Trib. Palermo, sentenza 09/04/2024, n. 2048

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 09/04/2024, n. 2048
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2048
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. F Ma Presidente dott. M M Giudice dott. M G Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10895/2023 R.G.N.C.
TRA
, nata ad Alcamo (TP) il 23/12/1997, rappresentata e difesa Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. Piscitello N;

- parte ricorrente -
CONTRO
, nato in Gambia il 27/01/2000;
CP_1
- parte resistente contumace -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale.
Conclusioni della parte ricorrente: si veda verbale dell'udienza dell'1/03/2024.
Conclusioni del P.M.: non formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premesso Parte_1
che dalla relazione sentimentale con era nata, in data CP_1
29/07/2021, e che, cessata la convivenza tra i genitori, la figlia Per_1
attualmente conviveva con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre
l'affidamento in via esclusiva della bambina all'odierna esponente, attribuendole la facoltà di adottare anche le decisioni anche di maggiore importanza, con la possibilità per il padre di incontrare la minore con il monitoraggio dei Servizi Sociali.
A sostegno delle superiori richieste la ricorrente ha dedotto di aver interrotto
Perso la convivenza con pochi mesi dopo la nascita di a causa CP_1
dei continui liti e degli atteggiamenti, talvolta aggressivi, assunti dal resistente, il quale nel mese novembre del 2021 era tornato a vivere in Veneto
e aveva, da quel momento, manifestato un totale disinteresse nei confronti della figlia.
2. All'udienza dell'1/03/2023 la ricorrente ha esposto di essersi sempre occupata in via esclusiva della crescita della figlia minore, grazie all'aiuto dei propri genitori, mentre l'odierno resistente, trasferitosi senza dare alcuna informazione circa la propria residenza, non ha mai contribuito al
Perso mantenimento di limitandosi a vederla 3-4 volte (l'ultima volta in occaisone delle festività pasquali del 2023) e ad inviarle un regalo in occasione del suo ultimo compleanno (“Lui è andato via a novembre del 2021 ed è tornato in Veneto. Da quella volta ha visto la bambina 3-4 volte fino ad oggi. A Pasqua
2023 ha visto la bambina per l'ultima volta. Voglio aggiungere che dopo la fine della relazione vi erano stati episodi di violenza fisica e psicologica nei miei confronti e per questa ragione mi sono rivolta al , tramite la mia Org_1
psicoterapeuta. Da Pasqua dell'anno scorso lui è sparito. Mi ha scritto 1 – 2 volte per avere notizie della bambina e non ha mai contribuito al mantenimento di
2 nostra figlia. In una sola occasione mi ha chiesto di effettuare una videochiamata che in realtà non ha mia fatto nonostante mi fossi dichiarata disponibile. Il 29 luglio scorso, giorno del compleanno di nostra figlia, ha inviato un pacco contente un regalo per la bambina e cosi sono riuscita rintracciare il suo attuale indirizzo di residenza perché prima non sapevo dove vivesse. Non so che lavoro svolga attualmente e non so più nulla di lui. Mi aiutano, sia economicamente che affettivamente, i miei genitori. Da sola non sarei riuscita a crescere mia figlia” si veda verbale d'udienza cit.).
Il Giudice Delegato, in pari data, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affidamento in via esclusiva della minore nata Per_1
a Palermo il 29.07.2021, alla madre , ed ha posto la causa in Parte_1
decisione ai sensi della previsione dell'ultimo comma dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
3. Tanto premesso, giova preliminarmente ribadire la contumacia di
il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato nel presente CP_1
giudizio, non si è costituito.
4. Nel merito, mette conto osservare che la legge n. 219 del 17 dicembre
2012 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” entrata in vigore il 1 gennaio 2013, perseguendo il condivisibile obiettivo di unificare lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, ha finalmente eliminato tale distinzione e trasferito la competenza su una serie di giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati o meno nel matrimonio dal
Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario.
Deve rilevarsi che l'affidamento condiviso dei figli minori -comportante
l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole -costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo
3
nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto
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