Trib. Cagliari, sentenza 29/07/2024, n. 1122

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 29/07/2024, n. 1122
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1122
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo


Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. G C, all'esito dell'udienza del 06.06.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, in data 29.07.2024, all'esito del deposito delle note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1966 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nata a Cagliari, l'11.10.1954, residente in Quartucciu, Parte_1
via IV novembre n. 33, elettivamente domiciliata in Milano, c.so di Porta Vittoria
n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Isacco SULLAM, che la rappresenta e difende in
forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente
contro
2. , già Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
pagina 1 3. , in persona Controparte_2
del Ministro pro tempore;

entrambi difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – Cagliari,
presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati ex lege;

resistenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
Voglia l'adito Giudice del Lavoro di Cagliari così giudicare:
IN PRINCIPALITÀ


1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di inquadramento n.

1676/2018, emanato il 6/4/2018 dal Dirigente Scolastico del
[...]
di Cagliari nei confronti della ricorrente Signora Controparte_3
, a seguito delle “Osservazioni ex art. 7, D.Lgs. 123/2011” svolte il Parte_1
6/4/2017 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari (doc. 1 depositato
Cont Contr dai resistenti sul Decreto n. 4409/2002 del 7/6/2002, con il quale il
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius aveva
inquadrato la Signora nei ruoli del a far data dall'1/1/2000 Parte_1 CP_6
per violazione:
- degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.;

- degli artt. 1, 3, 21-nonies della L. 241/1990 sul termini inderogabili del
procedimento amministrativo;

- dell'art. 9 della L. 7/8/1985 (“Semplificazione e snellimento delle procedure in
materia di stipendi, pensioni ed altri assegni”), che fissa il termine di un anno per
pagina 2 la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni
Provinciali del Tesoro (ora Ragioneria Territoriale dello Stato) disposti mediante
procedure automatizzate, quali gli stipendi dei dipendenti statali;

- degli artt. 5, 6, 7, e 8 del D. Lgs 30/6/2011, n. 123 (“Riforma dei controlli di
regolarità amministrativa e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione
della spesa”), che fissano il termine di sessanta giorni per il deposito, da parte
della Ragioneria Territoriale dello Stato (già ), di Controparte_7
osservazioni o la richiesta di chiarimenti sugli atti della P.A. relativi
all'assunzione di personale o alle modifiche del trattamento economico e
giuridico del personale statale in servizio, soggetti al controllo contabile e
amministrativo e stabiliscono che - decorso il suddetto termine – tali atti sono
efficaci;

nonché per violazione
dell'art. 336, c. 2, c.p.c. , essendo passata in giudicato la sentenza n. 311/2017
con cui la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro nella causa nrg.
304/2015, nel contraddittorio con il ha rigettato la domanda proposta CP_6
dalla Signora , accertando la legittimità del decreto n. 4409/2002 Parte_1
emanato dal D.S. del Liceo “Pitagora” di Selargius per inquadrare la lavoratrice
nei ruoli del a far data dall'1/1/2000 con l'anzianità di anni 15 mesi 5 CP_6
giorni 6.


2. Accertare e dichiarare l'illegittimità del conseguente provvedimento di

recupero del credito erariale di € 20.845,71, emanato il 28/4/2020 dalla R.T.S. –
Sede di Oristano – Ufficio I e notificato alla Signora il 15/5/2020. Pt_1
pagina 3

3. Per l'effetto, annullare i suddetti provvedimenti e dichiarare che nulla è dovuto

dalla ricorrente al e/o al Controparte_1 Controparte_2
per qualsiasi ragione, titolo o causa discendente dal rapporto di
[...]
lavoro intercorso dall'1/1/2000 al 31/8/2017.
IN SUBORDINE


4. Dichiarare prescritti i crediti erariali relativi alle somme che le

Amministrazioni convenute assumono essere state indebitamente corrisposte a
titolo di retribuzione alla Signora dall'1/1/2000 al 15/5/2010. Parte_1
IN OGNI CASO


5. Con vittoria di spese e competenze
”.
Nell'interesse dei resistenti:
Voglia l'adito Giudice del Lavoro così giudicare:


1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Inquadramento n.

1676/2018
emanato il 6/4/2018 dal Dirigente Scolastico del Controparte_3
di Cagliari e – in ogni caso – la prescrizione del diritto
[...]
dell'Amministrazione scolastica di emanarlo;

conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di
recupero del credito erariale di € 20.845,71 emanato il 28/4/2020 e notificato alla
Signora il 15/5/2020 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato - Parte_1
Sede di Oristano – Ufficio I;

e quindi annullare i suddetti provvedimenti;

e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente al al Controparte_8
pagina 4 per qualsiasi ragione, titolo o causa Controparte_2
discendente dal rapporto di lavoro intercorso dall'1/1/2000 al 31/8/2017;



2. In subordine, dichiarare prescritti i crediti erariali relativi alle somme che le

Amministrazioni convenute assumono essere state indebitamente corrisposte a
titolo di retribuzione alla Signora dall'1/1/2000 al 15/5/2010;
Parte_1



3. Con vittoria di spese e competenze
”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Parte_1
e il Controparte_1 Controparte_2
, al fine di domandare l'accertamento dell'illegittimità della
[...]
domanda di restituzione di somme corrispostele in eccesso, per effetto di un errore
nel proprio inquadramento.
In specie, la ricorrente ha esposto:
− di essere stata dipendente, dapprima, della Provincia di Cagliari dal
04.07.1975 al 31.12.1999 e, da ultimo, del Controparte_9
in qualità di assistente amministrativo presso il Liceo
[...]
Scientifico Statale “Pitagora” in Selargius e che il dirigente scolastico del suddetto
Liceo aveva emanato il 07.06.2002 il decreto n. 4409/2002, inquadrando la
ricorrente nei ruoli dello Stato in base al c.d. “Accordo ARAN-OO.SS” del
20.07.2000 e del D.M. 05.04.2001 che lo aveva recepito, riconoscendole una
anzianità temporizzata di anni 15, mesi 5 e giorni 6, in luogo dell'anzianità
effettivamente maturata alle dipendenze della , pari ad anni 24, mesi 5 e CP_10
pagina 5
giorni 27 dal 04.07.1975 al 31.12.1999, come era invece stabilito dal comma 2°
dell'art. 8 l.124/1999
;

− di avere impugnato, con altri colleghi, il decreto di inquadramento n.
4409/2002, chiedendo a questo Giudice del Lavoro il riconoscimento
dell'anzianità effettivamente maturata fino al 31.12.1999 e che, a seguito di
articolate vicende giudiziarie, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, con
sentenza n. 331/2017, depositata il 08.01.2018, passata in giudicato, aveva accolto
le domande di sette tra i ricorrenti, ma rigettato le domande di lei odierna
ricorrente e di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi