Trib. Pisa, sentenza 21/05/2024, n. 238

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 21/05/2024, n. 238
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 238
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 201/2023
Il Giudice L P, all'udienza del 21/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) nata a Piombino il 3/1/1971, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, presso lo studio dell'Avv. S P (C.F.: ) e dell'Avv. Giorgio C.F._2
L (C.F.: ) che la rappresentano e difendono;
C.F._3
ricorrente contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO Controparte_1
P.T., C.F. , con sede in Roma, viale Trastevere, 76/A, l' P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. , in persona del suo Dirigente pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa D T (c.f.
) quale funzionaria delegata dell' C.F._4 Controparte_3
resistente, ed elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_2 CP_4
, via G. Pascoli n. 8;
[...]
OGGETTO: retribuzione, carta docente
Decisa a Pisa in data 21/5/2024 sulle seguenti conclusioni: ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per supplenze temporanee e Controparte_1 per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 pro-tempore (C.F.: , al pagamento delle differenze CP_5 P.IVA_1 retributive quantificate, in € 2.485,90, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;



2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 - 2023 e precedentemente specificati e, per l'effetto, condannare il (C.F.: Controparte_1

), in persona del Ministro protempore, alla corresponsione della P.IVA_1 somma complessiva di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 121 comma 121 L. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
resistente: “preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014;
- in subordine preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, rigettare
l'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento: a) della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
b) per

l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della retribuzione professionale docenti. CP_
Il tutto, con il favore delle spese di lite in ragione della rilevata incompetenza per territorio”.

Fatto e processo
tutt'oggi dipendente del Parte_1 Controparte_1 con le mansioni di docente, attualmente servizio presso l' Org_1 di Pontedera, rivendica il diritto a percepire, al pari dei docenti di
[...] ruolo della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, la
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retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL del 15/3/2001, non corrisposta dal per le cd “supplenze brevi”, come quelle da lei CP_1 svolte dalla ricorrente nel corso degli anni passati.
La ricorrente ha dedotto che è stata assunta dal in virtù dei seguenti CP_1 contratti a tempo determinato, presso gli istituti indicati:
1) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 22.10.2020 al 31.01.2021 per n. 12 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_2
2) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 18.11.2020 al 31.01.2021 per n. 3 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_2
3) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 01.02.2021 al 31.03.2021 per n. 15 ore settimanali presso di Pontedera;
Org_2 Org_2
4) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 01.04.2021 al 30.04.2021 per n. 15 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_2
5) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 01.05.2021 al 10.06.2021 per n. 15 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_2
6) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 11.06.2021 al 12.06.2021 per n. 15 ore settimanali presso di Pontedera;
Org_2 Org_2
7) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 26.08.2021 al 27.08.2021 per n. 15 ore settimanali presso di Pontedera;
Org_2 Org_2
8) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 30.08.2021 al 30.08.2021 per n. 15 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_2
9) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 20.10.2021 al 15.11.2021 per n. 18 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_1
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10) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 16.11.2021 al 14.12.2021 per n. 18 ore settimanali presso “ di Pontedera;
Org_1 Org_1
11) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 15.12.2021 al 17.02.2022 per n. 18 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_1
12) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 18.02.2022 al 15.05.2022 per n. 18 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_1
13) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 16.05.2022 al 10.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_1
14) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo con decorrenza dal 11.06.2022 al 14.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso di Pontedera;
Organizzazione_1
15) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal
15.09.2022 al 30.06.2023 per n. 18 ore settimanali presso “ Org_1 [...]
di Pontedera. Org_1
Ha aggiunto che in riferimento alle supplenze temporanee di cui ai contratti precedentemente menzionati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14 non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti, elemento accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e pari ad € 164,00 fino al 28.02.2018 e ad € 174,50 mensili dal 1°.03.2018;
che non esistono motivi oggettivi per differenziare il suo trattamento con riferimento alla percezione della voce retributiva invocata.
La ricorrente ha aggiunto che sia per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 non ha mai ottenuto il riconoscimento della “Carta Elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L.
107/2015;
che con pec del 05.12.2022 ha rivendicato inutilmente gli importi dovuti a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e il riconoscimento della
Carta Elettronica prevista dalla Legge n. 107/2015;
che le spettano € 2.485,90
a titolo di differenze retributive per la mancata percezione della RPD negli
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aa.ss. indicati e che ha diritto al riconoscimento dell'incentivo per la formazione, c.d. Carta Docente per gli aa.ss. 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022
– 2023, per un valore di € 1.500,00.
Si è costituito il , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e in via preliminare di merito, la prescrizione del credito. Nel merito l'ente resistente ha contestato la pretesa della ricorrente, deducendo che la retribuzione de quo non può essere riconosciuta ai supplenti temporanei, la cui attività si differenzia da quella del docente a tempo indeterminato o annuale in quanto il primo non partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Con riguardo alla domanda relativa alla c.d. “carta docente”, il ha CP_1 ribadito l'eccezione di prescrizione e ha insistito comunque per l'infondatezza della domanda, argomentando sul fatto che con riferimento alle supplenze brevi e saltuarie, non spetta il beneficio richiesto, anche sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità. Ha dedotto, inoltre, la parte resistente che la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientra tra le condizioni di impiego per le quali è sancita
l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che la nota sentenza n. 1842/22 del Consiglio di Stato, con la quale è stata riconosciuta la legittimazione di circa 900 docenti precari all'attribuzione del beneficio, ha annullato i provvedimenti amministrativi - D.P.C.M. del 23/09/2015 e nota del n. 15219 del 15/10/2015 – nella parte in cui riaffermavano il CP_7 dato normativo, nei termini della prevista erogazione del corrispettivo economico ai soli docenti di ruolo, mediante una peculiare interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121-124, e senza, dunque, previamente sollevare un incidente di legittimità costituzionale di quest'ultima disciplina di rango primario. Secondo la parte resistente, quindi, occorre considerare che la normativa primaria, della quale i provvedimenti erano mera riproduzione, è rimasta immutata ed essa, quindi, tutt'ora preclude un automatico riconoscimento in via amministrativa del beneficio in favore di altri docenti nelle medesime condizioni.
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Nel quantum ha contestato il conteggio della ricorrente.
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In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda. Al riguardo basta evidenziare come, ai sensi dell'art.
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