Trib. Benevento, sentenza 08/03/2025, n. 292
Sentenza
8 marzo 2025
Sentenza
8 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025 , nella causa iscritta al n. 1041 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
EL OS LU nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
Bocchino, giusta mandato allegato al ricorso e con questi elettivamente domiciliato in
Benevento alla via Piranesi n.5 ;
RICORRENTE
E
AGENZIA ELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Procuratore della Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Fuschino in virtù di procura alle liti, in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: mario.fuschino@pecavvocatiisernia.it;;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrottoed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.3.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 01720229001456764/000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 31720140001863075000, 31720150000866342000, 31720160000437616000,
31720921000988445000 a titolo di contributi gestione Commercianti.
In primo luogo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per non essere stato messo in condizioni di comprendere la natura dell'atto e per non avere avuto la possibilità di identificarlo per mancanza di riferimenti al credito.
Ha inoltre eccepito la prescrizione dei contributi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Ha infine rappresentato che i crediti di cui agli avvisi di addebito n.31720140001863075000,
n.31720150000866342000 e n. 31720160000437616000 rientrerebbero nella previsione della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di € 1.000,00 affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015.
Si sono costituiti l'Inps e l'Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita tardivamente. Invero la prima udienza di discussione veniva fissata in data 7.7.2023 e parte ricorrente non forniva la prova della notifica del ricorso all'Ente di Riscossione per quell'udienza. Infatti , come poi provato dal ricorrente, il ricorso veniva notificato per la prima volta in data 19.7.2023 e, pertanto, successivamente alla prima udienza. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in data 15.11.2023 per l'udienza del 15.12.2023, pertanto nei termini di legge.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi