Trib. Mantova, sentenza 29/07/2024, n. 715
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Testo completo
N. R.G. 1859/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
M D L Presidente
A V Giudice
E P Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. CELLERINO Parte_1 C.F._1
DANIELA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. TARCHINI CP_1 C.F._2
MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito:
Nel merito:
dichiarare la separazione tra i Signori e con addebito al Parte_1 CP_1 marito per il comportamento, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, dallo stesso tenuto;
disporre l'affido super-esclusivo del figlio minore , nato a Mantova il Persona_1
29.01.2018, a favore della madre , specificando nel relativo provvedimento Parte_1 che alla stessa è attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore, comprese le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza nonché la richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
disporre, nel caso in cui l'esercizio del diritto di visita padre/figlio sia ritenuto conforme all'interesse del minore, che il Sig. possa vedere il figlio in incontri da CP_1 tenersi esclusivamente alla presenza della sig.ra e previo accordo con la Parte_1 medesima;
disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio minore in via CP_1 indiretta, mediante versamento alla madre, di €. 500,00 mensili, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in particolare: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa scolastica 4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione anche all'estero c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (babysitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della pagina 2 di 11 quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
disporre che il Sig. provveda al mantenimento della Sig.ra CP_1 Parte_1
mediante versamento di €. 200,00 mensili o di quella maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
Spese, competenze ed onorari di difesa rifusi.”
Per parte resistente: “Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
- dichiarare che i coniugi vivano separati liberi di stabilire la residenza ove meglio credano opportuno.
Assegnare la casa coniugale sita in Cavriana, Via Ponga 19b alla moglie, cui è intestato il contratto di locazione;
- considerato lo stato detentivo di disporsi l'affido esclusivo di CP_1 Persona_1 alla madre;
- in caso di scarcerazione, disporre che possa vedere e tenere con sé CP_1 Per_1
a weekend alternati e un giorno durante la settimana;
[...]
- in considerazione del suo stato di disoccupazione e di detenzione, dirsi tenuto
[...]
a contribuire al mantenimento di mediante versamento di un CP_1 Persona_2 assegno di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova;
- disporsi che nulla sia versato rispettivamente dai coniugi quale concorso nel reciproco mantenimento.
Con ogni riserva di ulteriormente produrre, instare, capitolare.”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a CAVRIANA in data 11/08/2018, unione dalla quale nasceva il figlio
, il 29.01.2018. Persona_1
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito formulato ulteriori domande accessorie inerenti la gestione del figlio e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
pagina 3 di 11 3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza (disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affido c.d. “super esclusivo” del minore alla madre e visite solo protette tra padre e figlio, con onere gravante sul padre di contribuire al suo mantenimento ordinario con assegno mensile di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinario) ed ha nominato la Giudice istruttrice.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
5. Conclusa l'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla separazione personale delle parti
7. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 34/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 17.01.2023.
8. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile con riferimento alle domande accessorie formulate dalle parti
9. Preliminarmente, deve evidenziarsi come sono già state esposte nella sentenza parziale n.
34/2023 del Tribunale di Mantova le motivazioni per le quali si ritiene sussistente la giurisdizione italiana e si ritiene applicabile la legge italiana alle questioni relative alla separazione personale delle parti, tra cui anche la domanda di addebito, qui da intendersi integralmente richiamate.
