Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17185
TRIB Roma
Sentenza
11 novembre 2024
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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, presieduto dalla Dott.ssa Marta Ienzi e con la Dott.ssa Valeria Chirico in qualità di giudice relatore, riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Il ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'indipendenza economica della controparte e dei figli, chiedendo la non debenza di un assegno divorzile e di mantenimento. La controparte, invece, ha chiesto un assegno divorzile di 500 euro mensili e un contributo per il mantenimento del figlio. Il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno divorzile, evidenziando l'assenza di uno squilibrio economico tra le parti e la capacità della resistente di provvedere a se stessa. Inoltre, ha confermato la revoca dell'obbligo di mantenimento per i figli, sottolineando che, essendo maggiorenni e avendo intrapreso percorsi lavorativi, non sussisteva più l'obbligo di contribuzione da parte del padre. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali riguardanti l'autoresponsabilità dei figli maggiorenni e la necessità di valutare caso per caso le circostanze che giustificano l'obbligo di mantenimento. Infine, il Tribunale ha condannato la resistente al pagamento delle spese legali, compensando per la parte residua.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51023 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili DEl'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TROILO GREGORIO per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. PISANI FABIO per procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6808/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il , riportandosi alla memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha chiesto al Tribunale che Pt_1
“accerti e dichiari l'indipendenza economica DEla sig.ra e dei figli e Controparte_1 Per_1
e, per l'effetto, disponga la non debenza di un assegno divorzile da parte DE Persona_2 ricorrente alla sig.ra e la non debenza di un assegno di mantenimento per i figli e DE CP_1 contributo alle spese straordinarie di questi ultimi. Con decorrenza a partire dalla data DE presente ricorso... Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La riportandosi alla propria memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha invece CP_1
chiesto di “porre a carico DE sig. un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili a favore DEla sig.ra nonché il contributo di euro 500,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento DE figlio ” . Per_2
Va preliminarmente ribadita l'ultroneità di accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti DEle parti, ai fini DE decidere, alla luce DEle emergenze documentali e DEle ragioni DEla pronuncia.
Orbene, quanto alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, con ordinanza presidenziale emessa all'udienza DE 12.12.2019, è stato revocato, a decorrere dal deposito DE ricorso, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli, e e che la Per_1 Per_2
resistente non ha reiterato la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 dovendo pertanto confermarsi la revoca DEl'obbligo di mantenimento per la stessa disposto con la suddetta ordinanza.
Quanto al figlio ritiene il Tribunale che debba essere confermata la revoca Per_2 DEl'obbligo di mantenimento paterno in favore DE figlio, attualmente trentaduenne e
ventisettenne alla data DE deposito DE ricorso. A tal proposito, “va rilevato che, in punto di riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso
e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere DE suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto DE figlio si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto DEle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (Cass. civ. 18076/14;
Cass. civ. 5088/18). Ciò tanto più alla luce dei principi DEla funzione educativa DE mantenimento e DEl'autoresponsabilità DE figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi Cass. civ. 17183/20;
Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione DEl'obbligo di contribuzione DE figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto DE dovere DE medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato DE lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, considerata altresì la possibilità per il figlio di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita DEl'individuo bisognoso (Cass. civ. n. 29264/2022). Dalla sentenza DEla Corte d'Appello di MA n.
2449/2019 (emessa a seguito di impugnazione DEla sentenza di separazione di primo grado proposta dalla risulta che il quale ha conseguito il diploma di CP_1 Per_2 tecnico commerciale nel 2011, già nel corso DE giudizio di primo grado “stava facendo un corso di pizzaiolo, aveva già lavorato in una pizzeria nei fine settimana, ed era in procinto di fare uno stage nella prospettiva di essere assunto”, sicchè la Corte ha ritenuto la sua situazione di disoccupazione all'epoca, dedotta dall'appellante, una “condizione transitoria, visto che il ragazzo è già stato inserito nel mercato DE lavoro” e, perciò, in assenza di appello incidentale DE , ha rigettato la domanda DEla di aumento DEl'assegno di Pt_1 CP_2
mantenimento per i figli. L'inserimento DE figlio nel mercato DE lavoro e la Per_2 valutazione di transitorietà DElo stato di disoccupazione DElo stesso hanno trovato conferma nella sua effettiva assunzione, quale addetto antincendio, dalla ISVA Srl, dall'1 marzo 2018 al 31 luglio 2019, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(vedi doc. 4 allegato dalla resistente alla comparsa di costituzione). Peraltro, nell'attestato
di disoccupazione DE figlio alla data DEl'1.11.2020, allegato sub 13 alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc DEla resistente, non risultano indicati a tale data i giorni di disoccupazione, il che depone per una precedente ripresa DEl'attività lavorativa successivamente al licenziamento DE luglio 2019.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51023 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili DEl'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TROILO GREGORIO per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. PISANI FABIO per procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6808/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il , riportandosi alla memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha chiesto al Tribunale che Pt_1
“accerti e dichiari l'indipendenza economica DEla sig.ra e dei figli e Controparte_1 Per_1
e, per l'effetto, disponga la non debenza di un assegno divorzile da parte DE Persona_2 ricorrente alla sig.ra e la non debenza di un assegno di mantenimento per i figli e DE CP_1 contributo alle spese straordinarie di questi ultimi. Con decorrenza a partire dalla data DE presente ricorso... Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La riportandosi alla propria memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha invece CP_1
chiesto di “porre a carico DE sig. un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili a favore DEla sig.ra nonché il contributo di euro 500,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento DE figlio ” . Per_2
Va preliminarmente ribadita l'ultroneità di accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti DEle parti, ai fini DE decidere, alla luce DEle emergenze documentali e DEle ragioni DEla pronuncia.
Orbene, quanto alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, con ordinanza presidenziale emessa all'udienza DE 12.12.2019, è stato revocato, a decorrere dal deposito DE ricorso, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli, e e che la Per_1 Per_2
resistente non ha reiterato la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 dovendo pertanto confermarsi la revoca DEl'obbligo di mantenimento per la stessa disposto con la suddetta ordinanza.
Quanto al figlio ritiene il Tribunale che debba essere confermata la revoca Per_2 DEl'obbligo di mantenimento paterno in favore DE figlio, attualmente trentaduenne e
ventisettenne alla data DE deposito DE ricorso. A tal proposito, “va rilevato che, in punto di riconoscimento DEl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso
e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere DE suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto DE figlio si giustifica nei limiti DE perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto DEle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (Cass. civ. 18076/14;
Cass. civ. 5088/18). Ciò tanto più alla luce dei principi DEla funzione educativa DE mantenimento e DEl'autoresponsabilità DE figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi Cass. civ. 17183/20;
Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione DEl'obbligo di contribuzione DE figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto DE dovere DE medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato DE lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, considerata altresì la possibilità per il figlio di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita DEl'individuo bisognoso (Cass. civ. n. 29264/2022). Dalla sentenza DEla Corte d'Appello di MA n.
2449/2019 (emessa a seguito di impugnazione DEla sentenza di separazione di primo grado proposta dalla risulta che il quale ha conseguito il diploma di CP_1 Per_2 tecnico commerciale nel 2011, già nel corso DE giudizio di primo grado “stava facendo un corso di pizzaiolo, aveva già lavorato in una pizzeria nei fine settimana, ed era in procinto di fare uno stage nella prospettiva di essere assunto”, sicchè la Corte ha ritenuto la sua situazione di disoccupazione all'epoca, dedotta dall'appellante, una “condizione transitoria, visto che il ragazzo è già stato inserito nel mercato DE lavoro” e, perciò, in assenza di appello incidentale DE , ha rigettato la domanda DEla di aumento DEl'assegno di Pt_1 CP_2
mantenimento per i figli. L'inserimento DE figlio nel mercato DE lavoro e la Per_2 valutazione di transitorietà DElo stato di disoccupazione DElo stesso hanno trovato conferma nella sua effettiva assunzione, quale addetto antincendio, dalla ISVA Srl, dall'1 marzo 2018 al 31 luglio 2019, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(vedi doc. 4 allegato dalla resistente alla comparsa di costituzione). Peraltro, nell'attestato
di disoccupazione DE figlio alla data DEl'1.11.2020, allegato sub 13 alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc DEla resistente, non risultano indicati a tale data i giorni di disoccupazione, il che depone per una precedente ripresa DEl'attività lavorativa successivamente al licenziamento DE luglio 2019.
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