Trib. Catania, sentenza 30/01/2024, n. 561
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la 1^ Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8841/2009 R. G., promossa da
BE TR, nata a [...], il giorno 10/05/1974, c. f. [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 31, presso lo studio dell'avv. Valentina Aldisio, che la rappresenta e difende giusta, anche disgiuntamente, all'avv. Carmelo Minnella, giusta procure in atti;
Attrice
BE NA TA, nata a [...] il giorno 09.03.1979, c. f. LLRNN79C49C351F;
OI NE, nato a [...] il giorno 14.02.1976, c. f. [...];
MA RI, nata a [...] il giorno 16.03.1944, c. f. [...];
tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Palmanova, 3, presso lo studio dell'avv. Simonetta Pizzotti
e Carmelo Minnella, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione,
Attori
IZ CA, nato a [...] il giorno 28.12.1962, cod. fisc. [...];
DI RA US, nata a [...] il [...], c. f. [...], entrambi elettivamente domiciliati in Catania, via Acicastello, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Fortunato
Strano, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, agli avvocati Simonetta Pizzotti e
Carmelo Minnella, giusta procure in atti;
Attori
Contro
SO EN, nata a [...] il giorno 10.12.1977, cod. fisc. [...], elettivamente domiciliata in Catania, via V. E. Orlando, 26, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Jelo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, Convenuta
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI ZI, LI OS AG, IA AN, RI OS, ZZ RD e Di
CO EP convenivano in giudizio RU IL esponendo di avere stipulato, quale parte promittente venditrice, con la convenuta, in data 18.10.2007, un contratto preliminare di compravendita dei seguenti immobili, siti in Catania, via Francesca Corso, 15: 1) appartamento a piano terra e sovrastante piano ammezzato, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio
13, particella 573 sub 10 (derivante dalla fusione dei subalterni 2 e 4), di proprietà dei coniugi
LI OS AG per ¾ e IA AN per ¼;
2) tratto di area urbana posto al piano terra adiacente al superiore appartamento con superficie di circa mq 10, censito al N.C.E.U. del
Comune di Catania al foglio 12, particella 573 sub 9, di proprietà dei coniugi LI OS
AG per ¾ e IA AN per ¼;
3) tratto di terreno con superficie di circa mq 130, adiacente all'appartamento descritto al punto 1), censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 13, particella 1275, di proprietà di LI OS AG, LI ZI, ZZ RD
e Di CO EP, per ¼ ciascuno.
Deducevano che il prezzo pattuito per l'acquisto era di euro 230.000,00;
che la convenuta aveva corrisposto, al momento della sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 70.000,00 e che il residuo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto, quanto a euro 7.000,00 al momento della stipula del definitivo, ovvero entro il 31.12.2007;
la restante parte mediante accollo delle rate di mutuo rimaste al momento della stipula del definitivo;
l'eventuale residuo in contanti e senza maggiorazione in tre rate di uguale importo con scadenza mensile e consecutiva alla fine di ogni mese dal 31.12.2007 al 29 febbraio 2007;
che la convenuta, ottenuto il possesso degli immobili, in ragione del breve lasso di tempo previsto tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del definitivo, si era resa inadempiente, posto che non aveva pagato il corrispettivo pattuito né, scaduto il termine fissato nel preliminare, regolarmente convocato presso il notaio S. Lazzara di Catania, si era presentata per la stipula dell'atto pubblico.
Chiedevano, quindi, pronunziarsi la risoluzione del contratto preliminare e condannarsi la convenuta alla restituzione (riconsegna) dei beni immobili oggetto del preliminare, alla ritenzione della caparra confirmatoria nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dall'illegittima detenzione degli immobili e dall'uso degli stessi, al risarcimento
degli ulteriori danni.
Si costituiva la convenuta all'udienza di comparizione delle parti (il 03.11.2009), chiedendo il rigetto delle domande degli attori, eccependo l'inadempimento della parte promittente venditrice,
l'esistenza di gravi difetti nell'immobile oggetto del preliminare, occultati dai venditori, e chiedendo, in riconvenzionale, pronuncia ex art. 2932 c.c. e accertarsi la riduzione del prezzo di vendita pattuito. Chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di SA ON, designato dalla promissaria acquirente quale persona in nome del quale stipulare l'atto pubblico.
Nel corso del giudizio venivano proposti dagli attori due ricorsi ex art. 700 cpc, entrambi rigettati.
Veniva rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento ad altro tra le stesse parti, intrapreso da RU IL e SA ON nei confronti degli odierni attori.