10. Deve inoltre affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE n. 2201/2003 (essendo in Italia la residenza abituale del minore).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
11. Deve infine affermarsi l'applicabilità della legge italiana merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori ed i figli, in forza dell'art. 36 bis l. 218/1995, da intendersi quale norma di applicazione necessaria, così come in merito ai rapporti economici tra le parti, in forza dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 2007 (che stabilisce che “la legge applicata al divorzio [nel caso di specie quella italiana, NDR] regge le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati” e che detta previsione si applica pure “nei casi di separazione, nullità o annullamento del matrimonio”)
12. Sull'addebito della separazione
pagina 4 di 11 13. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ne ricorrano i presupposti e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
14. Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano
Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui
l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
15. Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito allegando che egli ha assunto, nel corso della vita matrimoniale, condotte aggressive e violente, allegando specifici episodi di minacce di morte, spinte, schiaffi e calci posti in essere dal marito ai danni della moglie tra il 2018 ed il 2020, anche davanti al figlio minore
per i quali la ricorrente si è dovuta ripetutamente rivolgere ai sanitari del Pronto Per_1
Soccorso di Castiglione delle Stiviere e del 112 (doc. 5 fascicolo attoreo, referto del
16.04.2020) e che l'hanno da ultimo indotta a sporgere, il 16.04.2020, denuncia querela nei confronti del marito (doc. 4 fascicolo attoreo)
16. A fronte di tale denuncia, poi revocata, è stato instaurato il procedimento penale iscritto al n. 1804/2020 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cc. 1 e 2 c.p., nel corso del quale il resistente
è stato prima arrestato in flagranza di reato il 16.04.2020, poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e, dal 13.01.2021, in sostituzione della predetta misura, agli arresti domiciliari con utilizzo di braccialetto elettronico.
Infine, anche tale misura è stata sostituita con l'obbligo di dimora, tenendo conto della buona condotta dell'imputato, dalla Corte d'Appello di Brescia in data 21.05.2021 (cfr. doc. allegato alla seconda memoria istruttoria del resistente).
17. Dall'acquisizione degli atti del procedimento penale in data 17.06.2022, è emerso che il resistente, all'esito del processo penale, è stato attinto da sentenza di condanna, per i
pagina 5 di 11
predetti reati, emessa dal GIP di Mantova a seguito di rito abbreviato, in data 15.12.2020, e che la sentenza di primo grado è stata confermata in via definitiva dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza dell'8.06.2021.
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata e deve dunque ritenersi ad oggi passata in giudicato.
18. Peraltro, le dichiarazioni coerenti e precise della ricorrente sono state confermare anche dal teste attoreo datore di lavoro della ricorrente, il quale ha confermato di Testimone_1 aver ricevuto dalla ricorrente stessa confidenze circa le violenze subite dal marito e che in alcune occasioni essa si è rifugiata da lui a seguito di violenti litigi del marito, pur negando di aver mai visto segni di violenza sul corpo della ricorrente (cfr. verbale udienza del
8.06.2022).
19. Risultano dunque ampiamente documentate in atti, nonché accertate in via definitiva in sede penale, le violenze ed i maltrattamenti allegati dalla ricorrente, peraltro contestati in modo solo generico dal resistente e in parte ammessi dallo stesso, che ha confermato di aver colpito, almeno una volta, la moglie con uno schiaffo, in quanto il figlio minore, di notte, piangeva e lui avrebbe svegliato la madre per consolarlo ricevendo dalla stessa una risposta aggressiva (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 28.11.2022).
20. Appare dunque fondata la domanda di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente.
21. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore, nonché sull'assegnazione della casa familiare
22. Quanto all'affidamento del figlio minore occorre premettere che, in materia di Per_1 affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che
l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
23. Nel caso di specie, di certo, il padre ha dimostrato una certa indifferenza alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore, esponendolo fin dalla nascita, nel corso della convivenza matrimoniale, a condotte aggressive e violente nei confronti della madre.
Tale condotta è di certo indice di profonde lacune nelle capacità genitoriali paterne, tanto più che il resistente non si è mai mostrato sinceramente e sufficientemente consapevole delle conseguenze e della gravità delle proprie condotte.
pagina 6 di 11 24. Dunque, deve ritenersi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse della prole è quello esclusivo alla madre, la quale già assiste il minore, peraltro affetto da autismo, quotidianamente ed in via pressoché esclusiva, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità.
25. Ciononostante, non ritiene il Collegio di confermare la previsione dell'affido c.d.
“super esclusivo” prevista in sede presidenziale tramite attribuzione alla madre della facoltà di assumere, anche senza il consenso del padre, anche le decisioni più rilevanti della vita del figlio.
Infatti, nonostante le importati ed evidenti lacune genitoriali paterne e nonostante le persistenti fragilità personali del resistente (a lungo, dopo la scarcerazione, egli è stato ospitato in dormitori comuni con notevoli difficoltà di adattamento ed ha svolto attività lavorative saltuarie, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, cfr. relazione del 5.12.2022 in particolare,), egli ha seguito con regolarità e costanza i percorsi di sostegno alla stabilizzazione abitativa e lavorativa (anche con l'aiuto della Caritas) e di sostegno psicologico forniti dai Servizi Sociali, dimostrandosi affidabile e non violento e non mostrando, al colloquio con gli esperti del CPS da cui è stato preso in carico, evidenze psicopatologiche o sentimenti negativi contro la moglie (cfr. relazione del 10.05.2023 e del 5.10.2023).
Egli ha altresì seguito con costanza il percorso di riavvicinamento al figlio, mostrando regolarità, compatibilmente con le proprie possibilità organizzative, negli incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale, che hanno avuto un buon andamento ed hanno dimostrato una profonda complicità col figlio (cfr. relazioni di aggiornamento del 22.05.2023, del 5.10.2023 e del 27.03.2024), tanto da indurre i Servizi Sociali, da ultimo, a consigliare una loro liberalizzazione.
26. Ciò detto in merito all'affidamento, non sono emerse ragioni per modificare invece il collocamento dei minori presso la madre, che si è dimostrata sempre in grado di curare ed accudire il figlio in modo adeguato.
27. A ciò consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
28. Quanto alle visite, il dà atto del buon andamento degli incontri protetti avviati Pt_2 tra padre e figlio e del fatto che gli stessi Servizi Sociali hanno evidenziato come il padre possa considerarsi, ad oggi, una figura positiva per il figlio, suggerendo una liberalizzazione delle visite da organizzarsi previo accordo tra le parti (cfr. relazione di aggiornamento del 27.03.2024).
D'altro canto, deve tenersi conto delle fragilità personali del minore, autistico, e della indisponibilità del padre di una soluzione abitativa idonea ad accoglierlo adeguatamente, quantomeno allo stato attuale, per ammissione dello stesso resistente (cfr. pag. 1 comparsa conclusionale).
29. Appare dunque opportuno prevedere che il padre possa vedere liberalmente il figlio, facendone richiesta alla madre, almeno due giorni a settimana, possibilmente uno durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e uno nel weekend, alternando il sabato e la domenica, con modalità e tempi che verranno concordati dalle parti.
pagina 7 di 11 30. Sul mantenimento del figlio minorenne
31. Quanto alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio, si osserva quanto segue.
32. Parte ricorrente ha dichiarato di aver sempre lavorato, anche durante il matrimonio, come domestica, con contratto a tempo indeterminato, percependo la retribuzione di Euro
800,00 mensili.
33. La ricorrente ha depositato la seguente documentazione reddituale:
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2019, sottoscritta dal datore di lavoro, con redditi indicati di Euro 10.240,00 circa;
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2020, sottoscritta dal datore di lavoro, con redditi indicati di Euro 10.491,00 circa;
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2021, sottoscritta dal datore di lavoro, con redditi indicati di Euro 10.552,00 circa.
Ha prodotto altresì buste paga relative alle mensilità da gennaio 2021 a febbraio 2022 di circa 920,00 Euro mensili.
Ha infine prodotto estratto conto del conto corrente alla stessa intestato dal settembre 2019 al dicembre 2020 da cui non risultano entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
La ricorrente risulta essere assegnataria di alloggio ALER.
34. Quanto al resistente, egli ha dichiarato di aver intrapreso il lavoro di operaio nel 2019, con scadenza del contrato a dicembre 2019.
Tale circostanza è stata confermata dalla stessa ricorrente, la quale, fin dal ricorso introduttivo, ha allegato che il marito ha lavorato nel corso del matrimonio solo sei mesi nel 2019, per il resto non producendo redditi e disinteressandosi alle esigenze della famiglia sotto il profilo economico, di cui si è dall'origine fatta integralmente carico la stessa ricorrente.
