Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 771
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Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 5.12.2024
Causa n. 1210/2023
Sono comparsi
per la parte ricorrente l'avv. Mascia
e per la parte convenuta l'avv. D'Alessandris
La difesa di parte ricorrente dichiara di rinunciare agli atti quanto alla domanda di
condanna al versamento dei contributi di cui al punto 4 delle conclusioni.
La difesa di parte resistente accetta tale rinuncia.
La difesa di parte ricorrente si riporta quindi al contenuto del ricorso e alla luce
della giurisprudenza anche sopravvenuta al deposito del ricorso, sottolinea che
sono stati indicati tutti gli elementi indicati dalla Cassazione al fine di supportare
la domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. Oltre ad aver
illustrato le mansioni svolte dal lavoratore, sono stati indicati i minimi soglia del
reddito di cittadinanza che può essere utile parametro dell'insufficienza della retribuzione ed insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La difesa di parte resistente, si riporta alla memoria. Ribadisce che il parametro
del reddito di cittadinanza è fuorviante e che comunque mancano le indicazioni
personali che integrerebbero tale diritto. Insiste nel rigetto ed in subordine nella
determinazione della retribuzione secondo il parametro minimo ritenuto rilevante
dal Tribunale.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante
pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 5.12.2024 ha
pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la
seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1210 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
26/07/2023 avente ad oggetto: retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.
da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA, elettivamente
domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. D'ALESSANDRIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.7.2023 ha chiesto al suintestato Parte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1)
CP_ Disporsi la chiamata in causa dell' litisconsorte necessario per la domanda
di regolarizzazione contributiva;
Nel merito 2) Voglia il Giudice adito accertare
il diritto del ricorrente a ricevere ex art. 36 Cost il trattamento economico
parametrato sin dall'assunzione a quanto previsto dalla 3° o in subordine 2°
categoria del ccnl Metalmeccanici e o Controparte_3
1 secondo il diverso parametro che dovesse ritenersi di Giustizia 3) Voglia
conseguentemente il Giudice adito condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via Chioda 74 Verona codice fiscale a corrispondere al ricorrente l'importo di € P.IVA_1
9.511,52 o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
4)
Voglia il Giudice adito condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in via Chioda 74 Verona codice
CP_ fiscale a corrispondere all' i contributi previdenziali nella P.IVA_1
misura di legge sulle somme dovute a titolo di differenze retributive;
5) Vittoria di spese e compensi di legge”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi: di avere lavorato alle dipendenze della
resistente dal 22.3.2021 al 22.3.2022, con contratto a tempo determinato, di volta
in volta prorogato, per lo svolgimento di mansioni di elettricista consistenti nella
posa dei tubi elettrici, passaggio dei cavi all'interno degli stessi con creazione
dell'impianto elettrico, fruttaggio, ovvero posizionamento delle varie prese
elettriche, creazione di canaline per il passaggio dei cavi ed infine connessione
della rete elettrica, presso vari cantieri nelle province di Bolzano, Teramo,
Bergamo, con partenza ogni mattina tra le 4 e le 5 e rientro tra le 18 e le 19, dal
lunedì al venerdì e per mezza giornata (dalle 4/5 alle 14/15) per due sabati al
mese, inquadramento nel livello D2 del CCNL settore metalmeccanica ANPIT;
di avere percepito una retribuzione oraria lorda pari ad € 5,65896;
di non aver mai
percepito retribuzione per lavoro straordinario che di fatto veniva retribuito con
l'indennità di trasferta;
che l'impresa impiegava circa 18 operai tra installatori di
impianti elettrici ed idraulici, oltre a due impiegate ed un geometra;
che la
retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla resistente è inferiore di circa il
40% rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL Metalmeccanici e
siglato da Unionmeccanica e CGIL, CISL e UIL (CCNL Controparte_3
2
Metalmeccanici PMI), che per un lavoratore inquadrato nella 3^ categoria prevede
una retribuzione oraria di € 9,50120;
che in base all'art. 4, comma 9-bis dl 4/2019
(reddito di cittadinanza) un' offerta di lavoro può considerarsi “congrua” qualora
preveda una retribuzione di € 858,00 netti mensili, parametro che rivela
l'inadeguatezza della retribuzione percepita;
che in base al CCNL applicato la
retribuzione mensile lorda era di € 978,95 (€ 5,65896 x 173);
che considerando la
percentuale della contribuzione del 9,19% e l'aliquota fiscale del 7/8%
(determinata tenendo conto delle detrazioni risultanti dalle buste paga), il netto di
fatto percepito dal ricorrente era inferiore all'offerta “congrua”;
che quindi la
retribuzione percepita doveva ritenersi insufficiente rispetto al parametro
costituzionale ex art. 36 Cost.;
che dunque il Giudice, prendendo a parametro la
Contr retribuzione minima tabellare prevista dal CCNL Metalmeccanici applicato
nel medesimo settore, per gli operai inquadrati nella 3^ categoria (a cui sono
riconducibili le mansioni svolte dal ricorrente), le differenze retributive maturate
ammontano ad € 9.511,52 o in subordine, volendo considerare il livello di
inquadramento inferiore di cui alla 2^ categoria del predetto CCNL ad € 7.416,60,
come da analitici prospetti.
