Trib. Siracusa, sentenza 08/01/2024, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 08/01/2024, n. 31
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 31
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1024/2011
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giacomo Rota Presidente
dott. Gabriele Patti Giudice Relatore
dott.ssa RI Cristina Di Stazio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1024/2011, avente ad oggetto “riduzione e divisione”, promossa da:
BL SE (C.F.: [...]) - ANCHE QUALE COEREDE DI ELAL
ST (C.F.: [...]) -, residente in [...], elettivamente domiciliata in Noto (SR), via Cairoli n. 24, presso lo studio dell'avv. RAFFAELE
LEONE e dell'avv. PAOLA LEONE, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;

ATTRICE
BL NN (C.F.: [...]) – ANCHE QUALE COEREDE DI ELAL
ST (C.F.: [...]) -, residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. IGINO LA ROCCA, che, unitamente all'avv. ETTORE ALCATA, lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

CONVENUTO
BL RI LA (C.F.: [...]) E BL AN (C.F.:
[...]) – ANCHE QUAL COEREDI DI ELAL ST (C.F.:
[...]) -, rispettivamente residenti in [...], ed in
RO (SR), via Sampieri n. 42, elettivamente domiciliate in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. IGINO LA ROCCA, rappresentate e difese dall'avv. RI CRISTINA DE
GERONIMO, giusta procura in atti;

CONVENUTE CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con citazione del marzo 2011 AN IU ha esposto di essere figlia di AN
LO, deceduto il 10.2.2009, e di essere, in seguito all'apertura della successione, erede di quest'ultimo, in concorso con la propria madre L'LI EL, con il proprio fratello AN
AN e con le proprie sorelle AN RI LA e AN ES.
Tanto premesso, l'attrice, ricostruiti l'asse ereditario del defunto padre e le donazioni dal medesimo effettuate in vita:
- ha proposto domanda di nullità o di accertamento della intervenuta revoca del testamento pubblico rogato dal notaio dott. Savarino in data 23.5.2002, con cui il de cuius aveva regolato la propria vicenda ereditaria, sostenendo che il citato atto di ultima volontà sarebbe divenuto inefficace per essere stato alienato a terzi – dopo la redazione del negozio testamentario e prima dell'apertura della successione
– il fondo sito in Noto (SR), contrada Gioì, destinato alla esponente;

- ha chiesto, in conseguenza dell'accertata nullità o revoca del testamento anzidetto, dichiararsi aperta la successione legittima di AN LO e procedersi alla divisione del compendio ereditario, previa collazione del donatum, secondo le quote di rispettiva spettanza;

- in via subordinata, per il caso in cui il negozio testamentario fosse stato reputato valido ed efficace, ha chiesto darsi atto della propria rinuncia al legato previsto in suo favore nell'atto pubblico del
23.5.2002 ed ha chiesto l'attribuzione di quanto spettante a titolo di quota di riserva, pari ad 1/8 della massa ereditaria;

- per il caso in cui le disposizioni testamentarie fossero state qualificate in termini di institutio ex re certa, ha chiesto procedersi alla riduzione delle stesse nella misura necessaria ad assicurare la quota di riserva spettante alla esponente;

- ha chiesto condannarsi il detentore a rilasciare in proprio favore i beni attribuiti dalla pronuncia di eventuale accoglimento della domanda di riduzione nonché a corrispondere, in relazione agli stessi,
i frutti dalla apertura della successione fino alla materiale consegna alla legittima proprietaria.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta del giugno 2011 si è costituito AN AN, contestando la tesi attorea per cui il testamento del 23.5.2002 sarebbe divenuto inefficace e non opponendosi al riconoscimento della quota di riserva in favore della attrice.
A tale ultimo riguardo, tuttavia, il medesimo convenuto ha negato la qualificabilità in termini di donazione dell'acquisto del fondo sito in Noto (SR), contrada Renna, censito in catasto al foglio n.
225, particelle nn. 154, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 141, 142.
Ancora, AN AN, premesso di aver costituito in data 28.9.2001 impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. con il padre AN LO, ha chiesto in via riconvenzionale di essere dichiarato creditore in relazione agli incrementi riportati dall'oleificio nel periodo compreso tra la costituzione e la cessazione della predetta attività imprenditoriale, intervenuta con la morte del de cuius, e, conseguentemente, condannarsi gli eredi di quest'ultimo al pagamento della quota di sua spettanza, con gli interessi legali dalla apertura della successione al soddisfo.
Infine, il medesimo convenuto ha rilevato la necessità di tener conto, in sede di formazione della massa, delle passività gravanti sul defunto e delle spese funerarie ed ha domandato la condanna degli altri successori al rimborso pro quota delle somme già pagate per i debiti ereditari.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2011 si sono del pari costituite AN RI
LA e AN ES, le quali non si sono opposte alla pretesa attorea volta al riconoscimento della quota di riserva ma hanno chiesto di escludere dalla riduzione le disposizioni testamentarie rese in loro favore, in quanto non eccedenti la legittima alle stesse spettante.
Con comparsa di costituzione e risposta del giugno 2011 si è infine costituita anche L'LI EL, limitandosi a chiedere l'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni relitti, sì come previsto dal testamento del 23.5.2002.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attrice AN IU ed il solo convenuto AN AN hanno depositato memorie istruttorie.
All'udienza del 24.1.2014 il procedimento è stato dichiarato interrotto per via del decesso di L'LI
EL.
In data 23.4.2014 l'attrice AN IU ha depositato ricorso per riassunzione, individuando gli eredi della defunta in se stessa, in AN AN, in AN RI LA ed in AN
ES.
Tutti i convenuti si sono costituiti con memoria nella quale si sono espressamente dichiarati coeredi di L'LI EL.
Posta la causa in decisione, con sentenza non definitiva n. 1074/2016, depositata il 23.5.2016, il
Tribunale di Siracusa ha:
- qualificato le disposizioni contenute nel testamento del 23.5.2002 in termini di institutio ex re certa ed ha ritenuto che con esso il defunto AN LO avesse inteso procedere alla divisione del proprio patrimonio agli eredi;