Successivamente, egli risulta aver trascorso diversi mesi ristretto in carcere e poi agli arresti domiciliari, con conseguente impossibilità di procurarsi una fonte di reddito.
Dalle dichiarazioni fornite alla parte agli assistenti Sociali, è emerso che il resistente, dopo la sua scarcerazione, si è trovato a svolgere attività lavorative saltuarie e comunque non stabili, tanto da essere costretto a vivere in dormitori comuni e, da ultimo, in una struttura di accoglienza che gli fornisce un appartamento condiviso con altri sei uomini (cfr. relazioni del 31.05.2022, del 28.11.2022, del 5.12.2022, 10.05.2023, 5.10.2023 e da ultimo 27.03.2024), venendo tutt'ora supportato dai Servizi Sociali e dalla Caritas nella ricerca di una attività lavorativa maggiormente stabile e di una maggiore stabilità abitativa.
A suffragio di ciò, il resistente ha depositato CU 2024 (redditi 2023) da cui risulta aver percepito dall' la somma complessiva di Euro 2.747,00 circa per l'intero anno. CP_2
pagina 8 di 11
Ha altresì prodotto estratto conto previdenziale da cui risultano: CP_2
- nell'anno 2019 redditi per Euro 10.299,00;
- nell'anno 2020 redditi per Euro 0;
- nell'anno 2021 redditi per Euro 3.428,00;
- nell'anno 2022 redditi per Euro 7.698,00;
- nell'anno 2023 redditi (da lavoro dipendente e Naspi) per Euro 18.572,00;
- nei mesi di gennaio e febbraio 2024 redditi (a titolo di Naspi) per Euro 2.339,00.
Da ultimo, egli ha dichiarato ai Servizi Sociali (cfr. relazione del 27.03.2024) di non lavorare essendo in attesa di svolgere alcuni colloqui, circostanza che sembra confermata dall'estratto conto che attesta, nei primi mesi del 2024, emolumenti percepiti dal resistente esclusivamente a titolo di Naspi.
35. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse dalla documentazione in atti, considerata l'età del minore e le sue particolari esigenze determinate dalla diagnosi di autismo, considerata la circostanza che la madre si occupa della cura ed assistenza diretta del minore in modo pressoché esclusivo, stante il limitato diritto di visita paterno e l'attuale impossibilità dell'altro genitore di ospitare il minore presso di sé, appare equo confermare l'assegno di mantenimento per il figlio in Euro 200,00 mensili da considerarsi quale contributo minimo indispensabile a far fronte alle esigenze più basilari della vita del figlio minore, con riparto al 50% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
36. Sulla domanda di mantenimento formulata per sé da parte ricorrente
37. Venendo infine al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto della coniuge che ne ha fatto domanda a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità
e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi pagina 9 di 11
adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770;Cass. 4 dicembre
2017 n. 28938;Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
38. Ciò premesso, è evidente come nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno per il proprio mantenimento richiesto da parte ricorrente, mancando la precondizione necessaria dello squilibrio economico-reddituale a favore del coniuge.
E' stata infatti ampiamente esaminata la condizione economica e lavorativa assolutamente precaria del resistete, che risulta appena in grado di provvedere al mantenimento proprio e del figlio minore, dovendosi escludere che egli possa essere altresì gravato del mantenimento della moglie.
39. A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente ha allegato fin dal ricorso introduttivo che il marito non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, se non pochi mesi, avendo lei stessa sempre provveduto, da sola, alle esigenze economiche della famiglia, senza che dunque il marito le abbia mai potuto garantire un tenore di vita agiato o anche solo migliore di quello attuale.
