Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2024, n. 4116
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3946 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti DI CICCO IMMACOLATA e MENNILLO FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dagli avv.ti IODICE GENEROSO MARCO TULLIO e IODICE ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pastorano il 30/10/2010 con il resistente, dal quale erano nati due figli: l'11/08/2011 e il 17/04/2014. A sostegno della domanda Persona_1 Persona_2
deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del
1
giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 14/07/2022.
Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima con onere a carico del padre di farsi carico di tutte le spese per le utenze nonché degli oneri condominiali e TARI, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con i genitori, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di €
300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, la percezione a favore del padre dell'assegno unico relativo alla figlia . Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la Per_1 pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé,
l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli a € 1.000,00 (€
500,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese extra-assegno, la percezione per intero in proprio favore dell'assegno unico familiare, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di €
400,00 mensili nonché la quota del 40% del TFR del resistente.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status e chiedendo, preliminarmente, la riunione degli ulteriori procedimenti pendenti aventi ad oggetto le modalità di affido dei figli (r.g. n. 3829/2024 e 4072/2024). In ordine alle altre statuizioni chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, conseguentemente, del riconoscimento di una quota di TFR.
Nelle more, le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
Per_ 1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2
disposizioni sull'affido condiviso, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
2. Il sig. acconsente al trasferimento dei figli dalla casa familiare sita in Controparte_1
ZI (CE) presso l'immobile in Bellona (CE), alla Via Giovanni Limongi snc c/o Parco Emilia.
Con la sottoscrizione della presente, pertanto, la sig.ra rinuncia all'assegnazione della Pt_1
casa familiare disposta in suo favore in sede di separazione e restituisce al sig. tutte le Per_2
chiavi in proprio possesso dell'appartamento in ZI e del relativo box auto, dichiarando di non conservarne altre per sé.
3. I figli minori, conseguentemente, a far data dalla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica con la sig.ra presso Pt_1
l'immobile sito in Bellona (CE) alla Via Giovanni Limongi snc p.co Emilia snc.
2
4. Ai