- considerato irrilevante – in ragione del principio del favor testamenti e della tassatività delle cause di invalidità e di revoca del testamento – la circostanza della intervenuta vendita, in epoca anteriore all'apertura della successione, del bene sito in Noto (SR), contrada Gioì, attribuito a AN
IU, dichiarando – sotto tale profilo – il negozio testamentario valido ed efficace e rigettando
conseguentemente la domanda di divisione del compendio ereditario prospettata per il caso di applicazione delle norme in tema di successione ex lege;

- escluso dalla massa ereditaria di AN LO il fondo sito in Noto (SR), contrada Renna, censito in catasto al foglio n. 225, particelle nn. 154, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 141, 142, non ritenendo che lo stesso avesse formato oggetto di donazione indiretta in favore di AN AN;

- rigettato la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo al fine di ottenere la condanna al pagamento degli incrementi dell'impresa familiare;

- disatteso la domanda formulata da AN AN al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate per onorare i debiti del defunto padre AN LO, afferendo questi alla citata impresa familiare;

- disposto la prosecuzione del giudizio ai fini della verifica della lesione della legittima spettante all'attrice AN IU, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo e di nomina di consulente tecnico d'ufficio.
Ultimate le operazioni peritali, alla prima udienza tenutasi davanti allo scrivente magistrato, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza collegiale del 3.6.2022, la causa è stata tuttavia rimessa sul ruolo, rivelandosi indispensabile il richiamo del consulente tecnico d'ufficio allo scopo di accertare i frutti ricavabili dai beni destinati ad essere attribuiti all'attrice AN IU, per il caso di eventuale accoglimento della domanda di riduzione.
Acquisita la relazione integrativa, il procedimento è stato nuovamente rimesso al Collegio per la decisione.

2. In via preliminare, occorre ricordare che con la sentenza non definitiva n. 1074/2016 emessa da questo Tribunale – in diversa composizione collegiale – è stata disattesa la tesi attorea per cui il testamento pubblico rogato in data 23.5.2002 dal notaio dott. Savarino, con cui AN LO ha regolato la propria vicenda successoria, sarebbe divenuto inefficace per l'intervenuta vendita del bene sito in Noto (SR), contrada Gioì, attribuito a AN IU.
Tanto chiarito, escluse la nullità e la revoca del citato negozio testamentario, è necessario esaminare la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dall'attrice.

3. Secondo quanto emerge dagli atti di causa e in assenza di contestazioni delle parti, è indiscutibile che AN IU, AN AN, AN RI LA e AN ES siano figli ed eredi necessari di AN LO.
Del pari legittimaria rispetto alla vicenda ereditaria del defunto doveva ritenersi – in quanto ancora in vita al tempo dell'apertura della successione intervenuta il 10.2.2009 ed al tempo della instaurazione della presente lite – la moglie L'LI EL.
In ragione di ciò, trova applicazione l'art. 542, comma 2, c.c., per il quale, quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto;
la divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.
Nel caso di specie, pertanto, la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli di AN LO
è pari ad 1/8 (1/4 di 1/2, considerata la presenza di quattro figli), mentre quella spettante a L'LI
EL è pari ad 1/4.
Ciò precisato, l'azione di riduzione tende a rendere inefficaci le disposizioni testamentarie o donative lesive della legittima e,
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