Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 525

TRIB Bari
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Bari
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 525
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 525
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

R.G. n. 92000864/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa MO RR pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000864/2012 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
GE CH, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cataldi, presso il cui studio sito in
Gravina in Puglia alla via De Amicis n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;

- parte appellante principale/appellata incidentale -

CONTRO
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Luigi Ditaranto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Loporcaro sito in Altamura alla via Giuseppe Colonna n. 5, giusta mandato in atti;

- parte appellata principale/appellante incidentale -
E
LI CO;
- parte appellata contumace –

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 25/2012 resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, depositata in data 09.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009; risarcimento danni da circolazione stradale;
valore della causa €. 8.673,19.

MO RR CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2009 RO CH conveniva in giudizio
LI CO, quale proprietario dell'autovettura NC DE tg. BAD88533, e la MI
Assicurazioni S.p.a., che la garantiva per la rca, assumendo che il giorno 04.11.2008 alle ore 09.30 circa in Gravina in Puglia sulla via Federico Meninni, mentre percorreva detta via a bordo della propria bicicletta veniva tamponato dall'autovettura NC DE, condotta nell'occasione da
ZZ VI il quale, non rispettando la distanza di sicurezza, attingeva la bici facendolo rovinare in terra. In conseguenza della caduta il RO riportava le seguenti lesioni: “trauma contusivo spalla sin., trauma escoriato ginocchio sin…” per le quali era costretto ad osservare un periodo di convalescenza di gg. 55 di cui gg. 25 per I.T.T. e gg. 30 per I.T.P. residuando invalidità permanente nella misura del 5%.
Con lettera raccomandata a/r del 23.11.2008 l'attore avanzava richiesta risarcitoria alla
MI Ass.ni S.p.a. (d'ora innanzi per brevità “MI” o “GN”) che non provvedeva al ristoro dei danni subiti.
In ragione di tanto, RO CH adiva il Giudice di Pace di Gravina in Puglia chiedendo la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 8.673,19, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2009 si costituiva in giudizio la GN convenuta che contestava la domanda attorea siccome infondata nell'an, attesa la carenza di sufficienti elementi a suffragio del fatto storico e del nesso di causalità e, in via gradata, nel quantum chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
LI CO, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
MO RR
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale a mezzo dei testi
PP CO, AR SC e ZZ VI;
l'interrogatorio formale dell'attore, pur ammesso, non veniva espletato per mancata comparizione dello stesso.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 04.11.2011.
Con l'epigrafata sentenza n. 25/2012 (cron. 44/12) depositata in cancelleria in data
09.01.2012, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia cosi' provvedeva:
“1) rigetta la domanda perché infondata e non provata, con tutte le conseguenze di legge;

2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva RO CH, proponendo dinanzi all'intestato Tribunale il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000864/2012 (atto di appello notificato in data 12.07.2012).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione dei fatti di causa, con riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi che il Giudice di prime cure aveva ritenuto non esaustive, univoche e puntuali;
2) omessa ctu medico-legale; 3) falsa interpretazione delle norme di diritto avendo il primo
Giudice disatteso le risultanze istruttorie.
Ne sarebbe
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