Trib. Bologna, sentenza 04/12/2024, n. 3159
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI Parte_1 C.F._1
MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ZUCCHINI MATTIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
RUGGINI BARBARA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva a questo Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
(nata a [...], AN, il 29.04.1978). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Morro D'Alba (AN), il giorno 26.05.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012.
pagina 1 di 5
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Bologna, il 24.03.2016), entrambi ancora minorenni.
Con decreto del Tribunale di Bologna n. 6792/2019 (pubblicato in data 11.07.2019), veniva omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto il 03.07.2019 fra i coniugi.
Si rimanda alle originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quando, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo, rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La convenuta, sig.ra infatti, costituendosi in giudizio, dava atto della pendenza di trattative tra CP_1 le parti.
All'udienza del 02.07.2024, proprio alla luce di dette trattative, le parti congiuntamente chiedevano un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto dalle stessa ai fini della composizione della controversia.
Il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 24.10.2024, di cui disponeva la sostituzione – ex art. 127ter cpc – con note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle conclusioni congiunte.
Le procuratrici delle parti provvedevano tempestivamente al deposito dell'accordo raggiunto e la causa veniva, in quella sede, trattenuta in decisione.
Queste le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) la casa coniugale di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% pro capite, sita in Argelato
(BO), via Albinoni n. 54, resta assegnata, con le relative pertinenze, alla sig.ra in CP_1 quanto genitore collocatario dei figli;
2) i figli restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed autonomamente sulle questioni di ordinaria importanza, mentre i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli minori ed in particolare quelle relative alla salute, istruzione ed educazione;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 e due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, con la precisazione che nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend potrà tenerli con sé anche per il pernottamento del martedì. Il sig.
[...] provvederà ad andare a prendere i figli e a riportarli alla madre presso l'abitazione Parte_1 coniugale;
4) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, in periodi consecutivi di non più di 8 giorni, durante il mese di luglio e/o agosto, periodi che dovranno essere previamente concordati tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
5) durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, trascorrendo ad anni alterni il Natale e Capodanno;
6) le vacanze pasquali, coincidenti con i periodi di sospensione scolastica, saranno trascorse dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
7) il sig. , con decorrenza dal mese di luglio 2024, corrisponderà alla sig.ra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI Parte_1 C.F._1
MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ZUCCHINI MATTIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
RUGGINI BARBARA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva a questo Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
(nata a [...], AN, il 29.04.1978). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Morro D'Alba (AN), il giorno 26.05.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012.
pagina 1 di 5
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Bologna, il 24.03.2016), entrambi ancora minorenni.
Con decreto del Tribunale di Bologna n. 6792/2019 (pubblicato in data 11.07.2019), veniva omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto il 03.07.2019 fra i coniugi.
Si rimanda alle originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quando, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo, rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La convenuta, sig.ra infatti, costituendosi in giudizio, dava atto della pendenza di trattative tra CP_1 le parti.
All'udienza del 02.07.2024, proprio alla luce di dette trattative, le parti congiuntamente chiedevano un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto dalle stessa ai fini della composizione della controversia.
Il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 24.10.2024, di cui disponeva la sostituzione – ex art. 127ter cpc – con note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle conclusioni congiunte.
Le procuratrici delle parti provvedevano tempestivamente al deposito dell'accordo raggiunto e la causa veniva, in quella sede, trattenuta in decisione.
Queste le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) la casa coniugale di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% pro capite, sita in Argelato
(BO), via Albinoni n. 54, resta assegnata, con le relative pertinenze, alla sig.ra in CP_1 quanto genitore collocatario dei figli;
2) i figli restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed autonomamente sulle questioni di ordinaria importanza, mentre i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli minori ed in particolare quelle relative alla salute, istruzione ed educazione;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 e due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, con la precisazione che nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend potrà tenerli con sé anche per il pernottamento del martedì. Il sig.
[...] provvederà ad andare a prendere i figli e a riportarli alla madre presso l'abitazione Parte_1 coniugale;
4) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, in periodi consecutivi di non più di 8 giorni, durante il mese di luglio e/o agosto, periodi che dovranno essere previamente concordati tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
5) durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, trascorrendo ad anni alterni il Natale e Capodanno;
6) le vacanze pasquali, coincidenti con i periodi di sospensione scolastica, saranno trascorse dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
7) il sig. , con decorrenza dal mese di luglio 2024, corrisponderà alla sig.ra
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi