Trib. Palermo, decreto 12/03/2025
Decreto
12 marzo 2025
Decreto
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Michele Guarnotta Giudice dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 6030 dell'anno 2024, promosso da
UZ TA, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tumbiolo, giusta procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Trapani;
– resistente –
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008, depositato telematicamente il giorno
13 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Trapani, emesso il giorno 30 maggio 2023 e notificato in data 29 aprile
2024, con il quale è stata respinta per manifesta infondatezza la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della
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protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, della protezione speciale.
Con nota depositata il 18 luglio 2024 il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso.
L'Amministrazione resistente si è costituita con nota del Presidente della
Commissione Territoriale di Trapani richiamando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle richieste formulate in ricorso.
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2. Quanto alla richiesta di audizione del ricorrente la stessa va respinta dal momento che l'audizione svolta innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani è stata condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale.
Si rileva, in proposito, che non sussiste alcun obbligo di procedere all'audizione dell'interessato il quale sarà sentito in giudizio solo qualora il giudice nel caso concreto ravvisi la necessità di chiarimenti, necessità che non vi è nel caso di specie, in quanto le ragioni che hanno spinto il richiedente a lasciare il suo paese sono già state compiutamente esposte alla Commissione territoriale (cfr. Cass. civ. 7516/2020).
3. Venendo al merito, il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, della protezione internazionale, condividendosi le ragioni con cui la
Commissione ha rigettato l'istanza di protezione dallo stesso presentata.
Va osservato, al riguardo, che il ricorrente - in occasione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Trapani - ha affermato:
- di essere cittadino della Tunisia e aver sempre vissuto a UR SS,
Governatorato di Mahdia;
- di essere musulmano;
- di essere in buone condizioni di salute;
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- di aver studiato nel proprio Paese per otto anni e di aver ivi lavorato come tassista e operaio;
- di avere una famiglia d'origine composta dai genitori e da due fratelli, i quali stanno bene;
- che i genitori vivono a UR SS, mentre uno dei fratelli a Tunisi;
- che la vita in Tunisia è troppo cara e, quando ci si ammala, non ci si può curare;
- che nel gennaio 2020 i fratelli della ragazza con cui era fidanzato hanno scoperto la loro relazione e gli hanno intimato di sposarla, minacciandolo di ucciderlo in caso contrario;
- che, dopo una settimana dal primo tentativo, si sono ripresentati presso la sua abitazione e che lo stesso, avendoli sentiti bussare alla porta, è scappato per recarsi dallo zio;
- che, prima di espatriare, si era trasferito a Tunisi, ma un giorno è stato riconosciuto dal cugino della fidanzata e si è spaventato;
- di non aver denunciato i fratelli della fidanzata poiché la polizia in Tunisia non difende i diritti delle persone;
- di aver chiesto consiglio ad un avvocato che gli ha riferito che non li avrebbe potuti denunciare fino a quando non fosse stato aggredito fisicamente;
- di aver scelto, quindi, di lasciare il proprio Paese;
- di essere arrivato in Italia l'11 ottobre 2020 e di aver presentato domanda di protezione internazionale il 26 maggio 2023;
- di temere, in caso di rimpatrio, i fratelli della ragazza che sono molto religiosi e potrebbero ucciderlo (cfr. verbale di audizione innanzi alla
Commissione territoriale del 29 maggio 2023).
4. Orbene, è evidente - alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente - che nel caso di specie non sussiste alcun rischio di “persecuzione” correlato a motivi di “razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica” nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori sistematicamente diretti a perseguire chi