Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2187/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
OL AR ET, elettivamente domiciliata in Sansepolcro, Via
XXV Aprile n. 62, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Stoppa che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Disapplicare il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti
gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale
educativo nell'area personale docente;
e/o interpretare l'art. 1, commi 121, 122 e 124,
della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e
provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti
anche il personale educativo;
2) disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
1 n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti
illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
e/o
interpretare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M.
28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di
ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3)
accertare e dichiarare il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico
di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) condannare il Ministero
dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, (C.F. 80185250588),
corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui
all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa,
dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore
di: Prof.ssa Coppola Maria Antonietta (C.F. [...]) per gli anni scolastici
2022/2023 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo
di euro 500,00, ovvero, in subordine, condannare il
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2187/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
OL AR ET, elettivamente domiciliata in Sansepolcro, Via
XXV Aprile n. 62, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Stoppa che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Disapplicare il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti
gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale
educativo nell'area personale docente;
e/o interpretare l'art. 1, commi 121, 122 e 124,
della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e
provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti
anche il personale educativo;
2) disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
1 n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti
illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
e/o
interpretare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M.
28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di
ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3)
accertare e dichiarare il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico
di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) condannare il Ministero
dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, (C.F. 80185250588),
corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui
all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa,
dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore
di: Prof.ssa Coppola Maria Antonietta (C.F. [...]) per gli anni scolastici
2022/2023 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo
di euro 500,00, ovvero, in subordine, condannare il
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