Trib. Roma, sentenza 01/02/2024, n. 1964
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 25795 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SESTA SEZIONE
In persona del Presidente, Giudice monocratico Dott.ssa Maria Tiziana Balduini ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
TE DEL COMUNE DI ROMA (CF: 00410700587 ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Montellanico ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Generale dell'Ente in Via Fulceri Paolucci De Calboli 20 E Roma attrice
contro
SI AT (CF: [...]) convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato A.T.E.R. DI ROMA ha convenuto in giudizio NE AT esponendo:
- di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo, destinato all'edilizia residenziale pubblica, sito in Roma, Via Michele Saponaro, 26, identificato con matricola 5263186888;
- che l'immobile in oggetto, inizialmente illegittimamente occupato dalla sig.ra AN AR le era poi stato assegnato a seguito di regolarizzazione con Determina Dirigenziale n.631/2011;
- che nel 2013 era stato accertato il trasferimento della residenza nell'appartamento di cui sopra da parte del figlio dell'assegnataria, NE AT;
- che con provvedimento n.2487 del 20/1/2016 era stata disposta la revoca dell'assegnazione nei confronti della AR in ragione del suo trasferimento;
- che il 5/1/2017 era stato emesso decreto di rilascio nei confronti del
AT e contestualmente era stato richiesto il pagamento
dell'indennità di occupazione sino al momento del rilascio avvenuto nel marzo 2018.
Ciò premesso ha chiesto: a) l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'alloggio sito in Roma alla via Michele Saponaro 26, scala B, int. 12, da parte di NE AR, con conseguente suo obbligo al pagamento dell'indennità di occupazione;
b) la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 29.628,44 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio NE AT ha omesso di costituirsi.
*****************
La domanda è fondata e va accolta avendo l'attrice assolto agli oneri di prova che su di lei incombevano ex art. 2697 c.c.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi