Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 95
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 11594 del 2024, vertente
TRA
- nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ND Ranieri, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- , nata il [...] a [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferrera, giusta procura C.F._2 speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Roma il 16/03/1996 con la resistente e dalla loro unione erano nati i figli
ND (10/01/1998) e (27/10/1999);
in data 14/04/2014 il Tribunale di Roma, PE con decreto n. 10326/2014, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 02/04/2014 (contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 700 mensili ciascuno e assegnazione della casa coniugale alla madre);
successivamente, con accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il
Tribunale di Roma in data 08/05/2019, essi avevano concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermato, stante la raggiunta maggiore età dei figli, le statuizioni economiche della separazione;
con il passare del tempo, i figli si allontanavano progressivamente da lui, che veniva a conoscenza delle loro esperienze solo per il tramite notizie ricevute dalla ex moglie e da altri parenti;
nel tempo, egli apprendeva che il figlio
aveva lasciato l'abitazione familiare e lavorava, mentre ND, conseguito il
PE diploma, non svolgeva attività lavorativa;
nel dicembre 2022, a causa di uno scatto di ira di , scaturito da una lite con il fratello ND, chiamato dalla ex moglie per sedare
PE il litigio, era stato costretto a richiedere un TSO urgente;
nel gennaio 2023,
PE decideva di lasciare la casa familiare e andare a vivere da solo in un appartamento preso in affitto dalla madre, in Roma, Via di Priscilla;
infine, in data 17/04/2023, era
PE
autore di un episodio di violenza indiscriminata nei suoi confronti, alla presenza della sua segretaria nonché di alcuni pazienti, presso lo studio medico dove era medico di base, scagliandosi contro di lui, inveendo nei suoi confronti, sputandogli addosso, colpendolo in volto con forti schiaffi. Tanto premesso, il ricorrente in modifica delle condizioni rassegnate nell'accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 08/05/2019, chiedeva venisse revocato l'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 11594 del 2024, vertente
TRA
- nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ND Ranieri, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- , nata il [...] a [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferrera, giusta procura C.F._2 speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Roma il 16/03/1996 con la resistente e dalla loro unione erano nati i figli
ND (10/01/1998) e (27/10/1999);
in data 14/04/2014 il Tribunale di Roma, PE con decreto n. 10326/2014, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 02/04/2014 (contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 700 mensili ciascuno e assegnazione della casa coniugale alla madre);
successivamente, con accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il
Tribunale di Roma in data 08/05/2019, essi avevano concordato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermato, stante la raggiunta maggiore età dei figli, le statuizioni economiche della separazione;
con il passare del tempo, i figli si allontanavano progressivamente da lui, che veniva a conoscenza delle loro esperienze solo per il tramite notizie ricevute dalla ex moglie e da altri parenti;
nel tempo, egli apprendeva che il figlio
aveva lasciato l'abitazione familiare e lavorava, mentre ND, conseguito il
PE diploma, non svolgeva attività lavorativa;
nel dicembre 2022, a causa di uno scatto di ira di , scaturito da una lite con il fratello ND, chiamato dalla ex moglie per sedare
PE il litigio, era stato costretto a richiedere un TSO urgente;
nel gennaio 2023,
PE decideva di lasciare la casa familiare e andare a vivere da solo in un appartamento preso in affitto dalla madre, in Roma, Via di Priscilla;
infine, in data 17/04/2023, era
PE
autore di un episodio di violenza indiscriminata nei suoi confronti, alla presenza della sua segretaria nonché di alcuni pazienti, presso lo studio medico dove era medico di base, scagliandosi contro di lui, inveendo nei suoi confronti, sputandogli addosso, colpendolo in volto con forti schiaffi. Tanto premesso, il ricorrente in modifica delle condizioni rassegnate nell'accordo di divorzio congiunto, a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 08/05/2019, chiedeva venisse revocato l'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in
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