Trib. Velletri, sentenza 20/05/2024, n. 1141
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Testo completo
N. R.G. 8142/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M V Presidente dott. ssa P P Giudice dott. A B Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8142/2018 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. F F sito in Roma alla Via Marianna
D n.57, PEC Email_1
ATTORI contro
, nata a Frosinone (FR) il 18/04/1969 e residente in Colleferro (RM) Via Controparte_1
V E n.39 (C.F. ). C.F._3
CONVENUTA (contumace)
E nei confronti
(minore), nato a Roma il 24/11/2011 e residente in Colleferro (RM) Via Vittorio Controparte_2
E n.39 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. G F (c.f. C.F._4
), con studio a Pomezia in via Roma n. 117 nella qualità di curatore speciale, C.F._5
come da decreto di nomina del Tribunale di Velletri del 17/05/2019 n. cronologico 4489/2019 (RG. n.
2598/2019 V.G.), PEC Email_2
Con l'intervento del PM in sede.
pagina 1 di 5 Oggetto: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
In sede di comparsa conclusionale gli attori chiedevano in via principale e nel merito: “accertare e dichiarare che il minore nato a Roma il 24.11.2011 e registrato come figlio di Controparte_2
(c.f. nato a Roma il 24.08.1962 e deceduto in Colleferro Parte_3 C.F._6
(RM) in data 22.02.2018 e di , (c.f. ) nata il Controparte_1 C.F._7
18.04.1969 a Frosinone (FR) residente in Colleferro (RM) alla Via V E n. 39, non è figlio del defunto per come annotato agli atti di nascita e, per l'effetto, ordinare Parte_3
all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge;
- in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di disconoscimento, rigettare la domanda proposta dal curatore speciale ovvero di condanna dei Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno subìto dal minore perché inammissibile, non provata e Controparte_2
destituita di fondamento.
In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4% e successive spese occorrende”.
Di contro la difesa del minore concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice, in quanto difetta il presupposto fondamentale per l'esercizio dell'azione di riconoscimento di paternità, non essendo il defunto legato da vincolo Parte_3
matrimoniale alla Sig.ra . 2) Sempre in via preliminare respingere la domanda Controparte_1
così precisata dagli attori in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma nr. 1 trattandosi di mutatio libelli. 3) Nel merito in via principale in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, respingere la domanda in quanto il Sig. era in vita già decaduto dall'azione di impugnazione CP_2
del riconoscimento per difetto di veridicità e in ogni caso l'azione risulta comunque non trasmissibile agli odierni attori. 4) Nel merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M V Presidente dott. ssa P P Giudice dott. A B Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8142/2018 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. F F sito in Roma alla Via Marianna
D n.57, PEC Email_1
ATTORI contro
, nata a Frosinone (FR) il 18/04/1969 e residente in Colleferro (RM) Via Controparte_1
V E n.39 (C.F. ). C.F._3
CONVENUTA (contumace)
E nei confronti
(minore), nato a Roma il 24/11/2011 e residente in Colleferro (RM) Via Vittorio Controparte_2
E n.39 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. G F (c.f. C.F._4
), con studio a Pomezia in via Roma n. 117 nella qualità di curatore speciale, C.F._5
come da decreto di nomina del Tribunale di Velletri del 17/05/2019 n. cronologico 4489/2019 (RG. n.
2598/2019 V.G.), PEC Email_2
Con l'intervento del PM in sede.
pagina 1 di 5 Oggetto: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
In sede di comparsa conclusionale gli attori chiedevano in via principale e nel merito: “accertare e dichiarare che il minore nato a Roma il 24.11.2011 e registrato come figlio di Controparte_2
(c.f. nato a Roma il 24.08.1962 e deceduto in Colleferro Parte_3 C.F._6
(RM) in data 22.02.2018 e di , (c.f. ) nata il Controparte_1 C.F._7
18.04.1969 a Frosinone (FR) residente in Colleferro (RM) alla Via V E n. 39, non è figlio del defunto per come annotato agli atti di nascita e, per l'effetto, ordinare Parte_3
all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge;
- in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di disconoscimento, rigettare la domanda proposta dal curatore speciale ovvero di condanna dei Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno subìto dal minore perché inammissibile, non provata e Controparte_2
destituita di fondamento.
In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4% e successive spese occorrende”.
Di contro la difesa del minore concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice, in quanto difetta il presupposto fondamentale per l'esercizio dell'azione di riconoscimento di paternità, non essendo il defunto legato da vincolo Parte_3
matrimoniale alla Sig.ra . 2) Sempre in via preliminare respingere la domanda Controparte_1
così precisata dagli attori in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma nr. 1 trattandosi di mutatio libelli. 3) Nel merito in via principale in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, respingere la domanda in quanto il Sig. era in vita già decaduto dall'azione di impugnazione CP_2
del riconoscimento per difetto di veridicità e in ogni caso l'azione risulta comunque non trasmissibile agli odierni attori. 4) Nel merito
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