Parte attrice faceva istanza di pronunzia di sentenza non definitiva limitata alla
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la 1^ Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8841/2009 R. G., promossa da
BE TR, nata a [...], il giorno 10/05/1974, c. f. [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 31, presso lo studio dell'avv. Valentina Aldisio, che la rappresenta e difende giusta, anche disgiuntamente, all'avv. Carmelo Minnella, giusta procure in atti;
Attrice
BE NA TA, nata a [...] il giorno 09.03.1979, c. f. LLRNN79C49C351F;
OI NE, nato a [...] il giorno 14.02.1976, c. f. [...];
MA RI, nata a [...] il giorno 16.03.1944, c. f. [...];
tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Palmanova, 3, presso lo studio dell'avv. Simonetta Pizzotti
e Carmelo Minnella, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione,
Attori
IZ CA, nato a [...] il giorno 28.12.1962, cod. fisc. [...];
DI RA US, nata a [...] il [...], c. f. [...], entrambi elettivamente domiciliati in Catania, via Acicastello, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Fortunato
Strano, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, agli avvocati Simonetta Pizzotti e
Carmelo Minnella, giusta procure in atti;
Attori
Contro
SO EN, nata a [...] il giorno 10.12.1977, cod. fisc. [...], elettivamente domiciliata in Catania, via V. E. Orlando, 26, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Jelo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, Convenuta
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI ZI, LI OS AG, IA AN, RI OS, ZZ RD e Di
CO EP convenivano in giudizio RU IL esponendo di avere stipulato, quale parte promittente venditrice, con la convenuta, in data 18.10.2007, un contratto preliminare di compravendita dei seguenti immobili, siti in Catania, via Francesca Corso, 15: 1) appartamento a piano terra e sovrastante piano ammezzato, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio
13, particella 573 sub 10 (derivante dalla fusione dei subalterni 2 e 4), di proprietà dei coniugi
LI OS AG per ¾ e IA AN per ¼;
2) tratto di area urbana posto al piano terra adiacente al superiore appartamento con superficie di circa mq 10, censito al N.C.E.U. del
Comune di Catania al foglio 12, particella 573 sub 9, di proprietà dei coniugi LI OS
AG per ¾ e IA AN per ¼;
3) tratto di terreno con superficie di circa mq 130, adiacente all'appartamento descritto al punto 1), censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 13, particella 1275, di proprietà di LI OS AG, LI ZI, ZZ RD
e Di CO EP, per ¼ ciascuno.
Deducevano che il prezzo pattuito per l'acquisto era di euro 230.000,00;
che la convenuta aveva corrisposto, al momento della sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 70.000,00 e che il residuo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto, quanto a euro 7.000,00 al momento della stipula del definitivo, ovvero entro il 31.12.2007;
la restante parte mediante accollo delle rate di mutuo rimaste al momento della stipula del definitivo;
l'eventuale residuo in contanti e senza maggiorazione in tre rate di uguale importo con scadenza mensile e consecutiva alla fine di ogni mese dal 31.12.2007 al 29 febbraio 2007;
che la convenuta, ottenuto il possesso degli immobili, in ragione del breve lasso di tempo previsto tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del definitivo, si era resa inadempiente, posto che non aveva pagato il corrispettivo pattuito né, scaduto il termine fissato nel preliminare, regolarmente convocato presso il notaio S. Lazzara di Catania, si era presentata per la stipula dell'atto pubblico.
Chiedevano, quindi, pronunziarsi la risoluzione del contratto preliminare e condannarsi la convenuta alla restituzione (riconsegna) dei beni immobili oggetto del preliminare, alla ritenzione della caparra confirmatoria nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dall'illegittima detenzione degli immobili e dall'uso degli stessi, al risarcimento
degli ulteriori danni.
Si costituiva la convenuta all'udienza di comparizione delle parti (il 03.11.2009), chiedendo il rigetto delle domande degli attori, eccependo l'inadempimento della parte promittente venditrice,
l'esistenza di gravi difetti nell'immobile oggetto del preliminare, occultati dai venditori, e chiedendo, in riconvenzionale, pronuncia ex art. 2932 c.c. e accertarsi la riduzione del prezzo di vendita pattuito. Chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di SA ON, designato dalla promissaria acquirente quale persona in nome del quale stipulare l'atto pubblico.
Nel corso del giudizio venivano proposti dagli attori due ricorsi ex art. 700 cpc, entrambi rigettati.
Veniva rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento ad altro tra le stesse parti, intrapreso da RU IL e SA ON nei confronti degli odierni attori.
Parte attrice faceva istanza di pronunzia di sentenza non definitiva limitata alla
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