40. Per queste ragioni la domanda appare infondata e va rigettata.
41. Sulle spese
42. Considerate, da un lato, la natura necessaria del procedimento e la delicatezza degli interessi giuridici coinvolti;dall'altro, la reciproca soccombenza delle parti (l'uno in merito alla domanda di addebito, l'altra in merito alle domande economiche), il Collegio ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
M D L Presidente
A V Giudice
E P Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. CELLERINO Parte_1 C.F._1
DANIELA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. TARCHINI CP_1 C.F._2
MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento e declaratoria di rito e di merito:
Nel merito:
dichiarare la separazione tra i Signori e con addebito al Parte_1 CP_1 marito per il comportamento, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, dallo stesso tenuto;
disporre l'affido super-esclusivo del figlio minore , nato a Mantova il Persona_1
29.01.2018, a favore della madre , specificando nel relativo provvedimento Parte_1 che alla stessa è attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore, comprese le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza nonché la richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
disporre, nel caso in cui l'esercizio del diritto di visita padre/figlio sia ritenuto conforme all'interesse del minore, che il Sig. possa vedere il figlio in incontri da CP_1 tenersi esclusivamente alla presenza della sig.ra e previo accordo con la Parte_1 medesima;
disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio minore in via CP_1 indiretta, mediante versamento alla madre, di €. 500,00 mensili, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in particolare: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) mensa scolastica 4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione anche all'estero c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (babysitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della pagina 2 di 11 quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
disporre che il Sig. provveda al mantenimento della Sig.ra CP_1 Parte_1
mediante versamento di €. 200,00 mensili o di quella maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
Spese, competenze ed onorari di difesa rifusi.”
Per parte resistente: “Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
- dichiarare che i coniugi vivano separati liberi di stabilire la residenza ove meglio credano opportuno.
Assegnare la casa coniugale sita in Cavriana, Via Ponga 19b alla moglie, cui è intestato il contratto di locazione;
- considerato lo stato detentivo di disporsi l'affido esclusivo di CP_1 Persona_1 alla madre;
- in caso di scarcerazione, disporre che possa vedere e tenere con sé CP_1 Per_1
a weekend alternati e un giorno durante la settimana;
[...]
- in considerazione del suo stato di disoccupazione e di detenzione, dirsi tenuto
[...]
a contribuire al mantenimento di mediante versamento di un CP_1 Persona_2 assegno di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova;
- disporsi che nulla sia versato rispettivamente dai coniugi quale concorso nel reciproco mantenimento.
Con ogni riserva di ulteriormente produrre, instare, capitolare.”
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a CAVRIANA in data 11/08/2018, unione dalla quale nasceva il figlio
, il 29.01.2018. Persona_1
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito formulato ulteriori domande accessorie inerenti la gestione del figlio e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
pagina 3 di 11 3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza (disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affido c.d. “super esclusivo” del minore alla madre e visite solo protette tra padre e figlio, con onere gravante sul padre di contribuire al suo mantenimento ordinario con assegno mensile di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinario) ed ha nominato la Giudice istruttrice.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
5. Conclusa l'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla separazione personale delle parti
7. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 34/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 17.01.2023.
8. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile con riferimento alle domande accessorie formulate dalle parti
9. Preliminarmente, deve evidenziarsi come sono già state esposte nella sentenza parziale n.
34/2023 del Tribunale di Mantova le motivazioni per le quali si ritiene sussistente la giurisdizione italiana e si ritiene applicabile la legge italiana alle questioni relative alla separazione personale delle parti, tra cui anche la domanda di addebito, qui da intendersi integralmente richiamate.
