Trib. Locri, sentenza 23/01/2024, n. 70

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 23/01/2024, n. 70
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 70
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3383/2018
Il Giudice R V S, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.12.23 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Bovalino, alla Via Antonino Campolo, n. 4/A, presso lo studio degli
Avv.ti STRANGIO LORENZO e AGRESTA ADRIANA che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente
contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NERI VINCENZO e
SCARFONE VITTORIA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle, n. 34;

resistente
OGGETTO: differenze retributive. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa presso l Organizzazione_1 di Bovalino sino al 31.7.18, data di collocamento in pensione;
dedotto di essere stato sin dal 2005 incaricato di svolgere le mansioni di capo squadra e di capo operaio facente funzioni;
allegato di aver svolto le funzioni di responsabile di squadre di intervento e supporto autobotte presso lo stabilimento “ ”, nonché di essere stato Org_2 adibito al servizio Antincendio Boschivo in qualità di capo-squadra;
rivendicato il diritto al riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore ex art. 2103 c.c. e art. 8 CCNL applicabile;
richiamato l'art 43 del CIR, che riconosce al capo squadra un'indennità mensile aggiuntiva pari a € 35,00 per 14 mensilità e rivendicato il risarcimento del danno all'immagine professionale e alla carriera causato dall'illegittima condotta del datore di lavoro;
concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto del Sig.
[...] al riconoscimento della qualifica di capo-squadra a partire Parte_1 dall'anno 2006 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
Conseguentemente condannare per l'effetto al pagamento in favore Parte_2 del ricorrente della somma di € 5.670,00 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che verrà accertata in corso di causa
”, spese vinte.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente all'1.4.2014, nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e conseguente inammissibilità della stessa e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto in fondato in fatto e diritto, evidenziando, in particolare, la natura pubblicistica del rapporto lavorativo, con conseguente nullità, o comunque inefficacia, delle disposizioni contrattuali invocate.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.12.23, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall in merito al difetto di legittimazione passiva per il Controparte_1
periodo antecedente all'1.4.14.
In particolare, l'art. 4 L. Regionale 35/13 ha previsto il passaggio all'
[...]
delle “funzioni dell CP_1 Organizzazione_3
non connesse alla procedura di liquidazione in corso”. L'art. 13, c. 3, della legge citata ha dunque disposto, per quanto qui di interesse, che le suesposte funzioni sarebbero state esercitate a partire dall'1.4.14, “data a partire dalla quale l'
[...]
acquisisce di diritto la piena operatività gestionale”. All'art. 13, c. 6, CP_1
è stato quindi previsto che “a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell' delle Controparte_1
funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre
2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo”. È pacifico, dunque, che il trasferimento del personale dall' all sia intervenuto solo a partire Org_3 Controparte_1
dall'1.4.14 e che, per il periodo antecedente, sia la stessa legge citata ad escludere qualsiasi responsabilità solidale tra i due enti per i debiti insorti (art. 13, c. 7, L.
Regionale 35/13: “In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell' possono gravare sull ”). Org_3 Controparte_1
Pertanto, per il periodo antecedente all'1.4.14 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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