Trib. Palermo, sentenza 07/02/2024, n. 738
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14474 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
LY by AR spa (n.q. di società incorporante e successore a titolo universale della RENT A CAR ITALY SRL), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Scimemi e Valentina ARra, con elezione di domicilio
a Palermo, Via Dante 55. attrice contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, Agente per la riscossione della Provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Grandinetti, con elezione di domicilio a Palermo, via Ricasoli
n.
3. convenuta
E
COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana
Benvegna, con elezione di domicilio presso la sede dell'Ente a Palermo piazza Marina n.39.
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 16.11.2023, della quale è stata
disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.10.2021 la LY by AR ha convenuto in giudizio l'Agente della Riscossione e l'Ente impositore, nella specie il Comune di Palermo, e previa istanza di sospensione ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento
n°021 2020 00082522 92 000, notificata in data 20.09.2021, dell'importo di euro 45.838,64 emessa dall'Agente delle Entrate – Riscossione per la
Provincia di Bolzano avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dal Comune di Palermo.
A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto quale società di noleggio delle autovetture non potrebbe ritenersi responsabile in solido con
l'effettivo trasgressore. Ha poi eccepito la nullità della cartella opposta perchè a suo dire non sufficientemente motivata ai sensi della
L.212/2000 e della Legge 241/1990, nonchè la decadenza e/o la prescrizione dell'azione esecutiva avviata con l'iscrizione a ruolo, in quanto sarebbe stata effettuata oltre il termine di cui a DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs n. 46/90.
Si sono costituiti con distinte difese gli enti convenuti, sostanzialmente opponendosi a tutte le domande proposte dalla società attrice.
In particolare, entrambi hanno preliminarmente eccepito
l'inammissibilità delle proposte opposizioni, evidenziando che le contestazioni afferenti il titolo costitutivo della pretesa avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione ai verbali di accertamento. Nel merito, invece, hanno contestato tutti i motivi di opposizione e ne hanno chiesto il rigetto.
Indi, dopo avere accolto, in via prudenziale, l'istanza di sospensione, la
causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, all'esito dell'udienza cartolare del 16.11.2023.
Così brevemente riassunti i fatti principali, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile, oltre ad essere infondata per le ragioni di seguito spiegate.
La Suprema Corte ha di recente ribadito quanto già in precedenza affermato in un caso analogo a quello in esame ovvero che “le ragioni di una illegittimità delle sanzioni o di una mancata legittimazione sostanziale passiva vanno proposte con l'impugnazione dei verbali e non anche con impugnazione della cartella” (Cassazione 25 gennaio
2018, n. 1845);
e ciò considerato che il vincolo legale di solidarietà rende la proprietaria del veicolo responsabile del pagamento della sanzione per violazione del Codice della Strada, giungendo così ad affermare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva, non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14474 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
LY by AR spa (n.q. di società incorporante e successore a titolo universale della RENT A CAR ITALY SRL), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Scimemi e Valentina ARra, con elezione di domicilio
a Palermo, Via Dante 55. attrice contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, Agente per la riscossione della Provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Grandinetti, con elezione di domicilio a Palermo, via Ricasoli
n.
3. convenuta
E
COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana
Benvegna, con elezione di domicilio presso la sede dell'Ente a Palermo piazza Marina n.39.
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 16.11.2023, della quale è stata
disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.10.2021 la LY by AR ha convenuto in giudizio l'Agente della Riscossione e l'Ente impositore, nella specie il Comune di Palermo, e previa istanza di sospensione ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento
n°021 2020 00082522 92 000, notificata in data 20.09.2021, dell'importo di euro 45.838,64 emessa dall'Agente delle Entrate – Riscossione per la
Provincia di Bolzano avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dal Comune di Palermo.
A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto quale società di noleggio delle autovetture non potrebbe ritenersi responsabile in solido con
l'effettivo trasgressore. Ha poi eccepito la nullità della cartella opposta perchè a suo dire non sufficientemente motivata ai sensi della
L.212/2000 e della Legge 241/1990, nonchè la decadenza e/o la prescrizione dell'azione esecutiva avviata con l'iscrizione a ruolo, in quanto sarebbe stata effettuata oltre il termine di cui a DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs n. 46/90.
Si sono costituiti con distinte difese gli enti convenuti, sostanzialmente opponendosi a tutte le domande proposte dalla società attrice.
In particolare, entrambi hanno preliminarmente eccepito
l'inammissibilità delle proposte opposizioni, evidenziando che le contestazioni afferenti il titolo costitutivo della pretesa avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione ai verbali di accertamento. Nel merito, invece, hanno contestato tutti i motivi di opposizione e ne hanno chiesto il rigetto.
Indi, dopo avere accolto, in via prudenziale, l'istanza di sospensione, la
causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, all'esito dell'udienza cartolare del 16.11.2023.
Così brevemente riassunti i fatti principali, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile, oltre ad essere infondata per le ragioni di seguito spiegate.
La Suprema Corte ha di recente ribadito quanto già in precedenza affermato in un caso analogo a quello in esame ovvero che “le ragioni di una illegittimità delle sanzioni o di una mancata legittimazione sostanziale passiva vanno proposte con l'impugnazione dei verbali e non anche con impugnazione della cartella” (Cassazione 25 gennaio
2018, n. 1845);
e ciò considerato che il vincolo legale di solidarietà rende la proprietaria del veicolo responsabile del pagamento della sanzione per violazione del Codice della Strada, giungendo così ad affermare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva, non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi