Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/01/2024, n. 102
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3842 del Ruolo Gen. LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2022 TRA
EL De IS, nata a [...] il [...] residente in Caserta alla via Camusso, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mancini in virtù di procura alle liti in atti, presso il cui studio in Caserta alla via Roma n. 11 elegge domicilio RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to N. DI RONZA elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE
Con ricorso depositato telematicamente in data 1.6.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver fruito – quando era docente a tempo indeterminato del MIUR - di un periodo di aspettativa non retribuita dall'1.9.2010 al 30.6.2011 ai sensi dell'art. 26, co.14 l. 448/1998 dichiarando di voler provvedere al pagamento dei relativi oneri previdenziali per l'intero periodo di aspettativa richiesto con le modalità stabilite dall'articolo 5 del d. lgs. n. 564/1996, rappresentava che l'I.N.P.S. con provvedimento di riscatto n. 00702100009583 del 22.4.2021, le riconosceva e quantificava solo il riscatto per il periodo dall'1 settembre 2010 al 19 gennaio 2011 con la precisazione “vista la domanda di riscatto presentata in data 19.1.2011”.
Pertanto, al fine di conseguire il riscatto dei contributi per l'intero periodo di aspettativa non retribuita, per poter usufruire del pensionamento con la formula dell'opzione donna a decorrere dal 1 settembre 2021, presentava in data 15 aprile 2021 ulteriore domanda di riscatto per il periodo dal 20 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, cui seguiva il provvedimento dell'I.N.P.S. n. 007202100011209 del 7 maggio 2021 (per il riscatto dei contributi dal 20 gennaio 2011 al 30 giugno 2011). Lamentava parte ricorrente le differenti modalità di calcolo, maggiormente onerose, con cui l'Ente previdenziale calcolava il contributo economico dovuto per il riscatto del secondo periodo di aspettativa. Adiva pertanto, l'intestato Tribunale chiedendo – per i motivi dettagliatamente indicati in fatto - l'accertamento della domanda di riscatto come unitariamente presentata, in data 19.1.2011, per il periodo 1.9.2010 – 30.6.2011 con consequenziale rideterminazione dell'onere, con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
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Si costituiva l'INPS eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note depositate