Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 600
TRIB Salerno
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in primo grado iscritto al n. 8417/24 RG in data 6.11.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Zasa, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via P. Rufolo n. 16;
RICORRENTE
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.2.25, all'esito della discussione orale di parte ricorrente, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.24 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 2.1.00 e che dalla loro unione erano nati i CP_1
figli (30.1.00), (29.6.02), (19.5.05) e (8.10.11), Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4
chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, proponendo domanda di
addebito per le condotte violente e prevaricatrici poste in essere in suo danno ad opera del resistente nonché chiedendo l'affido esclusivo della minore, previa emissione di un provvedimento indifferibile di autorizzazione all'intervento di adenoide per la figlia, in quanto necessario.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, anche dopo la rinnovazione della notifica per i provvedimenti indifferibili, essendo stata autorizzata la madre anche a chiedere da sola il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il cambio di residenza nonché l'iscrizione scolastica per le superiori per
Per_4
All'esito della comparizione della ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, sulla discussione orale del procuratore della parte la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in primo grado iscritto al n. 8417/24 RG in data 6.11.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Zasa, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via P. Rufolo n. 16;
RICORRENTE
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.2.25, all'esito della discussione orale di parte ricorrente, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.24 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 2.1.00 e che dalla loro unione erano nati i CP_1
figli (30.1.00), (29.6.02), (19.5.05) e (8.10.11), Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4
chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, proponendo domanda di
addebito per le condotte violente e prevaricatrici poste in essere in suo danno ad opera del resistente nonché chiedendo l'affido esclusivo della minore, previa emissione di un provvedimento indifferibile di autorizzazione all'intervento di adenoide per la figlia, in quanto necessario.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, anche dopo la rinnovazione della notifica per i provvedimenti indifferibili, essendo stata autorizzata la madre anche a chiedere da sola il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il cambio di residenza nonché l'iscrizione scolastica per le superiori per
Per_4
All'esito della comparizione della ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, sulla discussione orale del procuratore della parte la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della
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