Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4887

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4887
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4887
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 10695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
LE Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10695/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. GOLDA PERINI ROBERTO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/06/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate – in via riconvenzionale – dalla resistente relative ad
AUU, rimborso spese straordinarie, riconoscimento assegno di separazione pregresso per la moglie, pronuncia di addebito della separazione al marito e risarcimento danni;

In via principale:
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1. stante l'intervenuta maggiore età del figlio , e fermo l'affidamento condiviso di LE ad entrambi Per_1
i genitori, confermare la concordata e praticata collocazione paritetica della prole, a settimana alternate – dal lunedì al lunedì successivo - presso ciascun genitore;

2. stante la collocazione paritetica in essere revocare l'assegnazione della abitazione coniugale (in comproprietà tra le parti in ragione del 50% ciascuno) alla madre;
in via subordinata: nell'esclusivo interesse della prole disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre perché tenga con sé i figli nei tempi di propria frequentazione, valutando tuttavia il valore della detta assegnazione nella somma di quantomeno €.850,00 mensili;

3. stante la collocazione alternata della prole presso ciascun genitore, disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della prole nei tempi di rispettiva frequentazione;
in via subordinata: valutare quale contributo al mantenimento il valore locativo della eventuale assegnazione della abitazione familiare;
in via di ulteriore subordine: onerare il padre di contribuire al mantenimento della prole versando la somma mensile di
€.300,00 alla madre per LE e la somma di €.300,00 direttamente al figlio maggiorenne ;
somma Per_1 da versare entro il giorno 15 di ciascun mese fino all'indipendenza economica della prole;

4. disporre che le spese non comprese nel mantenimento ordinario – come da protocollo 14.07.2016 – gravino su ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;

5. nulla disporre quanto assegno divorzile a favore della moglie non sussistendo i presupposti di Legge.

6. comunque rigettare le domande ex adverso formulate;

7. con condanna della resistente alla totale rifusione delle spese dei lite.
[omissis]
Per parte resistente:
Nel merito: valutata la sussistenza dei presupposti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi in data 05.08.2006 in Montpellier (Francia), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei
Comuni competenti.
Sempre nel merito: respingere quanto richiesto nel ricorso introduttivo ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto richieste infondate non essendo mutate le condizioni di cui alla sentenza n.r.g 802/2021 del Tribunale di Brescia nonché non sussistendo i presupposti di legge.
In via riconvenzionale: in accoglimento di quanto in comparsa di costituzione, disporre la restituzione della somma mensile di € 180,00 a titolo di Assegno Unico, percepita indebitamente da settembre fino alla emanazione della sentenza in ordine al presente processo dal signor a favore della signora Parte_1
CP_1
Sempre in via riconvenzionale: ordinare al signor il pagamento delle spese non comprese nel Parte_1 mantenimento ordinario, come da protocollo 14.7.2016 mai corrisposte dal signor alla signora Pt_1 CP_1 quantificabili in € 13.000,00 o di quella maggior o minor somma che questo Tribunale vorrà determinare.
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Sempre in via riconvenzionale: ordinare al signor il pagamento del mantenimento alla signora Parte_1 pari ad € 16.000,00, così come indicato dal conteggio allegato. CP_1
Sempre in via riconvenzionale: disporre che venga ripristinato il contributo di mantenimento in favore della sig.ra nella somma di € 300,00 mensili, come già stabilito nella ordinanza del Tribunale di CP_1
Brescia n.r.g. 21425/2015 in quanto revocato sulla base di elementi non corrispondenti al vero riportati da parte ricorrente in merito al patrimonio e al reddito della resistente, mentre appaiono di mostrate la disparità economica dei rispettivi redditi.
Sempre in via riconvenzionale: si chiede che questo Tribunale voglia determinare anche la responsabilità del fallimento della unione matrimoniale in capo al sig. e quantificare in via equitativa ogni eventuale Pt_1 determinazione risarcitoria, anche in considerazione delle pesanti ingiurie costantemente rivolte dal signor Pt_1 alla signora negli anni successivi alla separazione. CP_1
Si depositano le dichiarazioni dei redditi della signora come da ordinanza del 24.4.2024 in CP_1 ordine progressivo.
Si chiede infine che venga disposta la cancellazione riportata a pag. 5 del ricorso introduttivo: “la oltre al CP_1 patrimonio immobiliare, risulta titolare di un notevole patrimonio mobiliare. Ed invero – circostanza taciuta dalla donna in corso di separazione – ha “risparmi” che giacciono sugli innumerevoli conti correnti e deposito titoli di cui risulta unica intestataria” e “Con capitale che il marito quantifica nella somma quantomeno di € 300.000,00
(trecentomila euro), capitale e patrimonio che – in quanto taciuto dalla donna – il Tribunale non ha preso in considerazione alcuna, considerando invece la capacità patrimoniale dei coniugi come equivalenti”, in quanto false e calunniose sul fatto che la signora abbia taciuto i propri redditi, allorquando l'odierna CP_1 convenuta ha sempre tempestivamente prodotto le proprie dichiarazioni, al contrario del signor Parte_1 che le ha prodotte su sollecito del Giudice in udienza a istanza del legale della convenuta, risultando così le sesse come espressioni sconvenienti e offensive della persona della signora ai sensi e per gli effetti CP_1 dello art. 88 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso
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