Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 9
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4477 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosalba Pindinello, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 4 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 22.7.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.6.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito civile con il 25.8.2001 in SS (CN), in Controparte_1 regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, Per_
il 1°.12.1999, il 10.5.2001 e il 19.11.2009;
che i coniugi avevano stabilito Per_2 Per_3 la residenza coniugale in NO, in un'abitazione di esclusiva proprietà della convenuta;
che con sentenza del Tribunale di Lecce, depositata il 7.6.2021, era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che, successivamente, i coniugi avevano presentato ricorso congiunto per la modifica delle
condizioni della separazione in relazione al contributo posto a carico della a titolo CP_1 di mantenimento per il figlio collocato presso il padre;
che, pertanto, questo Per_3
Tribunale aveva disposto, all'esito del procedimento iscritto al n. 4296/2021 VG, che la
concorresse al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno CP_1 mensile di euro 150,00, secondo quanto già stabilito con la sentenza di separazione, e con il riconoscimento, in favore del , del diritto a percepire l'intero importo dell'A.U.U. Pt_1 per il figlio, “provvedendo alla corresponsione in favore del medesimo della differenza”. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso di sé, assegnazione alla convenuta della casa coniugale, in quanto di sua esclusiva proprietà, assegno mensile a carico della convenuta a titolo di mantenimento per il figlio pari ad euro 150,00, oltre Per_3 rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, disciplina degli incontri madre-figlio secondo gli accordi raggiunti in sede di separazione e con la conferma delle modifiche delle condizioni della separazione di cui al decreto di questo Tribunale del
22.12.2022.
è comparsa
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