Trib. Taranto, sentenza 05/12/2024, n. 2936

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 05/12/2024, n. 2936
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2936
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
- Ricorrente - contro
« - Controparte_1 Controparte_2
- », in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. dall'avv. Marcellino
Barletta
- Convenuto
OGGETTO: “CARTA DOCENTE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 31 marzo 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del come docente Controparte_1
in base a vari contratti a tempo determinato (ed in particolare nei seguenti anni scolastici:

1. A.S. 19/20: dal 01.10.2019 al 30.06.2020;

2. A.S. 20/21: dal 08.10.2020 al 30.06.2021;

3. A.S.
21/22: dal 06.09.2021 al 30.06.2022;

4. A.S. 22/23: dal 05.09.2022 al 30.06.2023), ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione, per i suddetti periodi, del beneficio
FORMAZIONE DEL Parte_2
DOCENTE”, di importo pari ad €.500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre
2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine;

1


Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito, l'intervenuta prescrizione, e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda.
All'udienza odierna la causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112
, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***********************
Ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1
svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, giova riportare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di…”).
L'esclusione dei docenti a tempo determinato da detto beneficio è stata valutata come in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, SEZIONE VI, ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi