Trib. Mantova, sentenza 29/07/2024, n. 715

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 29/07/2024, n. 715
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 715
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1859/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
M D L Presidente
A V Giudice
E P Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. CELLERINO Parte_1 C.F._1
DANIELA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. TARCHINI CP_1 C.F._2
MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito:
Nel merito:
dichiarare la separazione tra i Signori e con addebito al Parte_1 CP_1 marito per il comportamento, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, dallo stesso tenuto;

disporre l'affido super-esclusivo del figlio minore , nato a Mantova il Persona_1
29.01.2018, a favore della madre , specificando nel relativo provvedimento Parte_1 che alla stessa è attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore, comprese le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza nonché la richiesta dei documenti validi per l'espatrio;

disporre, nel caso in cui l'esercizio del diritto di visita padre/figlio sia ritenuto conforme all'interesse del minore, che il Sig. possa vedere il figlio in incontri da CP_1 tenersi esclusivamente alla presenza della sig.ra e previo accordo con la Parte_1 medesima;

disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio minore in via CP_1 indiretta, mediante versamento alla madre, di €. 500,00 mensili, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in particolare: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa scolastica 4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione anche all'estero c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (babysitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della pagina 2 di 11 quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso.

disporre che il Sig. provveda al mantenimento della Sig.ra CP_1 Parte_1
mediante versamento di €. 200,00 mensili o di quella maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;

Spese, competenze ed onorari di difesa rifusi.”
Per parte resistente:Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;

- dichiarare che i coniugi vivano separati liberi di stabilire la residenza ove meglio credano opportuno.
Assegnare la casa coniugale sita in Cavriana, Via Ponga 19b alla moglie, cui è intestato il contratto di locazione;

- considerato lo stato detentivo di disporsi l'affido esclusivo di CP_1 Persona_1 alla madre;

- in caso di scarcerazione, disporre che possa vedere e tenere con sé CP_1 Per_1
a weekend alternati e un giorno durante la settimana;

[...]
- in considerazione del suo stato di disoccupazione e di detenzione, dirsi tenuto
[...]
a contribuire al mantenimento di mediante versamento di un CP_1 Persona_2 assegno di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova;

- disporsi che nulla sia versato rispettivamente dai coniugi quale concorso nel reciproco mantenimento.
Con ogni riserva di ulteriormente produrre, instare, capitolare.”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a CAVRIANA in data 11/08/2018, unione dalla quale nasceva il figlio
, il 29.01.2018. Persona_1
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito formulato ulteriori domande accessorie inerenti la gestione del figlio e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
pagina 3 di 11 3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza (disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affido c.d. “super esclusivo” del minore alla madre e visite solo protette tra padre e figlio, con onere gravante sul padre di contribuire al suo mantenimento ordinario con assegno mensile di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinario) ed ha nominato la Giudice istruttrice.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
5. Conclusa l'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***


6. Sulla separazione personale delle parti

7. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 34/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 17.01.2023.


8. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile con riferimento alle domande accessorie formulate dalle parti

9. Preliminarmente, deve evidenziarsi come sono già state esposte nella sentenza parziale n.
34/2023 del Tribunale di Mantova le motivazioni per le quali si ritiene sussistente la giurisdizione italiana e si ritiene applicabile la legge italiana alle questioni relative alla separazione personale delle parti, tra cui anche la domanda di addebito, qui da intendersi integralmente richiamate.
10. Deve inoltre affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE n. 2201/2003 (essendo in Italia la residenza abituale del minore).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
11. Deve infine affermarsi l'applicabilità della legge italiana merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i
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