Trib. Monza, sentenza 26/09/2024, n. 733

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 26/09/2024, n. 733
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 733
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa L G Presidente est. dott.ssa C C Giudice dott.ssa E M A G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a Elbasan (Albania) il 10.06.1979, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. A T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

e
(C.F. ), nato a Napoli il 16.02.1969, con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. L P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE


1. i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui
i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.


2. La casa coniugale sita in Cornate d'Adda, Via A. Volta n°36, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla sig.ra con tutto quanto l'arreda. Parte_1


3. I figli minori e sono collocati anagraficamente e prevalentemente presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna.


4. il padre, vedrà e terrà con sé e previo accordo con la madre, ogniqualvolta lo Per_1 Per_2 desideri, tuttavia al fine di agevolare l'organizzazione, si stabilisce che il padre dovrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:


a fine settimana alternati: dal venerdì, dall'uscita da scuola, alla domenica sera alle 21.30 quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nell'infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
durante le festività natalizie, dalla 26.12 sino al 31.12 con un genitore e dal 01.01 al 6.1 con l'altro genitore;
la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale verranno alternati tra i genitori di anno in anno, concordandolo entro il 30.11 di ogni anno;
per l'anno 2024 i ragazzi trascorreranno la prima settimana con la madre e la seconda con il padre;
durante le vacanze pasquali secondo il regime dell'alternanza, una settimana con il padre ed una settimana con la madre;
durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche consecutivi – preferibilmente nel mese di agosto- da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;

i giorni del compleanno dei figli con entrambi i genitori;
in caso di conflitto tra gli stessi i ragazzi potranno trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro seguendo il regime dell'alternanza di anno in anno;
in occasione dei 'ponti', secondo l'alternanza. In particolare;
ed a titolo esemplificativo: se un genitore terrà con sé i figli nel corso del ponte del 25 Aprile, l'alternanza. Qualora le festività non comportassero ponti scolastici, i genitori alterneranno le dette festività come sopra, e in caso di competenza paterna lo stesso preleverà i figli il pomeriggio antecedente la festività dopo la scuola e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna il giorno dopo alle ore 21:30. La suddivisione dei ponti tra i genitori dovrà essere concordata entro il 31.12. dell'anno precedente. indipendentemente dal calendario “ordinario” di visita, previsto nei precedenti punti ciascun genitore si impegna a consentire all'altro genitore di trascorrere le giornate dei rispettivi compleanni con i figli ove possibile e conformemente al calendario che i genitori avranno stabilito per le vacanze estive e natalizie.
Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori.
I genitori si impegnano ed obbligano a comunicarsi l'un l'atro le località e recapiti, diverse dalle loro abitazioni, ove dovessero recarsi con i figli per vacanze e/o ponti.


5. il sig. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento di e sino Parte_2 Per_1 Per_2 al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi:
a) versando alla madre, quale genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di €700,00 (€350,00 a figlio), importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di luglio, anno 2025;

b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a per il caso di anticipazione, il 50% delle Parte_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza. A tal riguardo, per agevolare i genitori nella migliore gestione e ripartizione delle spese, si richiamano testualmente le linee guida adottate dal Tribunale di Monza alle quali gli stessi dichiarano di voler fare riferimento, così precisamente individuando ed elencando le tipologie di spesa afferenti ai figli nonché le modalità di condivisione e rimborso:
SPESE ORDINARIE
Che rientrano, quindi, nell'assegno di mantenimento:
a. il vitto e la mensa scolastica;

b. l'abbonamento a trasporti per esigenze d'istruzione;

c. i farmaci da banco;

d. l'abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;

e. contributi alle spese di abitazione;

f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successiva al corredo d'inizio anno;

g. babysitter, la frequenza del tempo prolungato o del prescuola o del doposcuola.
SPESE STRAORDINARIE
Il protocollo di Monza individua le spese straordinarie che possono essere sostenute senza il preventivo accordo, ma alle quali l'altro genitore dovrà ugualmente contribuire nel suo 50%, e quelle che necessitano di preventivo accordo tra le parti perché se ne possa ottenere il rimborso. Resta inteso che ove il genitore effettui la spesa che necessita di preventivo accordo senza interpellare
l'altro in merito ovvero nonostante abbia ottenuto risposta negativa, in tal caso detta spesa rimarrà integralmente a suo carico senza possibilità di ottenere da parte dell''altro genitore la contribuzione del relativo 50%.
Venendo dunque all'elenco delle spese straordinarie extra assegno, il Tribunale di Monza le suddivide fra spese mediche e scolastiche.
SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;

b. spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;

c. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);

d. spese mediche urgenti;

SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;

f. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;

g. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;

h. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
FRA LE SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO SI ELENCANO:
a. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;

b. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata (iscrizione alla scuola privata che richiede il preventivo accordo, ma nel
caso vi si accordo circa l'iscrizione a cascata tutto ciò ad essa inerente non richiede il preventivo accordo);

c. per le sole materie tecniche artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;

d. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;

e. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;

f. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SONO SPESE SCOLASTICHE, DI ISTRUZIONE O SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
g. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;

h. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;

i. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;

j. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;

k. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;

l. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;

m. acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
RICHIESTA DEL CONSENSO E RIMBORSO
La richiesta del consenso alle spese straordinarie deve avvenire in forma scritta, anche telematica, come ad esempio tramite un sms, un messaggio whatsapp o telegram, almeno quindici giorni prima, salvo urgenze, rispetto a quando la spesa deve essere sostenuta. L'altro genitore sarà tenuto a rispondere celermente alla richiesta di spesa entro sette giorni dalla comunicazione e, in mancanza di una risposta entro il termine stabilito, il silenzio verrà considerato come assenso alla spesa. I rimborsi delle spese straordinarie dovranno avvenire mese per mese, congiuntamente all'assegno di mantenimento. Per questo motivo il genitore anticipatario dovrà inviare i conteggi delle spese entro
15 giorni prima del termine per il versamento dell'assegno di mantenimento mensile. Se i conteggi verranno comunicati oltre questo termine, le spese saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500, ciascun genitore dovrà anticipare la propria quota di sua spettanza prima di sostenere la spesa.
6) l'assegno unico universale, come anche ogni e qualsivoglia sussidio verrà integralmente richiesto
e percepito dalla madre, con espressa rinuncia in tal senso da parte del Sig. . Pt_2
C. Prendere atto delle seguenti statuizioni patrimoniali provvedendo in conformità
7) i coniugi continueranno a farsi carico nella misura del 50% della rata mensile del mutuo cointestato fino ad estinzione. Il Signor , a cadenza mensile e prima della scadenza della rata Pt_2 di mutuo, si impegna e si obbliga a comunicare alla Signora l'importo esatto della rata Pt_1 trattandosi di mutuo a tasso variabile;
la Signora provvederà ad accreditare la propria quota Pt_1 parte della rata del mutuo entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese con bonifico sul conto
corrente n. 47537002 intestato al solo sig. IBAN: CP_1 Parte_2
IT12A0538720701000047537002, dal quale mensilmente il mutuo viene prelevato;
del pari le parti continueranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie inerenti alla casa familiare, da sostenersi previo accordo tra gli stessi;

8) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, confermando di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;

9) spese legali integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 22 giugno 2017 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
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