Trib. Roma, sentenza 13/02/2024, n. 2637
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa F A Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75970 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(BRINDISI (BR), 06/12/1965), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. OLIOSI FRANCESCA e dell'avv. SPURIO ROBERTO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(OSTUNI (BR), 25/05/1962), con il patrocinio CP_1
dell'avv. NICOLO' GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
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OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/01/2024 le parti precisavano congiuntamente le
conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 02/09/1991 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano le figlie (1992) e
[...] Per_1 Per_2
(1999), esponeva che con sentenza n. 5388/2022 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione
dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;che da allora non era ripresa
la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte
ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo
dinanzi al giudice istruttore.
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All'udienza del 30/01/2024 le parti dichiaravano di avere raggiunto
un accordo e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale adito, 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto tra la signora , nata a Parte_1
Brindisi il 06.12.1965 e il signor in Ostuni il 02.09.1991 alle CP_1
CONDIZIONI sotto riportate;2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ostuni, nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1991,
atto 113, Parte 2, Serie A di annotare l'emanando provvedimento;
CONDIZIONI
a) Il signor trasferirà mediante apposito atto notarile CP_1
alla signora la quota indivisa in sua titolarità di Pt_1 Parte_1
1/2 (un mezzo) della proprietà dell'appartamento e del box auto di seguito
descritti, facenti parte del maggior fabbricato sito a in Via Roberto Pt_1
Lepetit n.230 (duecentotrenta), edificio "11" e precisamente: -
appartamento posto al piano secondo della scala "A", distinto con il
numero interno 9 (nove), riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
al Foglio 648, Particella 307, Subalterno 31, Via Roberto Lepetit n. Pt_1
230 Scala A Interno 9 Piano 2, Zona censuaria 5, Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza 7 (sette) vani, Dati di superficie: Totale 141 (centoquarantuno)
metri quadrati e Totale escluse aree scoperte 133 (centotrentatré) metri
quadrati, Rendita Euro 1.518,38;- box auto, di pertinenza del sopra
descritto appartamento, posto al piano primo sottostrada della scala "A",
distinto con il numero 1 (uno), riportato in Catasto Fabbricati del Comune
di al Foglio 648, Particella 307, Subalterno 57, Via Roberto Lepetit Pt_1
n. 232 Scala A Interno 1 Piano S1, Zona censuaria 5, Categoria C/6, Classe
8, Consistenza 27 (ventisette) metri quadrati, Dati di superficie Totale 29
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(ventinove) metri quadrati, Rendita Euro 225,90. Ad ogni effetto le parti
dichiarano in relazione ai suddetti immobili la conformità allo stato di fatto
dei dati catastali e delle planimetrie depositate in Catasto Fabbricati sulla
base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Parte_1
già titolare della residua quota indivisa di 1/2 (un mezzo) della
[...]
proprietà dei suddetti immobili, pertanto ne diverrà, in virtù dell'atto
notarile di cessione in adempimento degli obblighi qui assunti in sede di
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, piena ed esclusiva
proprietaria. Le parti si danno atto che grava, sull'unità immobiliare in
oggetto, ipoteca iscritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di
1 in data 4 giugno 2009 al numero 21361 del Registro Particolare, Pt_1
annotata, tra l'altro e da ultimo in data 21 aprile 2017 al n.6896 del
Registro Particolare, di surrogazione ai sensi dell'art.120 quater del TUB a
favore di in relazione al mutuo da quest'ultima concesso Controparte_2
alle parti per l'importo di euro 210.288,79 con atto a rogito del Notaio
di del 1° marzo 2017 Rep.79468;Persona_3 Pt_1
b) in relazione all'appena citato mutuo contratto dalle parti con
con il medesimo atto notarile con cui Controparte_2 CP_1
cederà la quota indivisa in sua titolarità di 1/2 (un mezzo) della proprietà
degli immobili descritti alla lettera a) che precede a Parte_1
quest'ultima, ove il detto mutuo risultasse ancora in essere, si
[...]
accollerà contestualmente l'intero saldo, alla data di perfezionamento del
medesimo atto notarile, del mutuo stesso anche pertanto per la quota a lei
non intestata. pertanto in quella sede si Parte_1
obbligherà a pagare, con inizio dalla rata del mese successivo alla data di
stipula dell'atto notarile, tutte le eventuali rate residue di ammortamento del
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mutuo suddetto sino alla sua completa estinzione;
c) il trasferimento immobiliare sarà effettuato a spese della sig.ra
che incaricherà un notaio di sua fiducia e sarà Parte_1
formalizzato allorquando avrà prestato il proprio Controparte_2
assenso alla liberazione del Sig. dalle obbligazioni derivanti CP_1
dal suddetto mutuo manifestando la propria disponibilità ad aderire
all'accollo liberatorio;
d) a far data dal mese in cui sarà formalizzato il trasferimento
immobiliare a favore della signora , il contributo Parte_1
per il mantenimento della figlia sarà dovuto dal signor Per_2 CP_1
e versato alla signora nella misura di €
[...] Parte_1
250,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici a far data dal Org_1
mese di maggio 2023, fermo restando che sino ad allora il predetto
contributo per il mantenimento continuerà ad essere corrisposto dal signor
nella misura attualmente prevista di € 350,00;CP_1
e) non appena stipulato l'atto di trasferimento immobiliare in favore
della signora , ella provvederà a restituire al Parte_1
signor , con bonifico o assegno: - la quota delle rate di mutuo CP_1
dallo stesso versata a a partire da maggio 2023 fino alla Controparte_2
data del trasferimento;- € 100,00 per ogni mese a partire da maggio 2023
fino alla data del trasferimento;- gli oneri per spese condominiali
straordinarie relative all'immobile in questione corrisposti dal Sig. CP_1
a partire da maggio 2023 fino alla data del trasferimento (ivi incluse
[...]
le rata di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023 di € 314,25
ciascuno che lo stesso si impegna a versare);
f) successivamente al trasferimento immobiliare e comunque entro e
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non oltre i 6 mesi successivi, previo accordo con la Sig.ra Parte_1
il sig. asporterà dall'ex abitazione coniugale
[...] CP_1
tutti i suoi libri, un tavolo allungabile ed una consolle, già individuate in
sede di udienza presidenziale, previa intesa;
g) le parti si danno atto di voler godere delle agevolazioni fiscali
sancite e previste dall'art.19 della L.74/1987 per il trasferimento
immobiliare e l'annesso accollo liberatorio sopra convenuti, e di tutte le
eventuali altre agevolazioni fiscali previste per il caso concreto;dichiarano
e riconoscono che gli accordi patrimoniali quivi convenuti - con specifico
riferimento alle disposizioni patrimoniali menzionate alle lettere a) e b) per
le quali si obbligano a perfezionare entro 6 mesi dal giorno di
pubblicazione della sentenza l'atto notarile di cessione in adempimento
degli obblighi qui assunti in sede di cessazione degli effetti civili del loro
matrimonio - sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della
crisi coniugale;
h) spese compensate”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
02/09/1991, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento
in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di
separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e
successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine
all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto
conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto
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del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro,
dalle stesse richiesto.