Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2828
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Testo completo
N. R.G. 6116/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta al n. R.G. 6116/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDO LA MALVA, elettivamente domiciliata alla via Leonardo da Vinci, 13 in Ischitella presso il difensore avv. LEONARDO LA MALVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
MACCARONE, elettivamente domiciliato in Via Mazzini, 79 in Carpino presso il difensore avv. ANTONIO MACCARONE
CONVENUTO
PM
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2022 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi come da note scritte depositate in sostituzione del verbale di udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, nata a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo il 18.04.1974, ha proposto domanda di separazione personale tra coniugi nei confronti di nato a [...] il CP_1
18.10.1962.
Esponeva la ricorrente: che in data 29.04.2000 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ischitella, atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]);
che fino ai primi mesi Persona_2 dell'anno 2022, l'intero nucleo familiare risiedeva in Ischitella, via
Borgo Nuovo n. 67/bis, e che, subito dopo, il resistente si era trasferito nel Comune di Carpino, presumibilmente in via Umberto Giordano, 2;
che da tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissidi, la vita di coppia era diventata intollerabile, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi.
La stessa concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi
e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
porre a carico esclusivo del resistente il mantenimento dei figli, quantificato in un assegno mensile non inferiore a euro 800,00 per ciascun figlio;
disporre la restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto bancario n.
89728017 cointestato ed estinto dal in data 16.09.2022, da cui lo CP_1 stesso aveva prelevato oltre 10.000,00 euro in una fase successiva alla crisi, senza il consenso della moglie;
disporre l'uso del garage in comproprietà a favore dei figli;
disporre che l'Assegno Unico Universale fosse percepito dall'istante;
disporre l'assegnazione dei veicoli in favore dei figli;
con vittoria di spese e competenze di causa. si costituiva in giudizio e, non opponendosi alla CP_1 separazione, ne adduceva l'addebitabilità alla moglie, assumendo: che la responsabilità della crisi coniugale era ascrivibile esclusivamente alla
la quale, dalla metà del 2020, si era improvvisamente negata a Pt_1 qualsiasi approccio affettivo e sentimentale del marito, riducendo le loro conversazioni a mere aggressioni verbali e offese immotivate;
che agli inizi del 2022 il convenuto veniva cacciato dalla casa coniugale
pagina 2 di 10
dall'odierna attrice e che lo stesso figlio ON aveva provveduto a togliere le chiavi di casa al padre, istigato dalla madre.
Concludeva, dunque, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale tra i coniugi con “addebito” a carico della moglie;
disporre l'affido congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con giusta predisposizione di un calendario di visite per il padre;
prevedere un assegno per il minore nella misura massima di euro 200,00 mensili, di cui parte in denaro (130 euro e non oltre 150) e la rimanente somma destinata all'acquisto di “beni” necessari al minore;
prevedere il pagamento delle spese straordinarie, per a carico di entrambi i Per_2 genitori, nella misura paritaria del 50%;
assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre che il “mobilio” matrimoniale venisse diviso tra i coniugi in caso di nuova convivenza e/o cambio di residenza della stessa;
con condanna alle spese ed onorari di giudizio a carico della ricorrente, da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21.12.2022 i coniugi comparivano dinanzi al giudice delegato in funzione di Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente delegato, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Resasi superflua l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta al n. R.G. 6116/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDO LA MALVA, elettivamente domiciliata alla via Leonardo da Vinci, 13 in Ischitella presso il difensore avv. LEONARDO LA MALVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
MACCARONE, elettivamente domiciliato in Via Mazzini, 79 in Carpino presso il difensore avv. ANTONIO MACCARONE
CONVENUTO
PM
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2022 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi come da note scritte depositate in sostituzione del verbale di udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con ricorso depositato in data 28.10.2024, nata a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo il 18.04.1974, ha proposto domanda di separazione personale tra coniugi nei confronti di nato a [...] il CP_1
18.10.1962.
Esponeva la ricorrente: che in data 29.04.2000 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ischitella, atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]);
che fino ai primi mesi Persona_2 dell'anno 2022, l'intero nucleo familiare risiedeva in Ischitella, via
Borgo Nuovo n. 67/bis, e che, subito dopo, il resistente si era trasferito nel Comune di Carpino, presumibilmente in via Umberto Giordano, 2;
che da tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissidi, la vita di coppia era diventata intollerabile, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi.
La stessa concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi
e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
porre a carico esclusivo del resistente il mantenimento dei figli, quantificato in un assegno mensile non inferiore a euro 800,00 per ciascun figlio;
disporre la restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto bancario n.
89728017 cointestato ed estinto dal in data 16.09.2022, da cui lo CP_1 stesso aveva prelevato oltre 10.000,00 euro in una fase successiva alla crisi, senza il consenso della moglie;
disporre l'uso del garage in comproprietà a favore dei figli;
disporre che l'Assegno Unico Universale fosse percepito dall'istante;
disporre l'assegnazione dei veicoli in favore dei figli;
con vittoria di spese e competenze di causa. si costituiva in giudizio e, non opponendosi alla CP_1 separazione, ne adduceva l'addebitabilità alla moglie, assumendo: che la responsabilità della crisi coniugale era ascrivibile esclusivamente alla
la quale, dalla metà del 2020, si era improvvisamente negata a Pt_1 qualsiasi approccio affettivo e sentimentale del marito, riducendo le loro conversazioni a mere aggressioni verbali e offese immotivate;
che agli inizi del 2022 il convenuto veniva cacciato dalla casa coniugale
pagina 2 di 10
dall'odierna attrice e che lo stesso figlio ON aveva provveduto a togliere le chiavi di casa al padre, istigato dalla madre.
Concludeva, dunque, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale tra i coniugi con “addebito” a carico della moglie;
disporre l'affido congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con giusta predisposizione di un calendario di visite per il padre;
prevedere un assegno per il minore nella misura massima di euro 200,00 mensili, di cui parte in denaro (130 euro e non oltre 150) e la rimanente somma destinata all'acquisto di “beni” necessari al minore;
prevedere il pagamento delle spese straordinarie, per a carico di entrambi i Per_2 genitori, nella misura paritaria del 50%;
assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre che il “mobilio” matrimoniale venisse diviso tra i coniugi in caso di nuova convivenza e/o cambio di residenza della stessa;
con condanna alle spese ed onorari di giudizio a carico della ricorrente, da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21.12.2022 i coniugi comparivano dinanzi al giudice delegato in funzione di Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente delegato, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Resasi superflua l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione
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