Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 11
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2831/2022 R.G. cui è riunito il numero 2896/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo tra
IN GE, residente in Acri alla C/da Sorbo C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Coschignano per mandato in atti;
e
IN AR, c.f. [...], nato in [...], il [...] ed ivi residente alla C.da Sorbo n. 143, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Reale per mandato in atti;
- opponenti- contro
IFIS NPL INVESTING S.p.A. IFIS NPL INVESTING S.p.A. con sede legale in Venezia
Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), già IFIS NPL S.p.A.,
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS
S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio NG Ausilio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n.
15678,registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria IFIS
NPL SERVICING S.p.A. (già denominata Gemini S.p.A., cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: (C.F.
04602210272 e Partita IVA 04570150278), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via
Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
Martinoli Lucia, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “IFIS NPL
INVESTING S.p.A.” in data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio NG Ausilio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio NG
Ausilio di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie IT (DOC. 4), dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino e dall'avv.
Marco Pesenti;
opposta
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LI SA e LI NG hanno proposto separate opposizioni avverso il d.i.
798/2022 del 6/6/2022 ottenuto, per la somma di euro 10.722,15, dalla odierna opposta, cessionaria del credito derivante dal contratto di credito al consumo n. 0010133014674830 stipulato da LI SA con IA S.p.A., garantito da LI NG.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto, complessivamente:
l'insufficienza della documentazione versata dalla presunta creditrice a corredo del ricorso monitorio, disconosciuta in quanto prodotta solo in copia fotostatica, la nullità del contratto, stante la previsione di clausole vessatorie, non oggetto di approvazione separata, l'applicazione del tasso di ammortamento alla francese, determinante interessi anatocistici e, quindi, non dovuti, la mancata consegna del contratto.
Nel costituirsi, la società opposta ha contestato gli opposti profili di censura, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Disposta la riunione dei procedimenti, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, espletata la mediazione ed
integrati gli scritti difensivi, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, prima di soffermarsi sulle specifiche questioni di merito che assumono rilievo nel caso di specie, osserva il Tribunale
– alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11) – che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2831/2022 R.G. cui è riunito il numero 2896/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo tra
IN GE, residente in Acri alla C/da Sorbo C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Coschignano per mandato in atti;
e
IN AR, c.f. [...], nato in [...], il [...] ed ivi residente alla C.da Sorbo n. 143, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Reale per mandato in atti;
- opponenti- contro
IFIS NPL INVESTING S.p.A. IFIS NPL INVESTING S.p.A. con sede legale in Venezia
Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), già IFIS NPL S.p.A.,
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS
S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio NG Ausilio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n.
15678,registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria IFIS
NPL SERVICING S.p.A. (già denominata Gemini S.p.A., cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: (C.F.
04602210272 e Partita IVA 04570150278), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via
Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
Martinoli Lucia, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “IFIS NPL
INVESTING S.p.A.” in data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio NG Ausilio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio NG
Ausilio di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie IT (DOC. 4), dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino e dall'avv.
Marco Pesenti;
opposta
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LI SA e LI NG hanno proposto separate opposizioni avverso il d.i.
798/2022 del 6/6/2022 ottenuto, per la somma di euro 10.722,15, dalla odierna opposta, cessionaria del credito derivante dal contratto di credito al consumo n. 0010133014674830 stipulato da LI SA con IA S.p.A., garantito da LI NG.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto, complessivamente:
l'insufficienza della documentazione versata dalla presunta creditrice a corredo del ricorso monitorio, disconosciuta in quanto prodotta solo in copia fotostatica, la nullità del contratto, stante la previsione di clausole vessatorie, non oggetto di approvazione separata, l'applicazione del tasso di ammortamento alla francese, determinante interessi anatocistici e, quindi, non dovuti, la mancata consegna del contratto.
Nel costituirsi, la società opposta ha contestato gli opposti profili di censura, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Disposta la riunione dei procedimenti, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, espletata la mediazione ed
integrati gli scritti difensivi, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, prima di soffermarsi sulle specifiche questioni di merito che assumono rilievo nel caso di specie, osserva il Tribunale
– alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11) – che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione
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