10. Deve inoltre affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE n. 2201/2003 (essendo in Italia la residenza abituale del minore).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
11. Deve infine affermarsi l'applicabilità della legge italiana merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori ed i figli, in forza dell'art. 36 bis l. 218/1995, da intendersi quale norma di applicazione necessaria, così come in merito ai rapporti economici tra le parti, in forza dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 2007 (che stabilisce che “la legge applicata al divorzio [nel caso di specie quella italiana, NDR] regge le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati” e che detta previsione si applica pure “nei casi di separazione, nullità o annullamento del matrimonio”)
12. Sull'addebito della separazione
pagina 4 di 11 13. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ne ricorrano i presupposti e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
14. Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano
Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui
l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
15. Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito allegando che egli ha assunto, nel corso della vita matrimoniale, condotte aggressive e violente, allegando specifici episodi di minacce di morte, spinte, schiaffi e calci posti in essere dal marito ai danni della moglie tra il 2018 ed il 2020, anche davanti al figlio minore
per i quali la ricorrente si è dovuta ripetutamente rivolgere ai sanitari del Pronto Per_1
Soccorso di Castiglione delle Stiviere e del 112 (doc. 5 fascicolo attoreo, referto del
16.04.2020) e che l'hanno da ultimo indotta a sporgere, il 16.04.2020, denuncia querela nei confronti del marito (doc. 4 fascicolo attoreo)
16. A fronte di tale denuncia, poi revocata, è stato instaurato il procedimento penale iscritto al n. 1804/2020 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cc. 1 e 2 c.p., nel corso del quale il resistente
è stato prima arrestato in flagranza di reato il 16.04.2020, poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e, dal 13.01.2021, in sostituzione della predetta misura, agli arresti domiciliari con utilizzo di braccialetto elettronico.
Infine, anche tale misura è stata sostituita con l'obbligo di dimora, tenendo conto della buona condotta dell'imputato, dalla Corte d'Appello di Brescia in data 21.05.2021 (cfr. doc. allegato alla seconda memoria istruttoria del resistente).
17. Dall'acquisizione degli atti del procedimento penale in data 17.06.2022, è emerso che il resistente, all'esito del processo penale, è stato attinto da sentenza di condanna, per i
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predetti reati, emessa dal GIP di Mantova a seguito di rito abbreviato, in data 15.12.2020, e che la sentenza di primo grado è stata confermata in via definitiva dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza dell'8.06.2021.
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata e deve dunque ritenersi ad oggi passata in giudicato.
18. Peraltro, le dichiarazioni coerenti e precise della ricorrente sono state confermare anche dal teste attoreo datore di lavoro della ricorrente, il quale ha confermato di Testimone_1 aver ricevuto dalla ricorrente stessa confidenze circa le violenze subite dal marito e che in alcune occasioni essa si è rifugiata da lui a seguito di violenti litigi del marito, pur negando di aver mai visto segni di violenza sul corpo della ricorrente (cfr. verbale udienza del
8.06.2022).
19. Risultano dunque ampiamente documentate in atti, nonché accertate in via definitiva in sede penale, le violenze ed i maltrattamenti allegati dalla ricorrente, peraltro contestati in modo solo generico dal resistente e in parte ammessi dallo stesso, che ha confermato di aver colpito, almeno una volta, la moglie con uno schiaffo, in quanto il figlio minore, di notte, piangeva e lui avrebbe svegliato la madre per consolarlo ricevendo dalla stessa una risposta aggressiva (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 28.11.2022).
20. Appare dunque fondata la domanda di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente.
21. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore, nonché sull'assegnazione della casa familiare
22. Quanto all'affidamento del figlio minore occorre premettere che, in materia di Per_1 affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che
l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
23. Nel caso di specie, di certo, il padre ha dimostrato una certa indifferenza alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore, esponendolo fin dalla nascita, nel corso della convivenza matrimoniale, a condotte aggressive e violente nei confronti della madre.
Tale condotta è di certo indice di profonde lacune nelle capacità genitoriali paterne, tanto più che il resistente non si è mai mostrato sinceramente e sufficientemente consapevole delle conseguenze e della gravità delle proprie condotte.
pagina 6 di 11 24. Dunque, deve ritenersi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse della prole è quello esclusivo alla madre, la quale già assiste il minore, peraltro affetto da autismo, quotidianamente ed in via pressoché esclusiva, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità.
25. Ciononostante, non ritiene il Collegio di confermare la previsione dell'affido c.d.
“super esclusivo” prevista in sede presidenziale tramite attribuzione alla madre della facoltà di assumere, anche senza il consenso del padre, anche le decisioni più rilevanti della vita del figlio.
Infatti, nonostante le importati ed evidenti lacune genitoriali paterne e nonostante le persistenti fragilità personali del resistente (a lungo, dopo la scarcerazione, egli è stato ospitato in dormitori comuni con notevoli difficoltà di adattamento ed ha svolto attività lavorative saltuarie, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, cfr. relazione del 5.12.2022 in particolare,), egli ha seguito con regolarità e costanza i percorsi di sostegno alla stabilizzazione abitativa e lavorativa (anche con l'aiuto della Caritas) e di sostegno psicologico forniti dai Servizi Sociali, dimostrandosi affidabile e non violento e non mostrando, al colloquio con gli esperti del CPS da cui è stato preso in carico, evidenze psicopatologiche o sentimenti negativi contro la moglie (cfr. relazione del 10.05.2023 e del 5.10.2023).
Egli ha altresì seguito con costanza il percorso di riavvicinamento al figlio, mostrando regolarità, compatibilmente con le proprie possibilità organizzative, negli incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale, che hanno avuto un buon andamento ed hanno dimostrato una profonda complicità col figlio (cfr. relazioni di aggiornamento del 22.05.2023, del 5.10.2023 e del 27.03.2024), tanto da indurre i Servizi Sociali, da ultimo, a consigliare una loro liberalizzazione.
26. Ciò detto in merito all'affidamento, non sono emerse ragioni per modificare invece il collocamento dei minori presso la madre, che si è dimostrata sempre in grado di curare ed accudire il figlio in modo adeguato.
27. A ciò consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
28. Quanto alle visite, il dà atto del buon andamento degli incontri protetti avviati Pt_2 tra padre e figlio e del fatto che gli stessi Servizi Sociali hanno evidenziato come il padre possa considerarsi, ad oggi, una figura positiva per il figlio, suggerendo una liberalizzazione delle visite da organizzarsi previo accordo tra le parti (cfr. relazione di aggiornamento del 27.03.2024).
D'altro canto, deve tenersi conto delle fragilità personali del minore, autistico, e della indisponibilità del padre di una soluzione abitativa idonea ad accoglierlo adeguatamente, quantomeno allo stato attuale, per ammissione dello stesso resistente (cfr. pag. 1 comparsa conclusionale).
29. Appare dunque opportuno prevedere che il padre possa vedere liberalmente il figlio, facendone richiesta alla madre, almeno due giorni a settimana, possibilmente uno durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e uno nel weekend, alternando il sabato e la domenica, con modalità e tempi che verranno concordati dalle parti.
pagina 7 di 11 30. Sul mantenimento del figlio minorenne
31. Quanto alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio, si osserva quanto segue.
32. Parte ricorrente ha dichiarato di aver sempre lavorato, anche durante il matrimonio, come domestica, con contratto a tempo indeterminato, percependo la retribuzione di Euro
800,00 mensili.
33. La ricorrente ha depositato la seguente documentazione reddituale:
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2019, sottoscritta dal datore di lavoro, con redditi indicati di Euro 10.240,00 circa;
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2020, sottoscritta dal datore di lavoro, con redditi indicati di Euro 10.491,00 circa;
certificazione dei compensi erogati nell'anno 2021, sottoscritta dal datore di lavoro, con redditi indicati di Euro 10.552,00 circa.
Ha prodotto altresì buste paga relative alle mensilità da gennaio 2021 a febbraio 2022 di circa 920,00 Euro mensili.
Ha infine prodotto estratto conto del conto corrente alla stessa intestato dal settembre 2019 al dicembre 2020 da cui non risultano entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
La ricorrente risulta essere assegnataria di alloggio ALER.
34. Quanto al resistente, egli ha dichiarato di aver intrapreso il lavoro di operaio nel 2019, con scadenza del contrato a dicembre 2019.
Tale circostanza è stata confermata dalla stessa ricorrente, la quale, fin dal ricorso introduttivo, ha allegato che il marito ha lavorato nel corso del matrimonio solo sei mesi nel 2019, per il resto non producendo redditi e disinteressandosi alle esigenze della famiglia sotto il profilo economico, di cui si è dall'origine fatta integralmente carico la stessa ricorrente.
Successivamente, egli risulta aver trascorso diversi mesi ristretto in carcere e poi agli arresti domiciliari, con conseguente impossibilità di procurarsi una fonte di reddito.
Dalle dichiarazioni fornite alla parte agli assistenti Sociali, è emerso che il resistente, dopo la sua scarcerazione, si è trovato a svolgere attività lavorative saltuarie e comunque non stabili, tanto da essere costretto a vivere in dormitori comuni e, da ultimo, in una struttura di accoglienza che gli fornisce un appartamento condiviso con altri sei uomini (cfr. relazioni del 31.05.2022, del 28.11.2022, del 5.12.2022, 10.05.2023, 5.10.2023 e da ultimo 27.03.2024), venendo tutt'ora supportato dai Servizi Sociali e dalla Caritas nella ricerca di una attività lavorativa maggiormente stabile e di una maggiore stabilità abitativa.
A suffragio di ciò, il resistente ha depositato CU 2024 (redditi 2023) da cui risulta aver percepito dall' la somma complessiva di Euro 2.747,00 circa per l'intero anno. CP_2
pagina 8 di 11
Ha altresì prodotto estratto conto previdenziale da cui risultano: CP_2
- nell'anno 2019 redditi per Euro 10.299,00;
- nell'anno 2020 redditi per Euro 0;
- nell'anno 2021 redditi per Euro 3.428,00;
- nell'anno 2022 redditi per Euro 7.698,00;
- nell'anno 2023 redditi (da lavoro dipendente e Naspi) per Euro 18.572,00;
- nei mesi di gennaio e febbraio 2024 redditi (a titolo di Naspi) per Euro 2.339,00.
Da ultimo, egli ha dichiarato ai Servizi Sociali (cfr. relazione del 27.03.2024) di non lavorare essendo in attesa di svolgere alcuni colloqui, circostanza che sembra confermata dall'estratto conto che attesta, nei primi mesi del 2024, emolumenti percepiti dal resistente esclusivamente a titolo di Naspi.
35. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse dalla documentazione in atti, considerata l'età del minore e le sue particolari esigenze determinate dalla diagnosi di autismo, considerata la circostanza che la madre si occupa della cura ed assistenza diretta del minore in modo pressoché esclusivo, stante il limitato diritto di visita paterno e l'attuale impossibilità dell'altro genitore di ospitare il minore presso di sé, appare equo confermare l'assegno di mantenimento per il figlio in Euro 200,00 mensili da considerarsi quale contributo minimo indispensabile a far fronte alle esigenze più basilari della vita del figlio minore, con riparto al 50% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
36. Sulla domanda di mantenimento formulata per sé da parte ricorrente
37. Venendo infine al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto della coniuge che ne ha fatto domanda a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità
e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi pagina 9 di 11
adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770;Cass. 4 dicembre
2017 n. 28938;Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
38. Ciò premesso, è evidente come nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno per il proprio mantenimento richiesto da parte ricorrente, mancando la precondizione necessaria dello squilibrio economico-reddituale a favore del coniuge.
E' stata infatti ampiamente esaminata la condizione economica e lavorativa assolutamente precaria del resistete, che risulta appena in grado di provvedere al mantenimento proprio e del figlio minore, dovendosi escludere che egli possa essere altresì gravato del mantenimento della moglie.
39. A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente ha allegato fin dal ricorso introduttivo che il marito non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, se non pochi mesi, avendo lei stessa sempre provveduto, da sola, alle esigenze economiche della famiglia, senza che dunque il marito le abbia mai potuto garantire un tenore di vita agiato o anche solo migliore di quello attuale.
40. Per queste ragioni la domanda appare infondata e va rigettata.
41. Sulle spese
42. Considerate, da un lato, la natura necessaria del procedimento e la delicatezza degli interessi giuridici coinvolti;dall'altro, la reciproca soccombenza delle parti (l'uno in merito alla domanda di addebito, l'altra in merito alle domande economiche), il Collegio ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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