Trib. Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 484
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°17763 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
COMUNE DI NAPOLI (cod. fisc. 80014890638) in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore dr. Luigi de Magistris, elettivamente domiciliato in OL a Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites per notaio Vincenzo Pulcini, rep. 65378, racc. 20432, del 25.05.2020, dall'avv. Fabio Maria Ferrari e dall'avv. Giovan Battista Luca Capuano;
Ricorrente E SC AR (cod.fisc. [...])
E NO IO ( cod. fisc. M B R G N N 4 6 H 1 9 F83 9 M ) Resistenti – contumaci CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e note di trattazione scritta . MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non merita accoglimento. Premesso in fatto: con sentenza della Corte di Appello di OL n. 1198/06 del 19.04.06-16.05.06 munita di formula esecutiva apposta in data 07.06.2006 e notificata unitamente a precetto in data 12/12/2006, l'Associazione Napoletana della Stampa veniva condannata a pagare in favore del Comune di OL la somma di euro 2.528.387,84 oltre interessi legali sulla somma di euro 2.210.382,89, rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, a decorrere dal 7.2.2000 sino al soddisfo, nonché le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 245,59 per spese vive, euro 1.835,25 per diritti ed euro 12.725,00 per onorari e le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 937,58 per spese vive, euro 1.656,00 per diritti ed euro 15.000,00 per onorari, il tutto oltre spese generali ex art. 15 L.P., Iva e Cpa come per legge;
che la menzionata sentenza della Corte di Appello di OL riformava la pronuncia del Tribunale di OL n.12305 del 25.09.2002, condannando
l'appellata al pagamento delle somme di sopra indicate a titolo di risarcimento del
danno ex art.1591 c.c. per la ritardata restituzione dell'immobile denominato "Casina del Boschetto", sede dell'Associazione Napoletana della Stampa e di proprietà del Comune di OL, la cui locazione era cessata, a seguito di convalida di sfratto per finita locazione, il 4 maggio 1985, mentre l'immobile era stato rilasciato il 20.11.1999;
che avverso detta sentenza della Corte d'Appello di OL l'Associazione Napoletana della Stampa proponeva ricorso per Cassazione iscritto a ruolo con il R.G. n. 19273/2007, concluso con il suo rigetto con decisione della Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Civ., n. 12248/13 del 22.03-20.05.2013 e condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali di detto grado in complessivi euro 26.085,08;
che il Comune di OL, dopo avere esperito con esito negativo un procedimento di esecuzione mobiliare presso gli uffici dell'Associazione in OL alla Via Cappella Vecchia, procedeva a pignoramento presso terzi nei confronti dell'I.N.P.G.I. e della C.A.S.A.G.I.T., quali terzi debitori dell'Associazione, riuscendo peraltro a recuperare soltanto la somma di euro 5.516,53, assegnata in suo favore dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma nel procedimento esecutivo R.G.E. 7613/2014;
che nel frattempo l'Associazione Napoletana della Stampa si scioglieva in data 14.04.2014, ragion per cui il Comune di OL non aveva più fondo comune su cui soddisfare il proprio credito, né terzi debitori nei cui confronti procedere ad eventuali nuovi pignoramenti;
tanto premesso il Comune di OL, ai sensi dell'art. 38 c.c., ricorreva in giudizio nei confronti dei legali rappresentanti dell'Associazione che avevano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°17763 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
COMUNE DI NAPOLI (cod. fisc. 80014890638) in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore dr. Luigi de Magistris, elettivamente domiciliato in OL a Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites per notaio Vincenzo Pulcini, rep. 65378, racc. 20432, del 25.05.2020, dall'avv. Fabio Maria Ferrari e dall'avv. Giovan Battista Luca Capuano;
Ricorrente E SC AR (cod.fisc. [...])
E NO IO ( cod. fisc. M B R G N N 4 6 H 1 9 F83 9 M ) Resistenti – contumaci CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e note di trattazione scritta . MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e non merita accoglimento. Premesso in fatto: con sentenza della Corte di Appello di OL n. 1198/06 del 19.04.06-16.05.06 munita di formula esecutiva apposta in data 07.06.2006 e notificata unitamente a precetto in data 12/12/2006, l'Associazione Napoletana della Stampa veniva condannata a pagare in favore del Comune di OL la somma di euro 2.528.387,84 oltre interessi legali sulla somma di euro 2.210.382,89, rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, a decorrere dal 7.2.2000 sino al soddisfo, nonché le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 245,59 per spese vive, euro 1.835,25 per diritti ed euro 12.725,00 per onorari e le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 937,58 per spese vive, euro 1.656,00 per diritti ed euro 15.000,00 per onorari, il tutto oltre spese generali ex art. 15 L.P., Iva e Cpa come per legge;
che la menzionata sentenza della Corte di Appello di OL riformava la pronuncia del Tribunale di OL n.12305 del 25.09.2002, condannando
l'appellata al pagamento delle somme di sopra indicate a titolo di risarcimento del
danno ex art.1591 c.c. per la ritardata restituzione dell'immobile denominato "Casina del Boschetto", sede dell'Associazione Napoletana della Stampa e di proprietà del Comune di OL, la cui locazione era cessata, a seguito di convalida di sfratto per finita locazione, il 4 maggio 1985, mentre l'immobile era stato rilasciato il 20.11.1999;
che avverso detta sentenza della Corte d'Appello di OL l'Associazione Napoletana della Stampa proponeva ricorso per Cassazione iscritto a ruolo con il R.G. n. 19273/2007, concluso con il suo rigetto con decisione della Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Civ., n. 12248/13 del 22.03-20.05.2013 e condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali di detto grado in complessivi euro 26.085,08;
che il Comune di OL, dopo avere esperito con esito negativo un procedimento di esecuzione mobiliare presso gli uffici dell'Associazione in OL alla Via Cappella Vecchia, procedeva a pignoramento presso terzi nei confronti dell'I.N.P.G.I. e della C.A.S.A.G.I.T., quali terzi debitori dell'Associazione, riuscendo peraltro a recuperare soltanto la somma di euro 5.516,53, assegnata in suo favore dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma nel procedimento esecutivo R.G.E. 7613/2014;
che nel frattempo l'Associazione Napoletana della Stampa si scioglieva in data 14.04.2014, ragion per cui il Comune di OL non aveva più fondo comune su cui soddisfare il proprio credito, né terzi debitori nei cui confronti procedere ad eventuali nuovi pignoramenti;
tanto premesso il Comune di OL, ai sensi dell'art. 38 c.c., ricorreva in giudizio nei confronti dei legali rappresentanti dell'Associazione che avevano
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi