Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2024, n. 241
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Testo completo
N. R.G. 2962/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2962/2019 promossa da:
IC AL (c.f.: [...]), con l'avv. Laura Modica, giusta procura in atti;
-attrice e convenuta in riconvenzione-
Contro
NA BE (c.f.: [...]), con l'avv. Giovanni Burrafato, giusta procura in atti;
MI GI (c.f.: [...]), con l'avv. Maria Patrizia Nobile, giusta procura in atti
-convenuti e attori in riconvenzione-
e nei confronti di AR IE (c.f.: [...]), con l'avv. Giovanni Bongiorno, giusta procura in atti+1
-convenuta in riconvenzione-
AR ATTILIO, cod. fisc. [...]
OGGETTO: contratto preliminare
Conclusioni
Parte attrice CI LI (prima memoria ex art. 183 cpc):
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato nel dicembre del
2002 per inadempimento dei convenuti UD BE, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e EM AN, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), consistito nella loro prolungata inerzia successiva alla scadenza del termine previsto dal preliminare
pagina 1 di 7 (Dicembre 2003);
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, essendosi il diritto alla stipula del contratto definitivo prescritto in data 31/12/2013;- condannare i medesimi UD BE e EM AN all'immediato rilascio degli stacchi di terreno siti in Vittoria in C.da Mazzara, meglio identificati al
Catasto al foglio 101 p.lle 308 e 309 (già identificata alla p.lla 169), 203 (già identificata alla p.lla 159) e 204;- condannare gli stessi al risarcimento del danno, nella misura di un terzo del prezzo di vendita, come da penale prevista nel preliminare di vendita;- condannare gli stessi alla restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., dei frutti percepiti e percipiendi;- condannare i medesimi convenuti al risarcimento del danno per l'occupazione del terreno sine titulo, quantificata in € 600,00 per ogni anno di indebita occupazione, e/o da determinarsi secondo equità;
- rigettare le domande riconvenzionali dei coniugi UD BE e EM AN in quanto infondate in fatto ed in diritto
Parte convenuta EM-UD:
- Dichiarare le domande attoree inammissibili e improcedibili perché infondate in toto sia in fatto che in diritto e, pertanto, rigettarle per i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale: - Accertare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato nel dicembre del 2002 per inadempimento dei sigg.ri CI LI, LL DA e LL AT, con condanna degli stessi alla restituzione ai sig.ri UD BE e EM AN di €2.400,00, oltre interessi dal giorno del preliminare e con condanna degli stessi, altresì, alla corresponsione a questi convenuti di un rimborso per le spese e i miglioramenti effettuati ai sensi dell'art. 2040 c.c., da determinarsi secondo equità. - Condannare la sig.ra CI LI, la sig.ra LL DA e il sig. LL AT al rimborso delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
LL DA (costituzione del 7.4.2022):
Ordinare il rilascio dei terreni siti in Vittoria in C.da Mazzara, identificati al catasto terreni al foglio 101
p.lle nn. 308, 309 (già identificata alla p.lla n. 169), 203 (già identificata alla p.lla n. 159) e 204
Dichiarare prescritto il preliminare di vendita concluso nel 2002 e per l'effetto prescritti tutti i diritti da esso derivanti;
Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti UD e EM;
Condannare i sigg.ri UD e EM al risarcimento del danno derivante da fatto illecito in favore della sig.ra LL DA da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CI LI, premesso di essere proprietaria unitamente ai figli, LL AT e LL DA, di due stacchi di terreno siti in Vittoria in c.da Mazzara, identificati al Catasto al foglio 101 particelle 308 e 309 (già identificata alla particella
169), 203 (identificata alla particella 159) e 204, conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale
UD BE e EM AN, lamentando l'inadempimento di questi ultimi rispetto al preliminare di vendita di detti terreni stipulato nel dicembre del 2002;
notificava l'atto di citazione anche ai figli LL AT e LL DA, citandoli in giudizio.
Deduceva che il prezzo dei terreni era stato concordato in complessivi € 12.400,00 da pagarsi dai promissari acquirenti secondo le seguenti modalità: quanto ad € 2.400,00 da versare al momento della sottoscrizione del contratto;
quanto ai restanti € 10.000,00 da corrispondere al momento della stipula del contratto definitivo da stipularsi entro e non oltre il 2003. L'immissione in possesso negli stacchi di terreno avveniva contestualmente alla stipulazione del preliminare di vendita.
pagina 2 di 7
Asseriva l'attrice di aver ricevuto, al momento della stipula del contratto preliminare, la quota di € 2.400,00 dai promittenti acquirenti;
non veniva mai stipulato, tuttavia, il contratto definitivo per l'assenza di concreta disponibilità da parte dei convenuti, i quali inoltre, nonostante le richieste inviate dalla CI, non provvedevano al rilascio dei terreni. Lamentava, ancora, che tale situazione di illegittima detenzione aveva causato dei danni, essendo anche impedita la possibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dai beni medesimi in relazione alla natura normalmente fruttifera di essi. Chiedeva, dunque, in via principale accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato nel dicembre 2002 per inadempimento dei convenuti, con condanna dei medesimi al rilascio degli stacchi di terreno in esame, e con condanna degli stessi al risarcimento del danno nella misura di un terzo del prezzo di vendita, come da penale prevista nel preliminare di vendita.
In via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile nonché alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi e al risarcimento del danno per l'occupazione del terreno sine titulo.
Con comparsa di costituzione e risposta si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2962/2019 promossa da:
IC AL (c.f.: [...]), con l'avv. Laura Modica, giusta procura in atti;
-attrice e convenuta in riconvenzione-
Contro
NA BE (c.f.: [...]), con l'avv. Giovanni Burrafato, giusta procura in atti;
MI GI (c.f.: [...]), con l'avv. Maria Patrizia Nobile, giusta procura in atti
-convenuti e attori in riconvenzione-
e nei confronti di AR IE (c.f.: [...]), con l'avv. Giovanni Bongiorno, giusta procura in atti+1
-convenuta in riconvenzione-
AR ATTILIO, cod. fisc. [...]
OGGETTO: contratto preliminare
Conclusioni
Parte attrice CI LI (prima memoria ex art. 183 cpc):
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato nel dicembre del
2002 per inadempimento dei convenuti UD BE, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e EM AN, nata a [...] il [...] (c.f. [...]), consistito nella loro prolungata inerzia successiva alla scadenza del termine previsto dal preliminare
pagina 1 di 7 (Dicembre 2003);
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, essendosi il diritto alla stipula del contratto definitivo prescritto in data 31/12/2013;- condannare i medesimi UD BE e EM AN all'immediato rilascio degli stacchi di terreno siti in Vittoria in C.da Mazzara, meglio identificati al
Catasto al foglio 101 p.lle 308 e 309 (già identificata alla p.lla 169), 203 (già identificata alla p.lla 159) e 204;- condannare gli stessi al risarcimento del danno, nella misura di un terzo del prezzo di vendita, come da penale prevista nel preliminare di vendita;- condannare gli stessi alla restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., dei frutti percepiti e percipiendi;- condannare i medesimi convenuti al risarcimento del danno per l'occupazione del terreno sine titulo, quantificata in € 600,00 per ogni anno di indebita occupazione, e/o da determinarsi secondo equità;
- rigettare le domande riconvenzionali dei coniugi UD BE e EM AN in quanto infondate in fatto ed in diritto
Parte convenuta EM-UD:
- Dichiarare le domande attoree inammissibili e improcedibili perché infondate in toto sia in fatto che in diritto e, pertanto, rigettarle per i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale: - Accertare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato nel dicembre del 2002 per inadempimento dei sigg.ri CI LI, LL DA e LL AT, con condanna degli stessi alla restituzione ai sig.ri UD BE e EM AN di €2.400,00, oltre interessi dal giorno del preliminare e con condanna degli stessi, altresì, alla corresponsione a questi convenuti di un rimborso per le spese e i miglioramenti effettuati ai sensi dell'art. 2040 c.c., da determinarsi secondo equità. - Condannare la sig.ra CI LI, la sig.ra LL DA e il sig. LL AT al rimborso delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
LL DA (costituzione del 7.4.2022):
Ordinare il rilascio dei terreni siti in Vittoria in C.da Mazzara, identificati al catasto terreni al foglio 101
p.lle nn. 308, 309 (già identificata alla p.lla n. 169), 203 (già identificata alla p.lla n. 159) e 204
Dichiarare prescritto il preliminare di vendita concluso nel 2002 e per l'effetto prescritti tutti i diritti da esso derivanti;
Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti UD e EM;
Condannare i sigg.ri UD e EM al risarcimento del danno derivante da fatto illecito in favore della sig.ra LL DA da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CI LI, premesso di essere proprietaria unitamente ai figli, LL AT e LL DA, di due stacchi di terreno siti in Vittoria in c.da Mazzara, identificati al Catasto al foglio 101 particelle 308 e 309 (già identificata alla particella
169), 203 (identificata alla particella 159) e 204, conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale
UD BE e EM AN, lamentando l'inadempimento di questi ultimi rispetto al preliminare di vendita di detti terreni stipulato nel dicembre del 2002;
notificava l'atto di citazione anche ai figli LL AT e LL DA, citandoli in giudizio.
Deduceva che il prezzo dei terreni era stato concordato in complessivi € 12.400,00 da pagarsi dai promissari acquirenti secondo le seguenti modalità: quanto ad € 2.400,00 da versare al momento della sottoscrizione del contratto;
quanto ai restanti € 10.000,00 da corrispondere al momento della stipula del contratto definitivo da stipularsi entro e non oltre il 2003. L'immissione in possesso negli stacchi di terreno avveniva contestualmente alla stipulazione del preliminare di vendita.
pagina 2 di 7
Asseriva l'attrice di aver ricevuto, al momento della stipula del contratto preliminare, la quota di € 2.400,00 dai promittenti acquirenti;
non veniva mai stipulato, tuttavia, il contratto definitivo per l'assenza di concreta disponibilità da parte dei convenuti, i quali inoltre, nonostante le richieste inviate dalla CI, non provvedevano al rilascio dei terreni. Lamentava, ancora, che tale situazione di illegittima detenzione aveva causato dei danni, essendo anche impedita la possibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dai beni medesimi in relazione alla natura normalmente fruttifera di essi. Chiedeva, dunque, in via principale accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato nel dicembre 2002 per inadempimento dei convenuti, con condanna dei medesimi al rilascio degli stacchi di terreno in esame, e con condanna degli stessi al risarcimento del danno nella misura di un terzo del prezzo di vendita, come da penale prevista nel preliminare di vendita.
In via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile nonché alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi e al risarcimento del danno per l'occupazione del terreno sine titulo.
Con comparsa di costituzione e risposta si
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