Trib. Lecce, sentenza 10/07/2024, n. 2300

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 10/07/2024, n. 2300
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2300
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7070/2022 RG fissata all'udienza del 05/07/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
-FINA GIUSEPPA, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. INSALATA
GIULIO
Ricorrente
C O N T R O
-IN , rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per rideterminazione della retribuzione settimanale in relazione agli anni pensionabili 1990, 1991, 1992,
1993, 1999 e 2000, per le ragioni meglio indicate in narrativa, per una importo mensile lordo, alla decorrenza (febbraio 2001), relativo alle quote da lavoro dipendente, pari ad €483,45 o ad altra misura, maggiore o inferiore, da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino alla data della sentenza con i coefficienti di legge, fatte salve le differenze future;

b) per l'effetto condannare l'IN al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione e fatte salve le differenze successive;…
1
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) La ricorrente è titolare di pensione cat. VOART n. 33022779 con decorrenza febbraio 2001.
2) Come si evince dall'UNICARPE inviato dall'Istituto a seguito di formale istanza di accesso agli atti, il resistente ha utilizzato, in relazione agli anni da operaio agricolo a tempo determinato
(OTD) 1990, 1991, 1992, 1993, 1999 e 2000, una retribuzione settimanale totalmente errata, non corrispondente al salario giornaliero convenzionale correttamente indicato nello stesso estratto analitico allegato.
3) Sebbene il salario giornaliero sia stato correttamente indicato nell'estratto analitico, difatti, la retribuzione settimanale è errata, non corrispondente al predetto salario giornaliero.
4) Giova, peraltro, sottolineare che l'UNICARPE trasmesso, avente la medesima data del
TE08 emesso il 25.06.2013, differisce da quest'ultimo documento in quanto riporta un importo finale leggermente differente…
Come precisato in ricorso la domanda non contesta la liquidazione della quota artigiani
(difatti non inserita nella simulazione allegata), né l'anzianità contributiva delle varie quote o la retribuzione utilizzata negli anni rientranti nella retribuzione pensionabile, fatta eccezione per quella erroneamente calcolata in relazione agli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1999 e 2000.
IN, nel costituirsi, ha ribadito la
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