Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2024, n. 502
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 12.6.2024 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1277/2023 R.G.A.C. promossa da:
AN HI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daria Basso
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, P. Iva 01094790118, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si rivolge a questo ill.mo Tribunale perché, per i motivi sopra indicati, voglia annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 29/2023 perché assolutamente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e della comparsa di costituzione e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n.
29/2023;
in via subordinata modificare l'importo irrogato con l'Ordinanza di Irrogazione della
Sanzione amministrativa n. 29/2023 nella diversa somma ritenuta di legge. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 29/2023 emessa dall'Ente Parco
Nazionale delle Cinque Terre, con la quale è stata irrogata nei confronti di HI, quale obbligato in solido, la sanzione amministrativa di pagamento di 3.300,00 euro (oltre spese di notifica).
Il provvedimento è stato fondato sul verbale di accertamento n. 366/2022 elevato dalla Capitaneria di
Porto della Spezia in data 7.8.2022 nei confronti di IU AN per aver navigato nella zona A prospiciente Punta Mesco, in violazione degli artt. 22 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Cinque Terre e 30 comma 1 bis della legge 394/1991.
L'infrazione - riscontrata in remoto “attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 12.6.2024 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1277/2023 R.G.A.C. promossa da:
AN HI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daria Basso
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, P. Iva 01094790118, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si rivolge a questo ill.mo Tribunale perché, per i motivi sopra indicati, voglia annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 29/2023 perché assolutamente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e della comparsa di costituzione e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n.
29/2023;
in via subordinata modificare l'importo irrogato con l'Ordinanza di Irrogazione della
Sanzione amministrativa n. 29/2023 nella diversa somma ritenuta di legge. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 29/2023 emessa dall'Ente Parco
Nazionale delle Cinque Terre, con la quale è stata irrogata nei confronti di HI, quale obbligato in solido, la sanzione amministrativa di pagamento di 3.300,00 euro (oltre spese di notifica).
Il provvedimento è stato fondato sul verbale di accertamento n. 366/2022 elevato dalla Capitaneria di
Porto della Spezia in data 7.8.2022 nei confronti di IU AN per aver navigato nella zona A prospiciente Punta Mesco, in violazione degli artt. 22 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Cinque Terre e 30 comma 1 bis della legge 394/1991.
L'infrazione - riscontrata in remoto “attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro
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