Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 244

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Reggio Calabria
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 244
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 244
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

n. 1592 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1592/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione cartella di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;

T R A
D'Amico MA IS (C.f.: [...]), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. P.F. Arillotta;

Ricorrente


CONTRO
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense- in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. G. Morabito, in virtù di procura in atti;

Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione al ruolo n. 2022/004606, reso esecutivo in data 9-11-2022 e alla pedissequa cartella esattoriale n.
09420190027089072000 notificata in data 10 settembre 2021, indicante crediti contributivi previdenziali per gli anni 2016-2017-2018 e nonché l'importo per le sanzioni ex art. 9, l. 141/92, relative all'anno 2019.
Nel merito ha sostenuto di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense con iscrizione all' Albo degli Avvocati del Foro di Reggio Calabria in data 30.01.2008 ma di non aver mai svolto l'attività professionale.
In particolare ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria dell'ente in quanto, in violazione del comma 3, art. 1, del Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, l. 247/2012, alcuna comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Cassa Forense era mai stata notificata e in ragione del fatto a far data dal 17/02/2012 era stata assunta a tempo pieno indeterminato dalla società Dmc Team S.r.l., tanto da doversi ritenere integrata una causa d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense.
Ha eccepito altresì, con riguardo alle sanzioni ex art. 9, l. 141/92, la mancata applicazione del procedimento previsto dalla l. 689/81.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda per i motivi suesposti.
Si è costituita in giudizio la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense che ha contestato le eccezioni sollevate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel dettaglio ha eccepito che alcuna sanzione o ipotesi di nullità o illegittimità è espressamente prevista è nel caso di omessa comunicazione di iscrizione alla Cassa, peraltro già nota a seguito dell'entrata in vigore, dal 2.03.2013, della l. 247/2012, che dispone una modalità d'iscrizione d'ufficio.
Pertanto la ricorrente non avrebbe dovuto attendere alcuna comunicazione di iscrizione d'ufficio ma avrebbe dovuto chiedere immediatamente la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Reggio
Calabria.
Nel merito, quanto all'incompatibilità con altro
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