Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 104

TRIB Napoli
Sentenza
9 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Napoli
Sentenza
9 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 104
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 104
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 3940/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8346/2023
TRA
UM IA RA, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Speranza Belardo e Amalia Pedana, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave, rappresentando che l'I.N.P.S., dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della sua età, medio grave 67%-99%, nonché in condizioni di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992, dunque senza connotazione di gravità.
1
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. Aldo Martin, confermava l'insussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 26.03.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento delle prestazioni suddette.
Si costituiva l'I.N.P.S. che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 8346/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi