Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 15
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Testo completo
R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 47/2024
tra
LA TA MA ES (C.F. [...]) col patrocinio dell'Avv.to
Domenico Quintiliano, con domicilio eletto in Aversa (CE), Via E. Fermi n. 25,
RICORRENTE
e
MIUR (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai
sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa AR ER Figliomeni e con
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 11.1.2024 La TA AR ER, premettendo di
aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza
di plurimi contratti a tempo determinato annuali o sino al termine delle attività didattiche negli
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €
1
500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del
docente») corrisposta dal Ministero dell'Istruzione esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha
eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio
contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non
discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «• Accertare e dichiarare il diritto della parte
ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1
L.107/2015 per gli anni scolastici2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. • per l'effetto, condannare
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., al riconoscimento del beneficio
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
• in via subordinata, previo accertamento e
declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00
annui, tramite la “ Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente, di cui all'art.1 L.107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
,condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ax. Art. 1218 c.c. Con
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore
antistatario».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che,
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il
rigetto.
2
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di
cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente
sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande
attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parte ricorrente ha svolto le
supplenze indicate a pag. 2 del ricorso, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
3 piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale
docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 47/2024
tra
LA TA MA ES (C.F. [...]) col patrocinio dell'Avv.to
Domenico Quintiliano, con domicilio eletto in Aversa (CE), Via E. Fermi n. 25,
RICORRENTE
e
MIUR (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai
sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa AR ER Figliomeni e con
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 11.1.2024 La TA AR ER, premettendo di
aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza
di plurimi contratti a tempo determinato annuali o sino al termine delle attività didattiche negli
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €
1
500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del
docente») corrisposta dal Ministero dell'Istruzione esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha
eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio
contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non
discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «• Accertare e dichiarare il diritto della parte
ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1
L.107/2015 per gli anni scolastici2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. • per l'effetto, condannare
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., al riconoscimento del beneficio
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
• in via subordinata, previo accertamento e
declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00
annui, tramite la “ Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente, di cui all'art.1 L.107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
,condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ax. Art. 1218 c.c. Con
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore
antistatario».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che,
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il
rigetto.
2
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di
cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente
sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande
attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parte ricorrente ha svolto le
supplenze indicate a pag. 2 del ricorso, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
3 piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale
docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
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