Trib. Oristano, sentenza 23/01/2025, n. 2
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ORISTANO Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente Dott.ssa Enrica Marini Giudice Dott. Andrea Bonetti Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da IA RB (C.F. [...]), nata a [...] l'[...] res. a Suni in via Satta, 4 ed elettivamente domiciliata in Macomer al Corso Umberto I, 166 nello Studio dell'avv. Salvatore Fara (C.F. [...]) con l'assistenza dell'OCC Avv. Maria Dina Tore, con Studio in Oristano, Via F. Brunelleschi 31. La ricorrente, come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia (doc. 4), risiede a Suni in via S. Satta, n. 4 e l'attività imprenditoriale esercitata dalla stessa, in qualità di titolare dell'impresa individuale cessata, aveva sede in Bosa, come risulta dalla visura camerale (doc. 5).
Verificato che non risultano presentate dal signora IA RB domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore. Rilevato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, avendo la medesima debiti complessivi pari ad euro 66.370,00;
al momento della presentazione della domanda, a fronte di una retribuzione mensile di base di euro 1200,00 (che non tiene conto di eventuali straordinari o retribuzione per giorni festivi) la stessa si trovava nella condizione di dover far fronte oltre al proprio mantenimento anche al pagamento di ratei mensili per euro 1.017,63 per il pagamento delle obbligazioni assunte compreso l'importo di euro 232,13 mensile nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione a seguito della rateizzazione accordata per i debiti aziendali (doc. n. 33) (attualmente revocata). Il rapporto entrate – debiti della SI era pari all' 85,51% Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
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22/24 Rilevato che al