Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 12
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice Rel dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3200/2022 R.G. promossa da:
( ) nata a Pascani in [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. stabilito IGNAT MIHAELA e dell'avv. CUOCO MARZIA, entrambe del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avocato stabilito Ignat Mihaela sito in
Cassano D'Adda (MI) via San Dionigi, 4,
RICORRENTE
contro
:
( ) nato a Pascani in [...] il [...];
CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Monza
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
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CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente
Voglia il Tribunale di Monza adito, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e sposati a Valea Parte_1 CP_1
Seaca - Romania in data 23.08.2009.
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con Persona_1 Per_2
collocamento presso la residenza materna, prevedendo che il padre li frequenti - qualora ne facesse richiesta - secondo i tempi e le modalità che all'esito del presente giudizio risulteranno meglio rispondenti all'interesse dei minori e comunque rispettose dell'art.31 Convenzione Istanbul qualora si rendesse disponibile e ne facesse richiesta.
3. Disporre l'assegnazione della casa sita in Vicolo XXV Aprile n.1 a Cinisello Balsamo alla madre, sig.ra con tutti gli arredi e corredi che la compongono, ove vivrà con i figli. Pt_1
4. Porre a carico del padre, sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con CP_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso, mediante versamento alla sig.ra della Parte_1 somma mensile di € 400,00 da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile periodicamente in base agli indici ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
5. Dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Curatore speciale dei Minori e avv. Federica Ongaro ha Persona_3 Persona_4 chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rese dal Servizio Sociale del Comune di Cinisello Balsamo
e ha ribadito le conclusioni rese nel procedimento conclusosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Milano Rg. n. 1159/2022, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte nonché le conclusioni, in punto di affido e collocamento, formulate dalla madre nel presente giudizio.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 26 maggio 2022 nulla opponendo.
pagina 2 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente nata in [...] il [...], e parte resistente Parte_1 CP_1
nato in [...] in data [...] solo formalmente residente al medesimo indirizzo
[...]
hanno contratto matrimonio a Valea Seaca - in Romania 23 agosto 2009. Il matrimonio non è stato
trascritto in Italia.
Sussiste la giurisdizione di questo tribunale, in quanto luogo di dimora abituale e di residenza dei
minori.
Dall'unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], e Persona_3 Per_4
nato a [...] il [...], attualmente minorenni (doc.2):
[...]
Le parti hanno posto la casa coniugale in Vicolo XXV Aprile n.1 Cinisello Balsamo, ove tuttora vive
la signora con i figli e con i propri genitori. Pt_1
Il convenuto ha formalmente mantenuto la propria residenza presso la casa coniugale, dalla quale si è
da tempo allontanato, a seguito di denuncia querela sporta nei suoi confronti dalla moglie in data
8.03.2022, per fatti concretanti in delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato dalla presente di figli
minori.
Il GIP di Monza con provvedimento del 11 aprile 2022, acquisito agli atti, ha applicato nei confronti
del sig. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di CP_2
avvicinamento alla moglie e ai due figli minori e ex artt.272 e segg., 282 bis c.p.p.. Per_3 Per_2
Nell'articolata motivazione dell'ordine di allontanamento si legge che dagli atti di indagine sono
emersi numerosi elementi a conferma della versione dei fatti rappresentata dalla persona offesa nella
propria denunzia – querela: la forza pubblica è intervenuta molte volte su richiesta della ricorrente a
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seguito di episodi di aggressioni verbali e fisiche perpetrate dal marito nei confronti della ricorrente e la
stessa ha dovuto accedere al pronto soccorso in conseguenza delle lesioni riportate. Il credibile
racconto della persona offesa ha trovato significativa conferma nella Scheda EVA (Esame delle
Violenze Agite), redatta a seguito degli episodi di violenza fisica occorsa il 3 maggio 2021 ed ha
trovato significativi riscontri nelle annotazioni di PG che sono molteplici e tutti conformi alle
dichiarazioni rese dalla persona offesa. La signora ha infatti richiesto l'intervento delle Forze Pt_1
dell'Ordine in moltissime occasioni in quanto il marito in modo reiterato ha tenuto condotte via via più
volente ed aggressive, versando in continui accessi d'ira e percuotendo la moglie anche per futili
motivi, umiliandola e minacciandola in modo grave.
I fatti descritti dalla ricorrente includono lesioni personali e minacce di morte “ti taglio la gola e le
gambe ammazzo te e tua madre così sono tranquillo che i bambini rimarranno da soli” Il marito si è
più volte presentato alla porta di ingresso, palesemente ubriaco, prendendola a calci e pugni ed è stato
rinvenuto dalla forza pubblica nell'abitazione in forte stato di alterazione dovuto alla massiccia
assunzione di sostanze alcoliche.
Il GIP ha ritenuto le condotte descritte essere “gravi e preoccupanti”, astrattamente integranti il reato di
maltrattamenti in famiglia di cui all'art.572 c.p.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, alla luce della sussistenza di una