2. Si è costituita tempestivamente la resistente chiedendo il rigetto del CP_4
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rileva in particolare che il
ricorrente ha svolto mansioni di aiuto elettricista all'interno di una squadra diretta
dal supervisore responsabile ed eccepisce che la retribuzione corrisposta sulla
base del CCNL ANPIT deve ritenersi adeguata e proporzionata, richiamando
giurisprudenza di merito relativa alla presunzione di legittimità dei livelli
retributivi di cui ai contratti collettivi (e quindi definiti dalle parti sociali) ed ai
limiti (e ai rischi) della determinazione giudiziale della giusta retribuzione
nell'ambito della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.
Rileva altresì che il ricorrente non ha dedotto nulla sulle reali condizioni
3
economiche personali e del suo nucleo familiare (valore ISEE, valore del
patrimonio mobiliare e immobiliare, valore del reddito familiare), sui motivi che
rendevano la retribuzione offerta dalla società più vantaggiosa e liberamente
scelta riguardo al reddito di cittadinanza, se avesse comunque i requisiti per
richiedere la misura a sostegno dei meno abbienti o ne fosse escluso e pertanto lavorare non era una scelta ma l'unica possibilità che gli consentisse di percepire
un reddito.
3. Il giudice sentito personalmente il ricorrente all'udienza del 30.1.2024 e
rinviata la causa in pendenza di trattative sulla base delle indicazioni fornite dalla
giurisprudenza di legittimità e di merito, all'udienza del 5.3.2024 ha preso atto
dell'impossibilità di un accordo e rinviato per la discussione, ritenuta la causa
istruita sulla base delle circostanze dedotte e non contestate;
l'udienza fissata
veniva poi ricalendarizzata stante la sopravvenuta applicazione del magistrato in
Corte d'Appello. All'odierna udienza, preso atto della rinuncia agli atti da parte
del ricorrente relativamente alla domanda di condanna del datore di lavoro al
versamento dei contributi asseritamente dovuti e della relativa accettazione della
resistente, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e
all'esito ha pronunciato la presente sentenza.
4. La questione oggetto del presente giudizio è stata chiarita dalle recenti
pronunce della Corte di Cassazione del 2.10.2023 (27711/2023, 27713/2023,
27769/2023) e da numerose pronunce delle Corti d'Appello (tra cui CdA Venezia,
sentenze 564 e 525 dell'11.11.2024, 518 del 7.10.2024, 438 del 17.7.2024 e 447
del 26.7.2024;
Corte d'Appello di Milano, sentenza 570/2024;
Corte d'Appello di
Torino, sentenza 430/2023 dell'11.10.2023;
Corte d'Appello di Napoli, sentenza
1056/2024 del 21.3.2024;
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 441/2023 del
19.9.2023), secondo un orientamento interpretativo ormai prevalente e per la
verità affatto nuovo.
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4.1 La Corte di Cassazione ha affermato inequivocabilmente che: “Diversa è la
fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il
giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una
contrattazione collettiva che il lavoratore deduca