciprocamente e per iscritto tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti ai figli. 2) La figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, attualmente sta frequentando il corso di specializzazione per “ ”. La ragazza continuerà a vivere con la madre presso la casa Org_1 coniugale sino a quando vorrà e/o comunque sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. 3) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 100,00 (euro cento,00) con decorrenza Per_1
1
dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 4) Il figlio minore, , sarà Per_2 affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in maniera condivisa la potestà genitoriale. Il minore convivrà in modo esclusivo, stabile e prevalente con la madre presso la casa coniugale e/o in altro luogo che Ella riterrà più idoneo. 5) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro Per_2 trecento,00) con decorrenza dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 6) I coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, universitarie,
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. C B Presidente
2) dott. C M Giudice,
3) dott. V C Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4874/2023 R.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive dell'udienza del 4.3.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CICCIARELLI CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. BOMBARA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 14/11/2002, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2002 al n° 844 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati, a Messina, due figli: , il 14/04/2003 e , il Per_1 Per_2
03/09/2012;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, ponendo la residenza ove riterranno opportuno, con il dovere di comunicare reciprocamente e per iscritto tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti ai figli. 2) La figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, attualmente sta frequentando il corso di specializzazione per “ ”. La ragazza continuerà a vivere con la madre presso la casa Org_1 coniugale sino a quando vorrà e/o comunque sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. 3) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 100,00 (euro cento,00) con decorrenza Per_1
1
dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 4) Il figlio minore, , sarà Per_2 affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in maniera condivisa la potestà genitoriale. Il minore convivrà in modo esclusivo, stabile e prevalente con la madre presso la casa coniugale e/o in altro luogo che Ella riterrà più idoneo. 5) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 (euro Per_2 trecento,00) con decorrenza dal mese di Dicembre 2023 e con scadenza anticipata entro e non oltre il giorno 15 (data di accredito) di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di separazione dei coniugi. 6) I coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, universitarie,
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