Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2024, n. 156

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2024, n. 156
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 156
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

RG 348/ 2024

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/11/2024 davanti al giudice monocratico dott. G A sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Tea er parte ricorrente, l'avv. A, in sostituzione dell'avv. P, e, per il , la dott.ssa S.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
G A

R.G. 348/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. G A ha pronunciato la seguente

SENTENZA
48/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Massimo P, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente

CONTRO

ifeso, 17- Controparte_2 bis Controparte_3 CP_4 miciliato pre Controparte_5 via Rismondo 6, p.e.c.
[...] CP_5
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resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricor sitato il 9 agosto 2024, Parte_1 del (di seguito, per brevit Controparte_2
all'a.s. 2010/11 come assistente amministrativo a tempo determinato, CP_6
in ruolo come assistente amministrativo dal 01.09.2011, e attualmente (Dsga) con decorrenza dal 01.09.2020, ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione dolendosi del fatto che, al momento dell'immissione in ruolo come Dsga, allorché l'amministrazione ha proceduto alla sua ricostruzione di carriera, ha valorizzato solo parzialmente la sua anzianità pregressa, applicando il meccanismo della temporizzazione anche per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2020, in cui egli ha operato come Dsga f.f.. Considerato che egli avrebbe svolto, quale facente funzione, un'attività in tutto analoga a quella del Dsga di ruolo, ha sostenuto che l'operato ministeriale sarebbe discriminatorio perché, ingiustificatamente, non valorizzerebbe il servizio effettivamente e concretamente svolto ai fini della progressione di carriera. Sull'assunto che quel servizio dovrebbe essere valutato «per quel che è stato», ossia come se fosse stato già svolto nel nuovo inquadramento, e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il meccanismo della temporizzazione in tanto è applicabile in quanto sia il più favorevole per il lavoratore, ha chiesto di accertare il suo diritto ad un integrale valorizzazione del servizio svolto co ga f.f. negli aa.ss. dal 2014/15 al 2019/20, con conseguente condanna del a corrispondergli le relative differenze retributive.
* 2. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha sostenuto che la presente vicenda è stato correttamente trattata dall'amministrazione secondo il meccanismo della temporizzazione e che pertanto le pretese azionate sono infondate.
* 3. Istruita documentalmente, e previo deposito di note illustrative, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va premesso che è del tutto pacifico il percorso professionale del ricorrente, sintetizzato in precedenza. Esso è stato valorizzato con una prima ricostruzione di carriera del 10.01.2015, impugnata con successo dal ricorrente e quindi sos a dalla successiva ricostruzione del 19.11.2021 [cfr. doc. 2 ricorrente e doc. 4 Successivamente, con il passaggio al ruolo di Dsga, il ha adottato una nuova ricostruzione – quella del 20.05.2022 e controversa in to giudizio – nella quale ha valorizzato il pregresso percorso professionale, tenuto conto della sentenza già resa interpartes e valorizzando il servizio nel ruolo inferiore secondo il meccanismo della temporizzazione di cui all'art. 6, legge n. 345 del 1983 e di cui
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