Trib. Cagliari, sentenza 29/07/2024, n. 1122
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Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. G C, all'esito dell'udienza del 06.06.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, in data 29.07.2024, all'esito del deposito delle note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1966 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nata a Cagliari, l'11.10.1954, residente in Quartucciu, Parte_1
via IV novembre n. 33, elettivamente domiciliata in Milano, c.so di Porta Vittoria
n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Isacco SULLAM, che la rappresenta e difende in
forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , già Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
pagina 1 3. , in persona Controparte_2
del Ministro pro tempore;
entrambi difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – Cagliari,
presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati ex lege;
resistenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia l'adito Giudice del Lavoro di Cagliari così giudicare:
IN PRINCIPALITÀ
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di inquadramento n.
1676/2018, emanato il 6/4/2018 dal Dirigente Scolastico del
[...]
di Cagliari nei confronti della ricorrente Signora Controparte_3
, a seguito delle “Osservazioni ex art. 7, D.Lgs. 123/2011” svolte il Parte_1
6/4/2017 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari (doc. 1 depositato
Cont Contr dai resistenti sul Decreto n. 4409/2002 del 7/6/2002, con il quale il
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius aveva
inquadrato la Signora nei ruoli del a far data dall'1/1/2000 Parte_1 CP_6
per violazione:
- degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.;
- degli artt. 1, 3, 21-nonies della L. 241/1990 sul termini inderogabili del
procedimento amministrativo;
- dell'art. 9 della L. 7/8/1985 (“Semplificazione e snellimento delle procedure in
materia di stipendi, pensioni ed altri assegni”), che fissa il termine di un anno per
pagina 2 la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni
Provinciali del Tesoro (ora Ragioneria Territoriale dello Stato) disposti mediante
procedure automatizzate, quali gli stipendi dei dipendenti statali;
- degli artt. 5, 6, 7, e 8 del D. Lgs 30/6/2011, n. 123 (“Riforma dei controlli di
regolarità amministrativa e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione
della spesa”), che fissano il termine di sessanta giorni per il deposito, da parte
della Ragioneria Territoriale dello Stato (già ), di Controparte_7
osservazioni o la richiesta di chiarimenti sugli atti della P.A. relativi
all'assunzione di personale o alle modifiche del trattamento economico e
giuridico del personale statale in servizio, soggetti al controllo contabile e
amministrativo e stabiliscono che - decorso il suddetto termine – tali atti sono
efficaci;
nonché per violazione
dell'art. 336, c. 2, c.p.c. , essendo passata in giudicato la sentenza n. 311/2017
con cui la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro nella causa nrg.
304/2015, nel contraddittorio con il ha rigettato la domanda proposta CP_6
dalla Signora , accertando la legittimità del decreto n. 4409/2002 Parte_1
emanato dal D.S. del Liceo “Pitagora” di Selargius per inquadrare la lavoratrice
nei ruoli del a far data dall'1/1/2000 con l'anzianità di anni 15 mesi 5 CP_6
giorni 6.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità del conseguente provvedimento di
recupero del credito erariale di € 20.845,71, emanato il 28/4/2020 dalla R.T.S. –
Sede di Oristano – Ufficio I e notificato alla Signora il 15/5/2020. Pt_1
pagina 3
3. Per l'effetto, annullare i suddetti provvedimenti e dichiarare che nulla è dovuto
dalla ricorrente al e/o al Controparte_1 Controparte_2
per qualsiasi ragione, titolo o causa discendente dal rapporto di
[...]
lavoro intercorso dall'1/1/2000 al 31/8/2017.
IN SUBORDINE
4. Dichiarare prescritti i crediti erariali relativi alle somme che le
Amministrazioni convenute assumono essere state indebitamente corrisposte a
titolo di retribuzione alla Signora dall'1/1/2000 al 15/5/2010. Parte_1
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse dei resistenti:
“Voglia l'adito Giudice del Lavoro così giudicare:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Inquadramento n.
1676/2018
emanato il 6/4/2018 dal Dirigente Scolastico del Controparte_3
di Cagliari e – in ogni caso – la prescrizione del diritto
[...]
dell'Amministrazione scolastica di emanarlo;
conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di
recupero del credito erariale di € 20.845,71 emanato il 28/4/2020 e notificato alla
Signora il 15/5/2020 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato - Parte_1
Sede di Oristano – Ufficio I;
e quindi annullare i suddetti provvedimenti;
e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente al al Controparte_8
pagina 4 per qualsiasi ragione, titolo o causa Controparte_2
discendente dal rapporto di lavoro intercorso dall'1/1/2000 al 31/8/2017;
2. In subordine, dichiarare prescritti i crediti erariali relativi alle somme che le
Amministrazioni convenute assumono essere state indebitamente corrisposte a
titolo di retribuzione alla Signora dall'1/1/2000 al 15/5/2010;
Parte_1
3. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Parte_1
e il Controparte_1 Controparte_2
, al fine di domandare l'accertamento dell'illegittimità della
[...]
domanda di restituzione di somme corrispostele in eccesso, per effetto di un errore
nel proprio inquadramento.
In specie, la ricorrente ha esposto:
− di essere stata dipendente, dapprima, della Provincia di Cagliari dal
04.07.1975 al 31.12.1999 e, da ultimo, del Controparte_9
in qualità di assistente amministrativo presso il Liceo
[...]
Scientifico Statale “Pitagora” in Selargius e che il dirigente scolastico del suddetto
Liceo aveva emanato il 07.06.2002 il decreto n. 4409/2002, inquadrando la
ricorrente nei ruoli dello Stato in base al c.d. “Accordo ARAN-OO.SS” del
20.07.2000 e del D.M. 05.04.2001 che lo aveva recepito, riconoscendole una
anzianità temporizzata di anni 15, mesi 5 e giorni 6, in luogo dell'anzianità
effettivamente maturata alle dipendenze della , pari ad anni 24, mesi 5 e CP_10
pagina 5
giorni 27 dal 04.07.1975 al 31.12.1999, come era invece stabilito dal comma 2°
dell'art. 8 l.124/1999;
− di avere impugnato, con altri colleghi, il decreto di inquadramento n.
4409/2002, chiedendo a questo Giudice del Lavoro il riconoscimento
dell'anzianità effettivamente maturata fino al 31.12.1999 e che, a seguito di
articolate vicende giudiziarie, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, con
sentenza n. 331/2017, depositata il 08.01.2018, passata in giudicato, aveva accolto
le domande di sette tra i ricorrenti, ma rigettato le domande di lei odierna
ricorrente e di
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