Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 141

TRIB Siracusa
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Siracusa
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 141
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 141
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 2063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
Azienda Agricola La Favorita Società Semplice (C.F. 01646680890), con il patrocinio dell'avv. Mauceri Michele, elettivamente domiciliato in Viale Santa
Panagia n. 136/A in Siracusa
ATTORE
CONTRO
AU LO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Specchi Raffaele, elettivamente domiciliato in Corso Gelone n. 83 in Siracusa
CONVENUTO

Oggetto: prelazione agraria
Conclusioni: come da atti di causa

pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Azienda Agricola La Favorita società semplice, premesso di essere comproprietaria nonché coltivatrice a fini produttivi del terreno agricolo sito in territorio di Augusta censito al Catasto Terreni al foglio 46 e particella 24, ha convenuto in giudizio AU LO al fine di esercitare la prelazione agraria prevista dagli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971 con riguardo al terreno agricolo confinante con quello di sua proprietà, ubicato in
Augusta, Contrada Palmeri, censito al Catasto Terreni al foglio 48, particelle 240-
241-242-243-244-246-247-248-249-284, terreno che AU LO aveva acquistato da LV D'AM con atto notarile rogato in data 18 maggio 2021.
A tal fine l'Azienda Agricola La Favorita società semplice ha rappresentato che aveva acquistato il proprio terreno ubicato in Augusta censito al Catasto Terreni al foglio 46, part. 24 da IL LL con atto pubblico del 29 marzo 2018 a rogito Notaio Dott. Cannavò;
che il proprio fondo era confinante, lato nord, con quello posto nel foglio 48, part. 240-241-242-243-244-246-247-248-249-284, acquistato da AU LO con atto notarile rogato in data 18 maggio 2021, per il prezzo di Euro 190.000,00;
che due dei tre soci dell'Azienda Agricola La
Favorita erano coltivatori diretti, mentre il terzo socio era l'Azienda Agricola
Valleverde s.r.l.;
che, pertanto, essa aveva i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione o riscatto previsti dall'art. 2, terzo comma, del decreto D.lgs n. 99/2004 che aveva esteso la possibilità dell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto, di cui all'art. 8, della legge n. 590/1965 e succ. modificazioni, ed all'art. 7 della legge n. 817/1971, anche alle società agricole di persone, qualora almeno la metà dei soci fossero in possesso della qualifica di coltivatore diretto;
che LV
D'IC, precedente proprietario del fondo confinante oggetto di causa, aveva proceduto a vendere il terreno agricolo ad AU LO senza in alcun modo pagina 2 di 11
concedere la prelazione alla società confinante;
che con raccomandata a.r., spedita in data 24.2.2022, aveva comunicato all'acquirente AU LO l'esercizio del diritto di riscatto del fondo con impegno al pagamento del prezzo convenuto di
Euro 190.000,00, invitandolo a rendere formale comunicazione di accettazione del riscatto, con l'indicazione delle modalità con le quali avesse inteso ricevere il pagamento di tale corrispettivo;
che tale raccomandata era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, e si era quindi perfezionata la conoscenza, da parte del destinatario, della missiva con cui essa società aveva esercitato il riscatto;
che, non essendo ancora decorso il termine annuale di cui al quinto comma dell'art. 8 della legge 590/1965, decorrente dalla cessione a titolo oneroso avvenuta con atto trascritto in data 24.05.2021, era sua facoltà esercitare il riscatto del fondo confinante.
Si è costituito in giudizio AU LO contestando l'azione avversaria in quanto del tutto infondata e non provata e instando per il rigetto rappresentando a tal fine che l'Azienda Agricola La Favorita non aveva né allegato né provato la sussistenza di alcuno dei requisiti previsti dalla Legge 590/1965, dalla Legge
817/1971 e dalla Legge 99/2004;
che alla data di stipula dell'atto pubblico del
18.5.2021, in capo alla Azienda Agricola La Favorita, non vi erano i requisiti previsti dalla Legge 99/2004 ai fini dell'estensione alle società agricole del diritto di prelazione e di riscatto come si evinceva dalla visura camerale storica della stessa;
che, inoltre, alla data di stipula dell'atto pubblico del 18.5.2021, in capo all'Azienda Agricola La Favorita non sussisteva il presupposto della coltivazione diretta biennale del fondo confinante atteso che egli aveva detenuto personalmente in affitto il fondo e ne aveva curato la coltivazione dall'1.12.2015 al 22.5.2019 giusta contratto di affitto di fondi rustici datato primo dicembre 2015 e regolarmente registrato presso i competenti uffici del registro;
che nessun diritto pagina 3 di 11
era sussistente altresì in capo all'Azienda Agricola Valleverde;
che la domanda giudiziale era in ogni caso da rigettare in quanto promossa dall'Azienda Agricola
La Favorita per fare acquisire la proprietà del terreno confinante, in retratto, in favore dell'Azienda Agricola La Valleverde s.r.l. socia dell'attrice.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del primo marzo 2023 il Tribunale non ha ammesso la prova per testi diretta chiesta da parte convenuta, avendovi quest'ultima implicitamente rinunciato con la richiesta in via principale di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e, conseguentemente, non ha ammesso la prova contraria formulata da parte attrice;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del

2.10.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda attorea di riscatto per prelazione agraria con riferimento al contratto di compravendita rogato in data 18.05.2021 sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve rilevarsi che il diverso soggetto indicato dall'attore nel corpo dell'atto di citazione e poi nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo sia da ricondurre ad un lapsus
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